Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi del 20 giugno 2013
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:
Art. 1
Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 19 aprile 2011, viene conferita l’obbligatorietà generale.
Art. 2
1 - L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
2 - Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono applicabili ai datori di lavoro (imprese e i reparti di imprese) attivi nella posa di ponteggi, nonché ai datori di lavoro che offrono tribune, palcoscenici e altre strutture portanti temporanee costruite con ponteggi e simili per manifestazioni sportive e culturali (cosiddetto ramo «events»). Sono altresì assoggettati i datori di lavoro attivi nel montaggio di reti di sicurezza.
3 - Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori e gli apprendisti delle imprese di cui nel capoverso 2. Ne sono esclusi il personale ammi-nistrativo e il personale che esercita una funzione dirigente superiore.
Art. 3
Per quanto riguarda i contributi alle spese d’esecuzione (art. 2 e 2.1 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l’esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Art. 4
1- Il presente decreto entro in vigore il 1° agosto 2013 ed è valido sino al 31 marzo 2015.
2 - I decreti del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 20 febbraio 2009, del 10 marzo 2009, del 24 ottobre 2011, del 29 marzo 2012 e del 13 dicembre 2012 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi sono abrogati.
In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Appendice Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi concluso il 19 aprile 2011
tra
la Società degli imprenditori svizzeri di ponteggi,
da una parte
e
il Sindacato Unia e il Sindacato Syna,
dall’altra parte
Disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale
Acronimi nel presente contratto
- Art. - articolo (contrattuale o legislativo)
- CCL - contratto collettivo di lavoro
- CFSL - Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
- CO - Codice delle obbligazioni svizzero
- CPP - Commissione professionale paritetica nel ramo della posa di ponteggi
- DOG - dichiarazione di obbligatorietà generale, dichiarato di obbligatorietà generale
- INP - infortunio non professionale
- IP - infortunio professionale
- IPC - Indice nazionale dei prezzi al consumo
- IPG - Indennità per perdita di guadagno (servizio militare ecc.)
- LL - Legge sul lavoro
- LPP - Legge sulla previdenza professionale
- Parifonds - Fondo paritetico per il ramo della posa di ponteggi
- SISP - Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi
- SUVA - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
- UE - Unione Europea
Art. 2 Fondo paritetico
1- Tutti i lavoratori che sottostanno al presente contratto collettivo di lavoro devono corrispondere un contributo ad un fondo amministrato pariteticamente. Questo contributo ammonta a 25 franchi al mese e per gli apprendisti a 10 franchi al mese. Il contributo viene trattenuto dal datore di lavoro ad ogni pagamento del salario. I datori di lavoro pagano un contributo di base di 300 franchi all’anno (per le aziende con sede al di fuori del campo di applicazione geografico del CCL: 25 franchi per ogni mese iniziato in cui hanno operato nel campo di applicazione.)
Imezzi finanziari del fondo sono utilizzati come segue:
a) promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale;
b) promozione e incoraggiamento del ricambio professionale;
c) sostegno delle misure volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali;
(...)
e) espletamento di altre mansioni di natura prevalentemente sociale.
Art. 2.1 Contributo ai costi di applicazione
Per la copertura dei costi derivanti dall’applicazione del presente CCL e in particolare per l’adempimento dei compiti risultanti dalla libera circolazione delle persone e dei servizi, tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL (eccetto gli apprendisti) versano un contributo mensile di 5 franchi. I datori di lavoro (imprese o parti delle imprese) che sottostanno al presente CCL versano a loro volta un contributo mensile di 5 franchi per ogni lavoratore assoggettato. L’incasso viene effettuato dal Fondo paritetico.
Art. 2.2 Cauzione
Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e dei diritti contrattuali della Commissione professionale paritetica (CPP), prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera ogni datore di lavoro deposita una cauzione di 10 000 franchi presso la CPP.
Idettagli sono disciplinati nell’Appendice I del presente CCL.
Art. 3 Pace del lavoro
Per tutta la durata del contratto (.) i datori di lavoro e i lavoratori che sottostanno al CCL sono tenuti ad osservare la pace assoluta del lavoro.
Art. 4 Applicazione del contratto e divergenze di opinione
1- Le parti contraenti provvedono congiuntamente all’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro ai sensi dell’articolo 357b CO. A tal fine istituiscono una Commissione professionale paritetica cui vengono delegati tutti i poteri della comunità contrattuale. I singoli aspetti vengono regolati all’articolo 25 del presente contratto.
Art. 5 Periodo di prova
1- Per i lavoratori assunti per la prima volta in un’impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto.
2 - Il tempo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente (art. 335b cpv. 3 CO).
3 - Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti in ogni momento osservando un preavviso di cinque giorni lavorativi.
