Contratto Collettivo Nazionale per la Professione di Parrucchiere 2010

Parrucchieri

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere del 27 aprile 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 (1) concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,

decreta:

Art. 1

Alle allegate disposizioni del contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere del 7 luglio 2009, viene conferita l’obbligatorietà generale.

Art. 2

1- L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio della Svizzera.

2- Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro, nonché ai lavoratori qualificati o semiqualificati del mestiere di parrucchiere, nella misura in cui vengono eseguite delle prestazioni rimunerate per terzi. Sono eccettuati gli apprendisti e i giovani che ricevono una formazione empirica ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale. Parimenti sono eccettuati le persone che lavorano saltuariamente su richiesta in un salone.

3 - In caso di capacità lavorativa comprovatamele ridotta a causa di minorazione fisica o mentale, la Commissione paritetica nazionale di cui all’articolo 49, può autorizzare, dietro richiesta, di derogare dalle disposizioni minime del contratto collettivo di lavoro.

Art. 3

Per quanto riguarda i contributi alle spese d’esecuzione (art. 52) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l’esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

(1) RS 221.215.311

Art. 4

Il presente decreto entro in vigore il 1° giugno 2010 ed è valido sino al 31 dicembre 2012.

27 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Appendice Contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere concluso il 7 luglio 2009

tra

Coiffure Suisse,

da una parte

e il sindacato Unia e il sindacato Syna,

dall’altra parte

Disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale

B. Inizio e fine del rapporto di lavoro

Art. 5 Periodo di prova

5.1- Il primo mese di un rapporto di lavoro, anche se concluso per un periodo determinato, vale come periodo di prova. La durata del periodo di prova può venir fissata, tramite accordo scritto, per un massimo di tre mesi.

Art. 6 Durata del rapporto di lavoro

6.1- Se non esiste nessun altro accordo scritto, dopo il periodo di prova il contratto è considerato stipulato a tempo indeterminato.

Se il contratto di lavoro viene stipulato per un periodo determinato, ciò deve avvenire in forma scritta.

Art. 7 Disdetta del rapporto di lavoro

7.1- Un contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti rispettando i seguenti termini:

- durante il tempo di prova di un mese: 3 giorni

- per un tempo di prova più lungo (massimo 3 mesi): 1 settimana

- dopo il decorso del tempo di prova dal 1.- al 4. anno di attività: 1 mese

- dal 5. anno di attività: 2 mesi

Questi termini possono essere prolungati tramite accordo scritto, però non possono essere ridotti.

7.2 - La disdetta durante il periodo di prova può essere espressa per qualsiasi giorno lavorativo.

Terminato il periodo di prova la disdetta può essere pronunciata solo per la fine d’un mese.

7.3 - La disdetta deve essere in possesso della controparte al più tardi l’ultimo giorno lavorativo prima del giorno dal quale inizia a decorrere il periodo di disdetta.

Art. 9 Rinuncia alle prestazioni

9.1- Quando il datore di lavoro ha dato la disdetta può rinunciare, durante il periodo di disdetta, ad ulteriori prestazioni lavorative del lavoratore (svincolo).

9.2 - Il rapporto di lavoro sussiste comunque fino alla scadenza del periodo di disdetta, con tutti i corrispettivi doveri delle parti (p.e. salario, l’obbligo d’assicurazione, fedeltà), eccezione fatta per l’obbligo di lavorare.

9.3 - Durante il periodo di disdetta il lavoratore deve lasciarsi dedurre dal suo salario quanto guadagna altrove durante lo stesso periodo.

C.Diritti e doveri generali per il datore di lavoro e il lavoratore

Art. 12 - Protezione della personalità

12.2 - Il datore di lavoro provvede affinché nell’azienda regni un clima di rispetto e tolleranza reciproci, bandendo discriminazioni, pregiudizi e in particolare molestie sessuali.

Art. 13 Protezione dei dati

13.1- Il datore di lavoro rispetta e protegge la personalità del lavoratore anche nel campo informatico.

13.2 - Il datore di lavoro prende tutte le misure necessarie per proteggere i dati personali da trasmissioni e da elaborazioni dei dati non autorizzati (art. 328b CO; Legge sulla protezione dei dati art. 2).

13.3 - Dati scritti o registrati elettronicamente sulla clientela del datore di lavoro (indirizzi, numeri di telefono, esigenze individuali per la cura dei capelli) sottostanno unicamente al diritto di disposizione del datore di lavoro. La registrazione, la copia, la trascrizione o la stampa come pure la sottrazione di atti dalla cartoteca non espressamente autorizzati dal datore di lavoro, sono azioni illecite ... .

Art. 14 Libertà d’associazione (diritto d’associazione)

14.1- E’ garantita la libertà d’associazione del datore di lavoro e del lavoratore.

14.2 - L’appartenenza o la non appartenenza a un’associazione non devono arrecare danni al datore di lavoro o al lavoratore. ...

Art. 15 Diligenza

15.1 - Il lavoratore deve eseguire con diligenza il suo lavoro, trattare accuratamente il materiale in particolare gli strumenti, gli apparecchi e gli impianti che adopera nonché tenere pulito il locale e il materiale.

Art. 16 Attrezzi particolari

Il datore di lavoro che esige dal lavoratore l’impiego di attrezzi particolari per l’esercizio della professione, è tenuto ad acquistarli a sue spese e a metterli a disposizione del lavoratore.