Art. 6 Disdetta del rapporto definitivo di lavoro
1- Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti per la fine di un mese osservando i seguenti termini:
a) nel primo anno di servizio con un preavviso di disdetta di un mese;
b) dal secondo e fino al nono anno di servizio compreso con un preavviso di disdetta di due mesi
c) dal decimo anno di servizio con un preavviso di disdetta di tre mesi.
Art. 7 Protezione contro la disdetta
1- Principio: È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, con riserva dell’articolo 7, capoversi 2 e 3, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
2 - Eccezioni: Al termine del periodo di protezione contro il licenziamento (Art. 336c CO) si applicano le seguenti eccezioni al capoverso 1:
a.Se in base a una perizia medica (del medico di fiducia dell’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia, risp. dell’assicurazione contro gli infortuni SUVA) è da escludere il riacquisto completo della capacità lavorativa, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese osservando un termine di disdetta di 2 mesi, sempre però che al lavoratore ammalato vengano garantite, fino al termine della durata massima delle prestazioni, risp. fino al riacquisto completo della capacità lavorativa, la permanenza nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliere dell’impresa e l’erogazione delle prestazioni d’indennità giornaliera di malattia.
b. Indennità giornaliera di malattia e rendita d’invalidità: Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita d’invalidità.
3 - Malattia dopo la disdetta: Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’articolo 336c capoverso 2 del CO nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese).
4 - Infortunio dopo la disdetta: Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera. Al
5 - termine del periodo di protezione contro il licenziamento si applicano analogicamente anche qui le eccezioni di cui all’articolo 7 capoverso 2.
6 - Disposizioni giuridiche: Si applicano in ogni caso le norme giuridiche relative alla protezione contro i licenziamenti e in particolare:
- articolo 336 - 336b CO sulle disdette abusive;
- articolo 336c e articolo 336d CO sulla disdetta in tempo inopportuno;
- articolo 337c e articolo 337d CO sulle conseguenze del licenziamento ingiu-stificato senza preavviso.
Art. 8 Disposizioni relative all’orario di lavoro
1- Definizione di orario di lavoro: Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore è tenuto ad essere a disposizione del datore di lavoro.
2 - Tempo di viaggio:
a) Per tempo di viaggio si intende il tempo necessario per il trasporto dal posto di raccolta/dal deposito al cantiere e viceversa. 100 ore di tempo di viaggio l’anno sono indennizzate con il salario base. Per tempi di viaggio supplementari si applica l’articolo 14.
b) Se il lavoratore si reca direttamente al cantiere e il tragitto dal domicilio al cantiere è più breve o al massimo uguale a quello dal domicilio al deposito/posto di raccolta, il tempo di viaggio non viene indennizzato. In tal caso l’orario di lavoro inizia e termina nello stesso momento di quello presso il deposito.
c) Un’eventuale pausa (p.es. pausa mattutina) non rientra nell’orario di lavoro annuale e settimanale.
3 - Orario di lavoro annuale e settimanale:
a) Il totale determinante delle ore lavorative annuali lorde ammonta (...) a: 2190 ore (365 giorni / 7 = 52,14 settimane x 42 ore).
b) L’orario di lavoro settimanale ammonta ad un massimo di 48 ore settimanali (per il lavoro straordinario si rinvia all’art. 14.2).
c) Gli ammanchi di ore lavorative causati dal datore di lavoro non possono essere compensati con pretese concernenti il salario o le vacanze (mora del datore di lavoro, CO 324).
4 - Il controllo dell’orario di lavoro (rilevazione delle ore lavorative) deve essere effettuato ogni giorno in modo dettagliato per tutti i lavoratori. Tale rilevazione delle ore lavorative è costituita dalle seguenti singole posizioni verificabili:
a) orario di lavoro ai sensi dell’articolo 8.1.
b) valori temporali di
- vacanze, articolo 9
- giorni festivi, articolo 10
- assenze di breve durata, articolo 11
- servizio militare, servizio civile e servizio di protezione civile, articolo 12
- supplementi salariali articolo 14
- supplementi, indennità e rimborso spese, articolo 15
- indennità di intemperie, articolo 16
- malattia, articolo 17
- infortunio, articolo 18
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare un controllo delle ore di lavoro per ogni lavoratore. Le ore che figurano nel rapporto devono corrispondere alle ore prestate dal lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a custodire i documenti per cinque anni.
Almeno a scadenza semestrale o su sua richiesta, il lavoratore va informato sul conteggio attuale delle ore di lavoro prestate.
5 - Giorni non lavorativi: La domenica, nei giorni festivi cantonali e nei giorni di riposo ufficiali così come il 1° agosto non si lavora. Per prassi, neppure il sabato si lavora. In casi motivati è tuttavia ammesso il lavoro nei giorni non lavorativi. In simili casi va data apposita comunicazione alla Commissione professionale paritetica o al segretariato sindacale competente, al più tardi il giorno prima entro l’orario di chiusura degli uffici. Un elenco degli uffici competenti figura nell’Appendice II. L’obbligo di comunicazione per la prestazione lavorativa durante i giorni non lavorativi decade per il ramo «events».