Art. 18 Attività accessoria

18.1 - Durante il tempo libero e le vacanze i lavoratori non possono prestare nessun tipo di lavoro professionale né con né senza remunerazione, ad eccezione del servizio a modelli in preparazione di concorsi del settore ed esami professio-nali, come pure di modelli nelle scuole e nei corsi professionali.

18.3 - Al datore di lavoro è vietato accettare prestazioni di lavoro proibite dal lavoratore che è sotto contratto presso un altro datore di lavoro.

Art. 19 Sviamento indebito della clientela; doveri del lavoratore

19.2 - In caso di assunzione il lavoratore non può offrire o promettere al datore di lavoro di portare clienti da un precedente rapporto di lavoro.

19.3 - Per tutta la durata del rapporto di lavoro (e in particolare durante il periodo di disdetta) il lavoratore non può informare i clienti, sia per via diretta che per via indiretta, sul nuovo rapporto e sul nuovo posto di lavoro.

19.4 - Durante i primi 6 mesi dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, il lavoratore non può spontaneamente né direttamente né indirettamente fornire informazioni alla clientela servita in passato circa il nuovo rapporto di lavoro e il nuovo posto di lavoro. Per informazioni ai clienti precedenti si intendono in particolare inserzioni e altri mezzi pubblicitari, se presentano una fotografia del lavoratore.

Art. 20 Sviamento indebito della clientela; doveri del datore di lavoro

20.1 -

Il datore di lavoro non può assumere o tentare di assumere lavoratori a condizione che essi gli procurino la clientela del loro datore di lavoro prece-dente.

20.2 -

Durante il primi 6 mesi dopo l’assunzione di un nuovo lavoratore, il datore di lavoro non può né direttamente né indirettamente fornire informazioni ai clienti del datore di lavoro precedente, circa il nuovo rapporto di lavoro e il nuovo posto di lavoro. Per informazioni si intendono in particolare inserzioni e altri mezzi pubblicitari, se presentano una fotografia del lavoratore.

Art. 21 Prestazione di servizi ad altri lavoratori dell’azienda

21.1 -

Durante l’orario lavorativo il lavoratore può prestare dei servizi da parrucchiere a collaboratori o apprendisti solo con l’autorizzazione del datore di lavoro. Il datore di lavoro può subordinare il suo consenso a delle condizioni come per esempio che venga eseguito in un determinato momento, che il materiale utilizzato venga rimborsato e che il tempo impiegato venga compensato.

D.Durata del lavoro, vacanze, giorni festivi e giorni di congedo

Art. 24 Durata del lavoro

24.1- L’orario di lavoro settimanala massimo, incluso il tempo di presenza, si basa sulla settimana di 43 ore; non si possono però superare le 50 ore prescritte dalla Legge sul lavoro. La compensazione deve avvenire entro 6 mesi.

Art. 25 Lavoro straordinario

25.3 - Il lavoro straordinario che non viene compensato entro 6 mesi con un congedo della stessa durata, deve essere compensato al lavoratore con un supplemento del 25 % oltre al salario convenuto. Con l’accordo scritto tra le parti questo termine può essere prolungato fino a 12 mesi.

Art. 26 Giorno libero settimanale

26.1- Il lavoratore ha diritto (oltre al giorno di riposo settimanale, di solito la domenica) ad un giorno intero o a 2 mezze giornate di riposo per ogni setti-mana.

26.2 - Se l’orario di lavoro è ripartito su sei giorni, sono di regola esenti dal lavoro, nella rispettiva settimana, due mezze giornate.

26.4 - Le mezze giornate libere devono corrispondere ad almeno 1/10 dell’orario di lavoro settimanale; devono situarsi immediatamente prima o dopo il riposo notturno.

Art. 28 Durata e attribuzione delle vacanze

28.1- Per ogni anno d’attività il lavoratore ha diritto ai seguenti giorni di vacanza pagati:

- Lavoratore fino a 20 anni compiuti: 5 settimane

- Lavoratore dopo i 20 anni compiuti: 4 settimane

- Lavoratore a partire dal 10° anno d’attività dopo formazione conclusa nella stessa azienda: 5 settimane

28.2 - L’anno d’attività comincia il primo giorno di lavoro. In caso di disdetta del rapporto di lavoro e di riammissione nella medesima azienda, gli anni d’attività precedenti non vengono conteggiati per il calcolo del diritto delle vacanze; fa eccezione il congedo a tempo determinato.

Art. 29 Vacanze in caso di scioglimento del rapporto di lavoro

29.3 Se al momento dello scioglimento del contratto di lavoro il lavoratore ha goduto di più ferie, che non quelle garantite in proporzione alla durata di servizio prestata, il datore di lavoro può dedurre dal salario il controvalore, risp. può rivendicare l’importo, ad eccezione dei casi descritti alla cifra 30.2.

Art. 30 Retribuzione durante le vacanze

30.1 Durante le vacanze il datore di lavoro deve versare al lavoratore il salario completo convenuto. Se si pattuisce un salario fisso, la retribuzione durante le vacanze corrisponderà al salario fisso stabilito.

Il salario può essere calcolato con le seguenti percentuali:

- 4 settimane = 8,33 %

- 5 settimane = 10,64 %

Se il salario pattuito comprende una provvigione sulla cifra d’affari (salario di base con partecipazione alla cifra d’affari o unicamente partecipazione alla cifra d’affari secondo l’art. 37), la retribuzione durante le vacanze è composta dalla media degli stipendi lordi versati negli ultimi sei mesi interi precedenti alle vacanze. Premi, provvigioni sulle vendite e gratifiche non vengono considerate nel calcolo della media.