Art. 9 Vacanze
1 - Diritto generale alle vacanze: I lavoratori e gli apprendisti hanno diritto alle seguenti vacanze:
Criteri | Durata delle vacanze | Percentuale d’indennizzo |
dal compimento
del 20° anno d’età fino al 50° anno compiuto |
5 settimane
(= 25 giorni di lavoro) |
10,6 % del salario
(corrispondente a 5 settimane di vacanze) |
fino al compimento
del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto |
6 settimane
(= 30 giorni di lavoro) |
13,0 % del salario
(corrispondente a 6 settimane di vacanze) |
Di regola un giorno di vacanze viene conteggiato con 8,4 ore.
2 - Il salario percentuale per le vacanze (... in caso di disdetta del rapporto di lavoro) è calcolato conformemente alla tabella nell’Appendice III. (...) I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati giorni di vacanza e possono essere recuperati successivamente.
(.)
5 - Periodo delle vacanze: Di regola, spetta al datore di lavoro fissare i periodi di vacanza. Tali periodi vanno però fissati il più presto possibile tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Al lavoratore vanno accordate almeno due settimane di vacanza consecutive l’anno (art. 329c cpv. 1 CO) purché il diritto alle vacanze sia sufficiente.
6 - Vacanze aziendali: Il datore di lavoro fissa a tempo debito le eventuali vacanze aziendali d’intesa con i lavoratori. Se le vacanze aziendali cadono nel periodo di Natale e Capodanno, solo i giorni lavorativi persi vanno computati al diritto alle vacanze.
Art. 10 Giorni festivi
1 - Giorni festivi indennizzabili: I lavoratori hanno diritto ad un’indennità per la perdita di salario pari a 8 giorni festivi l’anno. I giorni festivi indennizzabili vanno retribuiti anche se coincidono con le vacanze o un fine settimana.
Di regola un giorno di vacanze viene conteggiato con 8,4 ore.
2 - Diritto all’indennità: Il lavoratore ha diritto all’indennità per i giorni festivi per il 1° agosto.
Per gli altri giorni festivi il lavoratore matura il diritto all’indennità a condizione che abbia lavorato nell’impresa almeno una settimana prima del giorno festivo. Il diritto decade qualora il lavoratore:
a) sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
b) sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
c) percepisca, per il giorno festivo, prestazioni assicurative da parte di una cassa malati, dalla SUVA o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
3 - Indennità forfetaria: In sostituzione del pagamento dei giorni festivi conformemente alle disposizioni di cui sopra, i datori di lavoro hanno la possibilità di corrispondere un indennizzo forfetario del 3 % (sulla base di 12 mensilità salariali o dello ore lavorative annuali lorde). Con ciò l’indennizzo per la perdita di salario nei giorni festivi previsti dalla legge è interamente compensato.
Art. 11 Assenze di breve durata
1 - Diritto generale: Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore ai tre mesi, spetta di diritto un’indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate:
a) matrimonio del lavoratore, 1 giorno
b) nascita di un figlio, 2 giorni
c) decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figli), 3 giorni
d) decesso di fratelli, genitori o suoceri, 3 giorni
e) trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto, 1 giorno.
2 - Se il lavoratore, per altri motivi personali, è impedito senza colpa propria a prestare la sua opera, si applica l’articolo 324a CO.
3 - Per le assenze di breve durata menzionate all’articolo 11 capoverso 1 del presente contratto, di regola le ore di lavoro perse vengono conteggiate sulla base di 8,4 ore di lavoro giornaliere.
Art. 12 Servizio militare, servizio civile e servizio di protezione civile
1 - Importo dell’indennità: Il lavoratore ha diritto, in tempo di pace, a un’indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile. L’indennità ammonta a:
Tipo di prestazione | Celibi | Coniugati o celibi
con persone a carico |
Per tutta la durata della Scuola Reclute
e il servizio in ferma continuata |
50 % | 80 % |
Durante altro servizio militare, civile o di
protezione civile a carattere obbligatorio - nelle prime 4 settimane - a decorrere dalla 5a e fino alla 21a settimana |
100 % 50 % |
100 % 80 % |
Per tutti gli altri servizi il lavoratore
riceve le prestazioni conformemente all’ordinamento IPG |
2 - Diritto all’indennità: Il diritto all’indennità sussiste quando il rapporto di lavoro:
a) è durato oltre tre mesi prima dell’inizio del servizio militare, civile o di protezione civile o di protezione civile o
b) dura oltre tre mesi, servizio militare, civile e di protezione civile inclusi.
I diritti di cui agli articoli 324a e 324b CO devono essere osservati e riconosciuti in ogni caso.
3 - Indennità: La prestazione IPG spetta al datore di lavoro, a condizione che non superi le aliquote sopra definite. Di regola i giorni di lavoro persi vengono conteggiati con 8,4 ore.