30.2 - Se il datore di lavoro fissa le ferie aziendali, il lavoratore cui spettano vacanze meno lunghe del tempo di chiusura dell’azienda, ha diritto al salario per l’intera durata della chiusura. ...

30.3 - Lavoratori a tempo parziale hanno diritto alla retribuzione durante le vacanze, in proporzione alla durata effettiva della loro settimana lavorativa contrattuale rispetto alla durata della settimana lavorativa dei lavoratori a tempo pieno. 

Art. 32 Giorni festivi

32.1 - Per i giorni festivi equiparati alle domeniche, conformemente alla legislazione ai sensi dell’articolo 20a della Legge sul lavoro (elenco v. appendice), non viene fatta nessuna deduzione dal salario mensile. ...

32.3 - Per gli ulteriori giorni festivi legali o di uso locale durante i quali il salone resta chiuso, o viene fatta un’apposita riduzione sul salario mensile oppure, a condizione che il lavoratore sia d’accordo, vengono compensati con una pre-stazione di lavoro durante un giorno di libero o calcolati come giorni di vacanza.

32.5 - I giorni festivi retribuiti ai sensi del cpv. 1 che cadono nelle vacanze, non contano quali giorni di vacanza e possono venir recuperati.

Art. 33 Controllo vacanze e giorni festivi

a. Il datore di lavoro tiene un documento di controllo per ogni dipen dente con i dati esatti inerenti le vacanze ed i giorni festivi, dove verranno registrate le vacanze già fatte e gli eventuali spostamenti .

b. Alla fine di ogni anno di ferie, il documento di controllo verrà chiuso ed indicherà le eventuali ferie ancora a disposizione o quelle dovute. Questa chiusura è da consegnare al dipendente per la firma.

Art. 34 Giorni di congedo pagati

34.1- Su richiesta, per affari di famiglia o occasioni particolari, viene concesso un congedo senza riduzione del salario o senza intaccare il diritto alle vacanze a condizione che la richiesta sia in stretta relazione con l’avvenimento:

a. matrimonio del lavoratore - 3 giorni lavorativi

b. nascita di un figlio (per i padri) - 2 giorni lavorativi

c. morte del coniuge o del partner e dei propri figli - 3 giorni lavorativi

d. morte di un genitore, di un fratello o una sorella, di un suocero, del genero o della nuora - 2 giorni lavorativi

e. trasloco (1 volta all’anno) Questo diritto può esser fatto valere solo quando è terminato il periodo di prova - 1 giornoi lavorativo

f. In caso di visita di reclutamento - massimo 3 giorni lavorativi

g. In caso d’esame per i moduli finali, esame professionale e/o esame professionale superiore, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di un anno - tutto il periodo d’esame

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del trascorrere di 6 mesi dopo uno degli esami menzionati, il datore di lavoro può esigere la restituzione del salario pagato per i giorni d’esame. - tutto il periodo d’esame

Art. 35 Riunioni e corsi

35.1- I funzionari delle associazioni contraenti hanno diritto, per la partecipazione alle sedute paritetiche degli organi delle associazioni, a un congedo non pagato per la durata delle sedute compreso il tempo di trasferta.

E.Salari

Art. 36 Salari e adeguamenti salariali

36.2 - Per salario si intende solo ciò che il datore di lavoro versa al lavoratore, in forma lorda e per ogni periodo di salario, sulla base di un accordo contrattuale obbligatorio.

Art. 37 Sistema salariale

37.1- Le parti contraenti possono concordare i seguenti sistemi di retribuzione:

- salario fisso

- salario base con partecipazione alla cifra d’affari

- partecipazione alla cifra d’affari senzo salario base La cifra d’affari si calcola senza TVA

37.3 - Qualora ci si accordi per il sistema di salario base con partecipazione alla cifra d’affari, il salario globale deve comunque, indipendentemente dalla cifra d’affari raggiunta, corrispondere al salario minimo stabilito dall’articolo 40.

Art. 39 Categorie professionali

39.1- Le detentrice dell’attestato federale di capacità (AFC) o di un attestato equivalente sono considerate come lavoratori qualificati.

39.2 - Sono considerate come lavoratore di formazione empirica:

a. Le detentrice di un attestato di formazione pratica risp. federale (CFP)

b. Le licenziate di scuole professionali private con una durata di almeno 2 anni

Art. 40 Salario di base

40.3 - La dipendente qualificata ha diritto a un salario di base mensile di 3400.- franchi.

Con le neo diplomate (tirocinio di 3 anni) e con chi riprende il lavoro dopo un’interruzione di almeno 1 anno, si può concordare per il massimo di un anno un salario ridotto di 400.- franchi mensili per i mesi nei quali non si sia raggiunto un fatturato (= volume netto delle prestazioni di servizio) di 8500.- franchi.

40.4 - Ai sensi dell’art. 39.2 il lavoratore di formazione empirica ha diritto al salario di base seguente:

- 1. e 2. anno professionale dopo la formazione: il salario viene stabilito in base alle capacità.

- dal 3. anno professionale dopo la formazione, il salario ammonta al 90 % del salario di base non decurtato della dipendente qualificata.

40.5 - Le detentrice del certificato professionale (esame professionale) risp. diploma federale (esame professionale superiore) ai sensi dell’articolo 40.3 hanno diritto alla seguente indennità sul salario di base:

- certificato professionale federale ed almeno 3 anni di pratica: salario di base + 300.- franchi

- diploma federale ed almeno 4 anni di pratica: salario di base + 800.- franchi

Art. 42 Controllo dei salari e conteggi

42.1- Il datore di lavoro deve tenere un controllo del salario aggiornato, dal quale risultino il salario lordo, le eventuali partecipazioni alla cifra d’affari, le singole deduzioni e il salario netto ... .

42.3 - A ogni pagamento di salario il datore di lavoro deve far firmare una ricevuta; se il salario viene versato su un conto del lavoratore, la ricevuta è superflua.

F. Assicurazioni

Art. 43 Assicurazione indennità di malattia (prestazioni in base alla Legge federale sul contratto d’assicurazione LCA)

43.1- Il datore di lavoro stipula per i lavoratori soggetti ad assicurazione - compreso i lavoratori a tempo parziale - un’assicurazione indennità di malattia.

43.2 - L’assicurazione per indennità di malattia deve prevedere le seguenti condizioni e prestazioni minime:

a.un’indennità giornaliera dell’80 % del salario lordo; per lavoratori assoggettati all’AVS il salario vincolato all’AVS vale quale salariolordo.

b.la concessione di un’indennità giornaliera durante 730 giorni per qualsiasi caso

c.l’assegnazione dell’indennità giornaliera nel caso di malattia di cui è fatta riserva nel contratto d’assicurazione, nel corso di 540 giorni consecutivi durante:

- 6 giorni per una durata di servizio fino a 1 mese

- 12 giorni per una durata di servizio fino a 2 mesi

- 3 settimane per una durata di servizio fino a 3 mesi

- 6 settimane per una durata di servizio fino a 6 mesi

- 9 settimane per una durata di servizio fino a 9 mesi

- 3 mesi per una durata di servizio fino a 1 anno

- 6 mesi per una durata di servizio fino a 2 anni

- 9 mesi per una durata di servizio fino a 5 anni

- 360 giorni per una durata di servizio oltre i 5 anni

43.3 - II datore di lavoro può stipulare l’assicurazione di indennità giornaliera con un periodo di attesa di 30 giorni. Durante tutto il periodo di attesa, il datore di lavoro dovrà pagare l’80 % del salario.

43.4 - Il datore di lavoro deve pagare la metà premio dell’assicurazione dell’indennità di malattia secondo i capoversi 1-3. ... Il datore di lavoro può trattenere ogni mese, dal salario del lavoratore, l’ammontare del contributo ai primi dovuti da quest’ultimo; a richiesta del lavoratore, il datore di lavoro deve fornirgli la prova di aver pagato i premi. Il datore di lavoro che paga la sua quota al lavoratore, deve sincerarsi che sia stata stipulata un’assicurazione per indennità giornaliera in caso di malattia che preveda le prestazioni minime di cui al capoverso 2 e, inoltre, deve accertarsi periodicamente, che il lavoratore abbia pagato i premi.

43.5 Il datore di lavoro che non ha ottemperato, o lo ha fatto solo in parte, l’obbligo di assicurazione secondo i capoversi 1-4, in caso di malattia del lavoratore deve sopportare le prestazioni secondo i capoversi 1-4 al posto dell’assicurazione dell’indennità di malattia, rispettivamente deve completarle. Con questa sanzione in caso d’infrazione all’obbligo d’assicurazione non si crea alcun diritto d’opzione, se adempiere all’obbligo di assicurazione o se assumere la sanzione; l’infrazione all’obbligo d’assicurazione rimane una trasgressione al CCL ai sensi dell’articolo 51.

43.6 Il lavoratore non assicurabile ha diritto, in caso di malattia, al salario intero per un tempo limitato. E’ considerato tempo limitato:

- 3 settimane nel 1° anno di servizio

- 7 settimane nel 2° anno di servizio

- 12 settimane a partire dal 3° anno di servizio

Art. 46 Assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi

46.1- Il datore di lavoratore è tenuto a stipulare un’assicurazione sulla responsabilità civile per danni verso terzi non facenti parte dell’azienda (clienti in particolare), causati dal lavoratore nell’esercizio delle sue attività professionali al servizio del datore di lavoro.

46.2 - L’assicurazione sulla responsabilità civile deve prevedere le seguenti pre-stazioni minime: copertura unitaria per danni a persone e cose assieme 2 000 000.- franchi per ogni sinistro.

G. Disposizioni diverse

Art. 47 Retribuzione in caso di servizio militare o simili prestazioni obbligatorie

47.1- Se il lavoratore è impedito a svolgere il suo lavoro perché deve adempiere un obbligo legale (p. es. servizio militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero, servizio pompiere) o perché ricopre una funzione pubblica, per un periodo di tempo limitato il datore di lavoro deve versare il salario, a condizione che il rapporto di lavoro duri da almeno 3 mesi o sia stato contratto per più di 3 mesi.

47.2 - Il periodo di tempo limitato in cui viene pagato il salario è di:

- 3 settimane nel 1° anno di servizio

- 7 settimane nel 2° anno di servizio

- 12 settimane dal 3° anno di servizio in poi

47.3 - Le prestazioni dell’indennità perdita di guadagno sostituiscono quelle del datore di lavoro secondo l’art. 47.1 e 47.2 a. il quale compensa la differenza per raggiungere il 100 % del salario lordo.