Art. 13 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, 13ma mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari)
1 - Salari base: Le classi salariali elencate di seguito valgono come salari base a cui il lavoratore ha diritto a titolo di salario minimo. Sono fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 13 capoverso 6 del presente contratto. In tutta la Svizzera, i salari base per ogni classe salariale ammontano a franchi svizzeri al mese (...):
Salari mensili per classe salariale:
Q | A | B1 | B2 | C |
5188.- | 4979.- | 4667.- | 4311.- | 4103.- |
Il salario orario (solo . in . casi giustificati) viene calcolato nel modo seguente: Salario mensile : 182,5 ore = salario orario
Raccomandazioni salariali non vincolanti per gli apprendisti:
Anno di apprendistato | 1° | 2° | 3° |
da CHF | 865.- | 1065.- | 1475.- |
fino CHF | 1045.- | 1525.- | 1880.- |
(.)
3 Classi salariali: Per i salari base stabiliti all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto valgono le seguenti classi salariali:
Classi salariali | Requisiti |
Q Capo montatore di ponteggi | capo montatore in qualità di caposquadra con attestato professionale
federale o formazione equivalente conclusa in un paese dell’UE o impiegato dal datore di lavoro come tale |
A Caposquadra di ponteggi | -caposquadra che ha assolto con successo la formazione SISP/Policons,
- o una formazione equivalente in un paese dell’UE, - oppure montatore di ponteggi con esperienza profes-sionale corrispondente, impiegato prima del 1° gennaio 2008 come caposquadra, - nonché montatore di ponteggi con AFC, se impiegato dal datore di lavoro come caposquadra |
B 1 Montatore di ponteggi | - montatore di ponteggi con Attestato federale di capacità (AFC)
- o formazione equivalente conclusa in un paese dell’UE - oppure montatore di ponteggi con relativa esperienza che grazie alle sue buone qualifiche viene promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale B2 nella classe salariale B1 |
B 2 Montatore di ponteggi | - montatore di ponteggi con Certificato federale di formazione
pratica di
addetto alle policostruzioni CSP, specializzato nella costruzione di ponteggi - o formazione equivalente conclusa in un paese dell’UE - montatore di ponteggi che grazie alle sue buone quali-fiche viene promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale C nella classe salariale B2 |
C Collaboratore nella posa
di ponteggi |
lavoratore senza conoscenze professionali
specifiche in qualità di montatore di ponteggi |
Garanzia dei diritti acquisiti: I lavoratori che cambiano posto di lavoro all’interno del ramo della posa di ponteggi rimangono nella loro classe salariale. Fanno eccezione i lavoratori con qualifica Q (capo montatore) e A (caposquadra). I lavoratori inquadrati fino al 31 marzo 2008 nella classe salariale B, (...) devono essere assegnati alla classe salariale B1.
4 - Assegnazione alla classe salariale: L’assegnazione alla relativa classe salariale viene effettuata dal datore di lavoro dopo la prima assunzione nell’impresa e viene comunicata per iscritto al lavoratore al più tardi un mese dopo l’inizio del rapporto di lavoro (art. 330b CO). La classe salariale deve figurare sul conteggio salariale individuale. In caso di divergenze di opinione riguardo all’inquadramento nella classe salariale, può essere interpellata la Commissione professionale paritetica.
5 - Qualifica e adeguamento salariale: Il lavoratore verrà qualificato annualmente dal proprio datore di lavoro nel primo trimestre dell’anno civile. La qualifica contempla la disponibilità lavorativa, le capacità professionali, il rendimento e il comportamento in materia di sicurezza. Contemporaneamente, se necessario, viene adeguato il salario. Resta riservato un adeguamento salariale ai sensi del CCL.
6 - Regolamentazioni salariali in casi particolari: In casi particolari i salari vanno concordati individualmente e per iscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore prima dell’inizio dell’attività con riferimento al presente articolo. I salari base fissati nel CCL rivestono un carattere puramente indicativo. Gli accordi vanno sottoposti all’approvazione della Commissione professionale paritetica subito dopo la loro stipula. A seconda delle circostanze quest’ultima può decidere se ed entro quale lasso di tempo deve trovare nuovamente applicazione il salario minimo oppure optare per un controllo periodico della situazione.
Sono considerati casi particolari ad esempio:
a) lavoratori che dal punto di vista fisico e/o psichico non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
b) giovani che non hanno ancora raggiunto il 17° anno di età;
c) allievi, studenti e praticanti il cui grado di occupazione complessivamente non supera due mesi nell’anno civile;
d) giovani che hanno appena terminato l’apprendistato per una durata massima di 2 anni
7 - Versamento del salario in generale: La retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese in contanti o per bonifico. Il lavoratore ha diritto ad un conteggio dettagliato a scadenza mensile.
(...)