Art. 48 Indennità di partenza

48.1- Se il rapporto di lavoro di un lavoratore di almeno 50 anni di età termina dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve versare un’indennità di partenza secondo l’allegata tabella (appendice I) che è parte integrante del presente CCL.

H.Esecuzione del contratto

Art. 49 Commissione paritetica nazionale

49.3 Alla CPN spettano in particolare i seguenti compiti:

a. controlla l’applicazione delle disposizioni del CCL e a questo scopo può effettuare dei controlli nelle singole aziende; può an che richiedere, che le vengano spedite per controllo dai datori di lavoro e lavoratori assoggettati, dei documenti giustificativi (con tratti di lavoro, attestati di capacità, conteggi dei salari, ricevute, polizze assicurative, ecc); gli interessati sono obbligati a trasmet terli

b. se riscontra che un datore di lavoro non paga le prestazioni dovu te a un lavoratore o non concede i giorni liberi pagati, lo diffida a provvedervi immediatamente

c. è autorizzata a infliggere pene convenzionali conformemente all’articolo 51 e, se necessario, ad esigerne l’esazione per via le gale

d. è incaricata e autorizzata a rappresentare, tramite un membro da essa designato, le associazioni contraenti allo scopo di far valere davanti al tribunali i diritti comuni di cui all’articolo 54

e. informa sul tenore del contratto collettivo di lavoro e ...; in caso di divergenze d’opinione fra singoli datori di lavoro e lavoratori essa cerca di mediare

Art. 50 Comitati paritetici cantonali o locali

50.1 Le sezioni cantonali o locali delle associazioni contraenti possono istituire dei comitati paritetici.

50.3 Ai comitati paritetici spettano in particolare i seguenti compiti:

a. vigilano sull’esecuzione del presente contratto e possono essere incaricati dalla CPN di effettuare di controlli nelle singole aziende

b. cercano mediare in caso di divergenze tra le parti

c. notificano alla CPN le violazioni del presente contratto da loro accertate o venute a loro conoscenza

Art. 51 Pene convenzionali

51.1 Ai datori di lavoro o ai lavoratori che contravvengono al presente CCL viene inflitta, dalla CPN una pena convenzionale proporzionata alla gravità della colpa, ma che non può tuttavia superare i 8000 franchi. In casi meno gravi si può evitare di dare una multa pronunciando un ammonimento.

51.2 Se l’infrazione consiste nel fatto che il datore di lavoro non ha pagato al lavoratore una prestazione pecuniaria, al momento in cui era dovuta, gli sarà inflitta una pena convenzionale; quale linea direttiva per l’ammontare della multa vale il 25 % della differenza dell’importo. Se il pagamento viene fatto a posteriori senza misure di coercizione, la commissione può ridurre propor-zionalmente la pena convenzionale.

51.3 I proventi delle pene convenzionali spettano alla cassa della CPN e so-no destinati a coprire le spese d’esecuzione del presente contratto.

51.4 La CPN ha, ai sensi dell’articolo 54.4, un diritto che può essere fatto valere in giudizio nei confronti dei datori di lavoro o dei lavoratori che contravvengono al presente contratto per ciò che concerne il pagamento della pena con-venzionale fissata.

Art. 52 Contributo alle spese d’esecuzione del contratto e di perfezionamento professionale

52.1 Un contributo annuo di 80.- franchi è riscosso da ogni datore di lavoro e da ogni lavoratore e serve a coprire le spese inerenti all’esecuzione del contratto collettivo di lavoro ed a promuovere il perfezionamento professionale. Pre-statore e aziende distaccanti devono versare per i loro lavoratori i contributi alle spese d’esecuzione del contratto e di perfezionamento professionale in funzione della durata dell’impiego; per mese completo o parziale è dovuto un ammonto di 6.65 franchi.

52.3 La competenza per l’incasso e l’amministrazione dei contributi alle spese d’esecuzione del contratto e di perfezionamento professionale, spetta alla CPN. Essa è autorizzata a far valere il diritto ai contributi in nome delle associazioni contraenti. La CPN sottopone ogni anno alle associazioni contraenti un conteggio dettagliato sull’impiego dei contributi.

52.4 Il datore di lavoro è tenuto a notificare con il modulo d’inchiesta i lavoratori assoggettati al CCL, a dedurre dal salario il contributo del lavoratore e a ver-sarlo, assieme al suo contributo, alla cassa della commissione entro un termine fissato dalla CPN.

52.5 Il datore di lavoro ha diritto, per ogni contribuente (datore di lavoro e lavora-tore) a un esemplare del CCL, che gli viene, su domanda, inviato gratuitamente dalla CPN dopo il versamento della tassa. Il datore di lavoro è tenuto a consegnarne un esemplare a tutti i lavoratori.

Art. 54... diritti in comune

54.5 Le associazioni contraenti hanno in comune il diritto, ai sensi dell’articolo 357b CO, di esigere che i datori di lavoro e i lavoratori vincolati rispettino il contratto collettivo.

Appendice al contratto collettivo

I. Tabella per il calcolo dell’indennità di partenza conformemente all’articolo 48 CCL

Anni di

servizio

Età
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
20 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
21 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0
22 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0
23 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0
24 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
25 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
26 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
27 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
28 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
29 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
30 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
31 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
32 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

IL Elenco die giorni festivi equiparati alle domeniche, ai sensi della legge sul lavoro (art. 32.1)

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
prot. catt. Buch-

eggb.

Capodanno x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2 gennaio x x2 x x
Epifania x
1° marzo x
San Giuseppe x
Giorno della Processione x
Venerdì santo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lunedì di Pasqua x x x x x x x x x x x x x x2 x x x
1° maggio x x x x
Ascensione x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Luedì di Pentecoste x x x x x x x x x x x2 x x x x x
Corpus domini x x x x x x x1 x x x2 x x
1° agosto x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Assunzione x x x x x x x1 x x x2 x x
Jeûne genevois x
Lunedì di digiuno federale x
Giorno del fra Nicola x
Oggnissanti x x x x x x x x x1 x x x2 x
Immacolata x x x x x1 x2 x
Natale x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Santo Stefano x x x x x x x x x x x x x x
31 dicembre x
1 Fr: solo nella parte cattolica del Cantone

2 AG: variano secondo i distretti

3 AI: festivo solo se non comporta 3 giorni consecutivi

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere

Proroga e modifica del 15 febbraio 2018

III

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale (CCL) per la professione di parrucchiere, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:

Art. 2 Eccezioni in caso di capacità lavorativa ridotta

2.1 In caso di provata capacità lavorativa ridotta a causa di menomazione fisica o mentale, la CP (art. 49) può autorizzare, dietro richiesta, l’autorizzazione di deroga dalle disposizioni minime del CCL.

Art. 7 n. 7.1

7.1- Un contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti rispettando i seguenti termini:

- 7 giorni civili durante il periodo di prova

- 1 mese nel 1° anno di servizio

- 2 mesi dal 2o al 5o anno di servizio

- 3 mesi a partire dal 6° anno di servizio

Tali termini possono essere prolungati mediante accordo scritto, ma non abbreviati.

Art. 19 n. 19.2, 17.4 e 19.5

19.2 - Per la durata del rapporto di lavoro, il lavoratore non può offrire o promettere al datore di lavoro, in caso di assunzione, di portare clienti da un precedente rapporto di lavoro.

19.4 - [...] le violazioni sono inoltre punite dalla CP con pene convenzionali secondo l’articolo 51 CCL, a condizione che il datore di lavoro interessato non abbia ritirato la propria denuncia per iscritto.

19.5 - Ulteriori disposizioni al riguardo nel periodo successivo al termine del rapporto di lavoro devono essere stipulate per iscritto nel contratto individuale di lavoro.

Art. 20 Accaparramento illecito di clienti; doveri del datore di lavoro

Abrogato

Art. 24 n. 24.3

24.3 - Il datore di lavoro è responsabile della registrazione del tempo di lavoro prestato, compreso il lavoro straordinario. Esso tiene il registro degli orari effettivi di lavoro. Se il datore di lavoro non rispetta il proprio obbligo di tenuta di tale registro, in caso di controversia sono ammessi quale mezzo di prova il rilevamento della durata del lavoro o il controllo della durata del lavoro da parte del lavoratore.

Art. 26 Giorno libero settimanale

26.1- Oltre al giorno di riposo settimanale, di solito la domenica, il lavoratore ha diritto a un giorno intero di riposo per settimana.

26.2 - Tuttavia datore di lavoro e lavoratore possono eccezionalmente convenire una diversa ripartizione delle complessive due giornate libere sull’arco di due settimane.

Art. 32 n. 32.1

32.1- Per i giorni festivi che conformemente alla legislazione cantonale ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 della legge sul lavoro sono equiparati alle domeniche, non viene effettuata alcuna detrazione dal salario mensile. [...]

Art. 34 n. 34.1 lett. b e h

34. - Per questioni di famiglia urgenti o occasioni speciali si concede un congedo senza riduzione del salario o senza intaccare il diritto alle vacanze a condizione che tale congedo sia strettamente correlato agli eventi sottostanti:

b) nascita di un figlio (per i padri) - 5 giorni lavorativi

h) ai lavoratori con responsabilità familiari (madri e padri sono considerati allo stesso modo) il datore di lavoro deve concedere, su presentazione di un certificatomassimo - 3 giorni medico, un permesso per il tempo necessarioper ogni caso alle cure dei figli malatidi malattia

Art. 35 n. 35.1

35.1I lavoratori membri di un’associazione contraente hanno diritto, per la partecipazione alle sedute degli organi paritetici delle associazioni, a un congedo non pagato per la durata delle sedute, compreso il tempo di trasferta.

Art. 37n. 37.1 e 37.4

37. - Le parti contraenti possono concordare i seguenti sistemi di retribuzione:

- salario fisso;

- salario di base con partecipazione al fatturato;

- partecipazione al fatturato senza salario di base.

Il fatturato si calcola al netto dell’IVA (per la formula di calcolo consultare l’Appendice II numero 1).

37.4 - I lavoratori con salario orario hanno in linea di principio diritto alla parità di trattamento con i lavoratori a salario mensile. Il diritto alle vacanze pagate ordinarie e ai giorni festivi pagati è compensato con supplemento percentuale sul salario orario ed esposto a parte.