9 - 13ma mensilità: I lavoratori hanno diritto alla tredicesima mensilità dal primo giorno di servizio. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima verrà corrisposta pro rata. Il pagamento avviene come segue:
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, ai lavoratori con retribuzione mensile viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella nell’Appendice III). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza; i lavoratori con retribuzione oraria che soddisfano i requisiti percepiscono a fine anno l’8,3 % in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella nell’Appendice III).
b) Pagamento pro rata: se il rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore verrà corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8.3 % del salario determinante percepito durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella nell’Appendice III) a titolo di 13ma mensilità.
10 - Lavoro a cottimo: Nel ramo della posa di ponteggi il lavoro a cottimo è vietato. Sono considerate lavoro a cottimo le attività la cui retribuzione non è basata sul tempo, ma sulla quantità di lavoro svolto o sul successo lavorativo.
Art. 14 Supplementi salariali
1 - In caso di deroghe al normale orario di lavoro normale (art. 8 cpv. 3 del presente CCL), le ore di lavoro diurno non danno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per lavoro straordinario o p.es. lavoro domenicale. È considerato lavoro diurno quello prestato fra le 5.00 e le 20.00 in estate e tra le 6.00 e le 20.00 in inverno.
2 - Lavoro straordinario: Il lavoratore è tenuto a prestare ore straordinarie o supple-mentari nella misura in cui sia in grado di prestarle o lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede (art. 321c cpv. 1 CO). Il lavoro straordinario ordinato dal datore di lavoro è retribuito con il salario orario attuale (calcolato), maggiorato di un supplemento del 25 %. Fanno eccezione 100 ore di tempo di viaggio l’anno, retribuite con il salario base (art. 8 cpv. 2 del presente CCL).
La mancata retribuzione a fine anno delle ore straordinarie accumulate nell’anno civile richiede un apposito accordo scritto stipulato in anticipo tra il datore di lavoro e il lavoratore. In tal caso la compensazione viene effettuata nei primi tre mesi dell’anno successivo sotto forma di supplemento in tempo del 12,5 %. Trova applicazione per analogia la regolamentazione relativa alle 100 ore di tempo di viaggio esenti da supplemento ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2.
3 - Lavoro notturno: Per il lavoro prestato tra le 20.00 e le 6.00 viene accordato un supplemento del 50 % sul salario orario attuale (calcolato).
4 - Lavoro di domenica: Per il lavoro di domenica (da sabato alle 17.00 fino a lunedì alle 5.00 in estate e alle 6.00 in inverno) viene corrisposto un supplemento del 50 % sul salario orario attuale (calcolato). Viene considerato lavoro di domenica anche quello effettuato nei giorni festivi nazionali e cantonali.
5 - Regolamentazione per il ramo «events»: Vengono accordati i supplementi per il lavoro notturno e domenicale, per il lavoro straordinario non viene corrisposto alcun supplemento.
Art. 15 Supplementi, indennità e rimborso spese
1 - Indennità per il vitto: In applicazione degli articolo 327a e 327b CO, a tutti i lavoratori del ramo della posa di ponteggi viene corrisposto, a titolo di indennità per il vitto e indipendentemente dal luogo di lavoro, un supplemento forfetario di 16.00 franchi al giorno. Tale indennità viene corrisposta in tutti i casi in cui la giornata lavorativa comprenda una pausa per il pranzo. In caso di giornata lavorativa superiore a ore 5 %, l’indennità è dovuta in modo imperativo (LL).
2 - Indennità per veicoli a motore: In caso di utilizzo, su richiesta del datore di lavoro, di un autoveicolo di proprietà del lavoratore vengono corrisposte le seguenti indennità:
a) autovettura: fr. 0.60 a km
b) motocicletta: fr. 0.45 a km
c) ciclomotore: fr. 0.30 a km
Il proprietario del veicolo è tenuto, nel limite del possibile, a trasportare anche colleghi di lavoro.
Art. 16 Indennità di intemperie
1 - Sospensione dei lavori: I lavori che si svolgono all’aperto devono essere interrotti, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, in caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro (pioggia, neve, colpo di fulmine, freddo intenso). L’interruzione dei lavori deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità di fermare i lavori, si dovranno consultare i lavoratori interessati.
2 - Diritto all’indennità: Il lavoratore ha diritto ad un’indennità d’intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo (indennità d’intemperie). Tale indennità ammonta all’80% del salario base e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all’indennità d’intemperie tutte le ore, le mezze giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l’assicurazione sulla disoccupazione. Per il resto, gli obblighi, in modo particolare gli anticipi nell’ambito dell’indennità per intemperie, vengono regolati dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione.
3 - Compensazione in tempo (computo delle ore di compensazione): Una compensazione in tempo computando le ore di compensazione o straordinarie ai sensi dell’articolo 14 è consentita solo se:
a) le ore perse a seguito di intemperie non vengono fatte valere presso l’assicurazione disoccupazione e non si tratta di giorni di carenza a carico del datore di lavoro ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione e
b) il lavoratore può disporre liberamente del suo tempo.
4 - Uffici di pagamento: Per far valere i loro diritti verso l’assicurazione contro la disoccupazione, si raccomanda ai datori di lavoro di rivolgersi agli uffici di pagamento dell’assicurazione contro la disoccupazione delle organizzazioni di lavoratori che sono parte contraente di questo CCL.
5 - Disponibilità a lavorare: Durante un’interruzione del lavoro effettuata a seguito di intemperie, il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro o del suo sostituto allo scopo di poter riprendere il lavoro in qualsiasi momento, a meno che il datore di lavoro abbia consentito al lavoratore di disporre liberamente del suo tempo (vedi art. 16, cpv. 3). Durante l’interruzione del lavoro, su ordine del datore di lavoro o del suo sostituto il lavoratore deve inoltre prestare altre attività che egli ragionevolmente può eseguire.
Art. 17 Assicurazione indennità giornaliera di malattia
1- Pagamento continuato del salario da parte dell’assicurazione collettiva: Il datore di lavoro è tenuto a stipulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori che garantisca un’indennità giornaliera pari all’80 % del salario perso a seguito di malattia. Fungono da base il normale orario di lavoro contrattuale e l’importo dell’ultimo salario versato. Il primo giorno di malattia è considerato giorno di carenza e come tale non viene indennizzato. Di regola il tempo di lavoro perso a seguito di malattia viene conteggiato nel controllo dell’orario di lavoro con 8,4 ore giornaliere. (...)
2 - Premi
a) Versamento dei premi: I premi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera vengono assunti dal datore di lavoro e dal lavoratore in ragione della metà.
b) Pagamento differito delle indennità giornaliere: Il datore di lavoro ha facoltà di stipulare un’assicurazione collettiva per indennità giornaliera di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di carenza per ogni caso di malattia. Durante il periodo di differimento deve tuttavia versare l’80 % del salario perso. (...)
3 - Condizioni minime di assicurazione: le condizioni assicurative devono corrispondere, come minimo, alle seguenti norme:
a) inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare a lavorare;
b) versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80 % dopo al massimo un giorno di carenza a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, durante questo periodo la perdita di guadagno verrà corrisposta dal datore di lavoro;
c) pagamento dell’indennità giornaliera per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi;
d) versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50 %;
e) esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di impegni per lavoro all’estero. Restano riservati anche altre disposizioni giuridiche e il soggiorno in una clinica per convalescenza e i casi in cui non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute;
f) esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia
g) prestazioni ai sensi dell’articolo 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva;
h) possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’articolo 71 capoverso 2 LAMal. Il premio dell’assicurazione individuale viene calcolato tenendo conto dell’età dell’assicurato al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione collettiva senza premi differiti. In altre parole il termine di attesa (giorno di carenza) è di un giorno al massimo.
4«Guida»: valgono inoltre le disposizioni (...) contenute nella Guida «Assicurazione di indennità giornaliera di malattia» (vedi Allegato IV).
Art. 18 Assicurazione contro gli infortuni (IP e INP)
1- Prestazioni in caso d’infortunio: In caso d’infortunio di un lavoratore, il datore di lavoro non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) coprono l’80 % del guadagno assicurato. I giorni di carenza della SUVA devono tuttavia essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell’80 % del guadagno assicurato. (.)
In caso di infortunio professionale, dal quinto anno di servizio i lavoratori hanno diritto al pagamento del 90 % del salario assicurato (giorni di carenza SUVA compresi).
2 - Riduzione delle prestazioni da parte della SUVA: Se la SUVA esclude o riduce, in caso di colpevolezza dell’assicurato o di pericoli straordinari o di atti temerari ai sensi degli articoli 37-39 LAINF, le prestazioni dell’assicurazione, l’obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione per i salari superiori al massimo della SUVA nonché per i giorni di carenza SUVA.
3 - Pagamento dei premi: I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono assunti dal datore di lavoro; quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.
4 - Conteggio: Di regola il tempo di lavoro perso a seguito di infortunio viene conteg-giato nel controllo dell’orario di lavoro con 8,4 ore giornaliere.
Art. 20 Previdenza professionale
(.)
2 - I lavoratori assicurati devono essere informati sulle prestazioni assicurative. (.)
Art. 21 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
1(.) I costi della dotazione iniziale del casco, delle scarpe di sicurezza e dei guanti nonché la loro sostituzione in caso di usura (su esibizione dell’equipaggiamento usurato) sono a carico del datore di lavoro. L’utilizzo delle toilette è ispirato al principio della comprensione reciproca.
2 - È istituito una Commissione CFSL che si occupa della materia. La commissione raccomanda o impone appropriate misure per la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.