Art. 39 n. 39.2 e 39.3

39.2 - Sono considerati lavoratori con formazione empirica

a) coloro che possiedono un attestato di formazione pratica o un certificato federale di formazione pratica (CFP) o di un attestato equipollente;

b) diplomati di scuole professionali private con corso di studio di almeno due anni o formazione equipollente.

39.3 - Sono da intendersi lavoratori non qualificati gli impiegati che non siano in possesso di un titolo equipollente ai sensi dell’articolo 39.1 o 39.2.

Art. 40 Salari di base

40.3 Il salario di base mensile per i lavoratori qualificati ai sensi dell’articolo 39.1 figura nell’Appendice I numero 1 del Contratto collettivo di lavoro.

Con gli ex apprendisti (tirocinio di 3 anni) è consentito concordare per un massimo di 12 mesi un salario con una riduzione di 400 franchi per quei mesi nei quali non è stato possibile raggiungere un fatturato mensile (= fatturato netto delle prestazioni) di 9500 franchi.

Nel 2o anno di servizio dopo il tirocinio è consentito concordare con gli ex apprendisti (tirocinio di 3 anni) un salario con una riduzione di 200 franchi per quei mesi nei quali non è stato possibile raggiungere un fatturato mensile (= fatturato netto delle prestazioni) di 9500 franchi.

Se effettua la riduzione nel 1o e/o nel 2o anno di servizio dopo il tirocinio, il datore di lavoro è tenuto a concedere al lavoratore tre giorni pagati per il perfezionamento professionale.

In caso di dipendenti a tempo parziale il fatturato minimo da realizzare è calcolato in proporzione al livello occupazionale.

40.4 - Il salario di base mensile per il lavoratore con formazione empirica ai sensi dell’articolo 39.2 figura nell’Appendice I numero 2 del CCL.

40.5 - Il salario di base mensile per il lavoratore non qualificato ai sensi dell’articolo 39.3 figura nell’Appendice I numero 3 del CCL.

40.6 - Ai fini dell’inquadramento salariale dei lavoratori ai sensi dell’articolo 39 fanno stato eventuali diplomi e anni di servizio. In caso di lavoratori con attestato di formazione estero, il datore di lavoro verifica se sono soddisfatti i requisiti per una determinata categoria di salario minimo. Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro le rispettive informazioni sulla propria formazione svolta all’estero e presentarne la documentazione. Il datore di lavoro assegna il lavoratore ad una categoria salariale sulla scorta, in particolare, della dura- ta della formazione svolta all’estero e degli anni di pratica. All’occorrenza il lavoratore può richiedere presso la Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI una conferma di livello oppure un riconoscimento del diploma.

40.7 - Coloro che possiedono i moduli didattici (1+2) hanno diritto alla seguente indennità sul salario di base, a condizione che siano responsabili della for-mazione delle persone in formazione nel salone: salario di base + 200 franchi.

40.8 - Ai sensi dell’articolo 40.3 in combinato disposto con l’Appendice I, coloro che possiedono il certificato professionale federale (esame professionale) o il diploma federale (esame professionale superiore) hanno diritto alla seguente indennità sul salario di base:

- certificato professionale federale e almeno 3 anni di pratica: salario di base + 300 franchi;

- diploma federale e almeno 4 anni di pratica: salario di base + 500 franchi.

40.9 Le indennità di cui agli articoli 40.7 e 40.8 non sono cumulabili, trova appli-cazione la maggiorazione di salario più elevata.

Art. 48 n. 48.1

48.1 - Se il rapporto di lavoro di un lavoratore di almeno 50 anni di età termina dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve versare un’indennità di partenza secondo la tabella allegata (Appendice IV), che è parte integrante del presente CCL.

Art. 49 n. 49.3

49.3 Alla CP spettano in particolare i seguenti compiti:

a) controlla l’applicazione delle disposizioni del CCL e a questo scopo può effettuare dei controlli nelle singole aziende; può inoltre chiedere ai datori di lavoro e lavoratori assoggettati di fornirle mezzi di prova (contratti di lavoro, attestati di capacità, conteggi dei salari, ricevute, polizze assicurative, ecc) a fini controllo; gli interessati sono obbligati a tra-smetterli;

b) effettua gli accertamenti presso datori di lavoro o titolari sul rapporto contrattuale circa quelle persone per le quali sussiste il sospetto di falsi indipendenti (ad es. affitto di una sedia). I datori di lavoro o titolari sono tenuti a collaborare. Gli accertamenti avvengono sulla base del catalogo dei criteri di cui all’Appendice III nel quadro di sondaggi, sopralluoghi in loco nonché mediante l’acquisizione di documentazione o altri mezzi di prova. [...];

c) se constata che un lavoratore non ha ricevuto le prestazioni pecuniarie dovute o non ha ottenuto giorni di libero pagati intima il datore di lavoro di corrispondere immediatamente quanto dovuto;

d) è autorizzata a infliggere pene convenzionali conformemente all’articolo 51 e, se necessario, ad esigerne l’esazione per via legale;

e) è incaricata e autorizzata a rappresentare, tramite un membro da essa designato, le associazioni contraenti allo scopo di far valere davanti al tribunale i diritti comuni di cui all’articolo 54;

f) informa sul tenore del CCL e lo interpreta, su richiesta, all’intenzione dei tribunali; in caso di divergenze d’opinione fra singoli datori di lavoro e lavoratori essa funge da mediatore.

Appendice 1 Appendici al contratto collettivo

Tabelle del salario di base 2

1. Lavoratore qualificato (art. 39.1)

Anno di servizio Grado di occupazione Salario di base Salario annuo
1o * 100% CHF 3800.- CHF 45 600.-
2o * 100% CHF 3800.- CHF 45 600.-
3o 100% CHF 3850.- CHF 46 200.-
4o 100% CHF 3925.- CHF 47 100.-
5o 100% CHF 4000.- CHF 48 000.-

* ai sensi dell’art. 40.3, possibilità di riduzione

2. Lavoratore con formazione empirica (art. 39.2)

Anno di servizio Grado di occupazione Salario di base Salario annuo
1o 100% non determinato non determinato
2o 100% CHF 3420.- CHF 41 040.-
3o 100% CHF 3550.- CHF 42 600.-
4o 100% CHF 3800.- CHF 45 600.-
5o 100% CHF 3900.- CHF 46 800.-

1. Lavoratore non qualificato (art. 39.3)

Anno di servizio Grado di occupazione Salario di base Salario annuo
1o 100% CHF 3350.- CHF 40 200.-
2o 100% CHF 3420.- CHF 41 040.-
3o 100% CHF 3550.- CHF 42 600.-
4o 100% CHF 3700.- CHF 44 400.-
5o 100% CHF 3800.- CHF 45 600.-

Nel Cantone di Neuchâtel si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).

Appendice 3 Catalogo dei criteri in caso di sospetto di falsi indipendenti

Caratteristiche tipiche dell’esistenza di un contratto di lavoro:

- inserimento in un’organizzazione già esistente (salone già aperto, che mette a disposizione una o più sedie);

- obbligo di aiutare in salone, servendo all’occorrenza la clientela del salone;

- limitazioni nell’organizzazione dell’orario di lavoro (ad esempio obbligo di attenersi agli stessi orari di lavoro dell’intero salone);

- svolgimento dell’attività nei locali del salone (nessun ingresso separato);

- utilizzo delle dotazioni del salone (ad esempio mobili, strumenti di lavoro) e dell’infrastruttura del salone (ad esempio linea telefonica del salone, area d’attesa, possibilità di lavaggio del salone ecc.);

- obbligo di attenersi alle istruzioni del responsabile del salone (ad esempio per quanto riguarda gli orari di apertura, di vacanza e di chiusura ecc.);

- obbligo di partecipare alle riunioni periodiche o agli eventi del salone;

- obbligo di allestire un rendiconto delle entrate al fine di stabilire il prezzo di affitto della sedia;

- obbligo di non agire in concorrenza al salone successivamente al termine dell’affitto della sedia. 

Appendice 4 Tabella per il calcolo dell’indennità di partenza conformemente all’articolo 48 CCL

Anni di

servizio

Età
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
20 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
21 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0
22 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0
23 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0
24 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
25 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
26 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
27 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
28 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
29 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
30 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
31 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
32 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2018 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

15 febbraio 2018,

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010, del 6 dicembre 2012, del 30 agosto 2013, del 20 ottobre 2016 e del 17 agosto 2017* (1) II che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

II

Il decreto del Consiglio federale del 27 aprile 2010 menzionato alla cifra I è modificato come segue (modifica del campo d’applicazione):

1- L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio della Svizzera.

2 - Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro dei saloni da parrucchiere, nonché ai loro lavoratori qualificati, semiqualificati e non qualificati, nella misura in cui vengono eseguite prestazioni rimunerate per terzi.

3 - Sono eccettuati gli apprendisti e i giovani che ricevono una formazione empirica ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale. Sono ugualmente eccettuati le persone che lavorano in salone durante le giornate orientative o di prova nell’ambito dell’orientamento alla professione, a condizione che la durata di tali giornate orientative o di prova non superi le quattro settimane, le persone fino al 20o anno di età in procinto di iniziare una formazione professionale riconosciuta e che svolgono un praticantato con durata non superiore a 8 mesi nonché gli studenti di scuole professionali private con un contratto di formazione.

(1) FF 2010 2577, 2012 8579, 2013 6167, 2016 7265, 2017 4981

Contratto Collettivo Nazionale per la Professione di Parrucchiere 2010 - 2010

Date de prise d'effet: → 2010-07-01
Date de fin: → 2020-12-31
Ratifiée par: → Autre
Ratifiée le: → 2010-04-20
Nom de l'industrie: →  Santé, travail social, services à la personne
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Nom de l'entreprise: → 
Noms des syndicats: → 

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Oui
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Oui

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 80 %
Montant maximum de l'indemnité maladie pour: → CHF 
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 360 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → Non
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Non

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Non
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Non
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Non
Formation sur santé et sécurité convenue: → 
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → 
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Non

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Non
Clauses sur la discrimination au travail: → Oui
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Oui
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → Non

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 90 jours
Les indemnités de départ après cinq années de service (pourcentage du salaire mensuel) : → Insufficient data %
Indemnité de départ après un an de service (pourcentage du salaire mensuel) : → Insufficient data %
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → Non
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → Non
Apprentis exclus de toute disposition : → Oui
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → Non

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 43.0
Congé annuel payé: → -9.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Périodes de repos par semaine convenues: → Oui
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → Non

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in more than one table
Les dispositions sur le salaire minimum fixé par le gouvernement doivent être respectées : → Non
Le salaire convenu pour: → Months
Le salaire le plus bas: → CHF 3400.0
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Prime pour les heures supplèmentaires

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → Non
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