3 - La commissione garantisce in particolare l’attuazione permanente e lo sviluppo continuo del «Concetto settoriale relativo alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute per il settore svizzero della posa dei ponteggi» approvato dalla CFSL ai fini dell’adempimento della direttiva 6508 della CFSL. (...) Il concetto settoriale è vincolante per tutte le imprese che sottostanno al CCL. Sono eccettuati dall’obbligatorietà i datori di lavoro che possono comprovare di sottostare ad un’altra soluzione interaziendale approvata dalla CFSL o ad una soluzione adottata da una singola azienda che soddisfi tutte le disposizioni della direttiva CFSL 6508.
Art. 21.1 Posa e smontaggio di ponteggi
Tutti i datori di lavoro che sottostanno al CCL si impegnano ad effettuare la posa dei ponteggi ad arte, in osservazione delle prescrizioni in vigore della SUVA, dell’ordinanza sui lavori di costruzione OLCostr e dello stato di conoscenze del ramo. Il montaggio inappropriato di ponteggi che comporta controlli o contestazioni da parte dalla Commissione professionale paritetica determina sanzioni ai sensi dell’articolo 25 del CCL.
Art. 21.2 Contrassegno dei ponteggi
Ogni ponteggio allestito deve essere provvisto di un telone o un cartello ben visibili su cui figurano il nome dell’azienda e l’indirizzo del costruttore del ponteggio.
Art. 22 Obbligo di diligenza e fedeltà
1- Il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
2 - Egli deve adoperare secondo le regole il materiale dei ponteggi, le macchine, gli utensili e le installazioni e gli impianti tecnici nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con cura. Lo stesso vale anche per il resto del materiale che gli viene messo a disposizione per lo svolgimento del suo lavoro.
Art. 23 Inosservanza del contratto da parte del datore di lavoro (.)
Se il datore di lavoro garantisce ad un lavoratore un rapporto di lavoro per un deter-minato termine contrattuale risp. per una durata determinata, e se per sua colpa non rispetta il relativo accordo, egli deve pagare al lavoratore il salario.
Art. 24 Inosservanza del contratto da parte del lavoratore
1 - Qualora il lavoratore non adempia ad una o più fattispecie elencate al capoverso 2 di questo articolo, egli deve versare al datore di lavoro a titolo di indennizzo un importo pari a un quarto di un salario mensile per ognuno dei casi citati. Il datore di lavoro ha inoltre diritto ad essere risarcito per danni supplementari.
2 - L’obbligo di risarcimento da parte del lavoratore matura quando:
a) non rispetta, per sua colpa, la data concordata sul contratto per l’inizio del lavoro. I termini di tolleranza sono i seguenti:
-10 giorni per i lavoratori stranieri che entrano per la prima volta in Svizzera;
- 5 giorni per tutti gli altri lavoratori che entrano in Svizzera;
b) non rispetta, per sua colpa, la data contrattuale di risoluzione del rapporto di lavoro o non rispetta i termini di disdetta, laddove è previsto un termine di tolleranza 2 giorni;
c) non rispetta, per sua colpa, gli accordi individuali stipulati in merito alla durata e al periodo di godimento delle vacanze, laddove è previsto un termine di tolleranza 2 giorni.
3 - Se le premesse per l’obbligo di risarcimento sono adempite, il datore di lavoro deve informarne per iscritto il lavoratore interessato entro la fine del periodo di paga seguente.
4 - Se il lavoratore non inizia il rapporto di lavoro senza motivi gravi o lo lascia senza preavviso, si applica l’articolo 337d CO. Se il datore di lavoro invoca tale articolo, il suo diritto di cui ai capoversi 1 e 2 di questo articolo decadono.
5 - Al lavoratore è vietato prestare qualsiasi lavoro professionale per terzi (lavoro nero). (...) La CPP decreterà una multa convenzionale ai sensi dell’articolo 25, capoverso 9, lettera b, CCL.
Art. 25 Disposizioni per l’applicazione
1 - Competenze: L’applicazione e l’esecuzione del presente Contratto collettivo di lavoro per i datori di lavoro nazionali ed esteri assoggettati e per i loro lavoratori nonché la composizione di vertenze o di controversie spettano alla Commissione professionale paritetica del presente CCL.
2 - Costituzione di una CPP: (.) È istituito una Commissione professionale paritetica (.).
3 - Compiti: La Commissione professionale paritetica ha in principio il compito di vegliare sull’applicazione delle disposizioni contrattuali del presente contratto.
Essa ha in particolare i seguenti compiti:
a) esegue controlli sui libri paga e sui cantieri nonché inchieste sulle condizioni di lavoro presso il datore di lavoro. Essa può delegare questi compiti a terzi;
b) concilia vertenze tra il datore di lavoro e il lavoratore che riguardano l’inquadramento nelle classi salariali;
c) concilia le divergenze di opinioni fra il datore di lavoro e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
d) verifica se il datore di lavoro aderisce al concetto settoriale CFSL oppure adotta una soluzione sussidiaria.
La Commissione professionale paritetica deve occuparsi immediatamente delle vertenze o delle controversie.
(...)
8 - Opinione pubblica: Per tutta la durata della procedura davanti alla CPP (...), si dovrà tralasciare ogni polemica pubblica sullo svolgimento e il contenuto delle trattative. (.)
9 - Sanzioni: Se la Commissione professionale paritetica constata la violazione delle disposizioni del CCL, essa inviterà la parte colpevole ad onorare immediatamente i propri impegni.
La CPP ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) pronunciare una multa convenzionale fino a 20 000 franchi; se la pretesa è di ordine finanziario la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta. In caso di violazione del divieto di prestare lavoro a cottimo o lavoro nero (art. 13, cpv. 10, e art. 24, cpv. 5, CCL), ogni posto di lavoro è soggetto ad una multa convenzionale fino a 20 000 franchi per il datore di lavoro, risp. fino a 5000 franchi per il lavoratore;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed ac-cessorie e dei costi dei controlli dei ponteggi (art. 21.1 CCL).
d) notificare alle autorità interessate e/o ai servizi competenti tali violazioni del CCL.
10 - Determinazione della multa convenzionale: La multa convenzionale deve essere fissata in modo da dissuadere in futuro il lavoratore o il datore di lavoro in colpa a contravvenire al presente contratto.
L’importo della multa convenzionale viene stabilito in modo cumulativo in conside-razione della situazione complessiva, secondo i seguenti criteri:
a) importo della prestazione pecuniaria di cui è stato privato il lavoratore dal datore di lavoro;
b) tipo di violazione delle disposizioni contrattuali di natura non pecuniaria;
c) violazione singola o multipla (comprese recidive) delle disposizioni contrattuali collettive e gravità delle stesse;
d) dimensioni dell’impresa (datore di lavoro);
e) il fatto che il lavoratore o il datore di lavoro colpevole e messo in mora, nel frattempo abbia già soddisfatto in parte o completamente i propri obblighi;
f) possibilità che il lavoratore faccia valere autonomamente i propri diritti contro un datore di lavoro in colpa o che abbia comunque intenzione di farlo nell’immediato futuro.
11- Qualora il controllo dell’orario di lavoro (rilevazione delle ore lavorative) di un’azienda non sia conforme alle disposizioni del CCL, la Commissione professionale paritetica infligge imperativamente una pena convenzionale, proporzionale alla grandezza dell’impresa, fino a 20 000 franchi. In casi estremi sono possibili sanzioni più elevate. (...)
12 - Pagamento della multa convenzionale: La multa convenzionale nonché eventuali costi accessori e di procedura sono versati alla CPP entro 30 giorni. La CPP utilizza l’importo per l’applicazione e l’esecuzione del presente contratto. Eventuali eccedenze sono da assegnare al Fondo paritetico. In caso di mancato pagamento delle posizioni di cui ai precedenti capoverso 9 lettera b) e c), la CPP è autorizzata ad accedere, previo sollecito, alla cauzione (art. 2.2 CCL).
Appendice 1 Cauzione
Art. 1 Principio
1 - Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e dei diritti contrattuali della Commissione professionale paritetica (CPP), dopo l’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera, ogni datore di lavoro deposita una cauzione di 10 000 franchi presso la CPP. La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca (con sede in Svizzera) ai sensi della legge sulle banche. Con la banca viene definita l’autorizzazione al prelievo a favore della CPP e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell’utilizzo. La cauzione depositata in contanti viene versata dalla CPP su un conto bloccato ed è remunerata al tasso d’interesse applicato generalmente per tali conti dalla Banca Cantonale di Berna. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.
2 - Se la somma per un mandato (mercede secondo il contratto d’appalto) è inferiore a 2000 franchi, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile. In caso di somme per mandati fra il 2000 franchi e 20 000 franchi per anno civile, la cauzione s’ammonta a 5000 franchi. Per le somme superiore a 20 000 franchi, deve essere versata la cauzione completa di 10 000 franchi. L’impresa deve presentare il contratto d’appalto alla CPP nel caso in cui la somma del mandato fosse inferiore a 2000 franchi.
3 - Sul territorio della Confederazione svizzera la cauzione deve essere versata una sola volta. La cauzione deve essere computata con le pretese di cauzioni, derivanti da altri contratti di lavoro, riconosciuti di obbligatorietà generale. La prova di aver versato una cauzione spetta all’impresa.
Art. 2 Utilizzo
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati della Commissione professionale paritetica:
1. ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione;
2. ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Art. 3 Accesso
In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la Commissione professionale paritetica deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:
1. qualora la CPP abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l’abbia notificata al datore di lavoro e
2. qualora al datore di lavoro sia stata notificata la decisione della CPP (art. 29 cpv. 9 CCL) con indicazione dei rimedi giuridici e lo stesso
a. abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPP l’importo della pena conven-zionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista o
b. dopo un esame dei mezzi di impugnazione non abbia accettato la decisione o non abbia provveduto a versare sul conto della CPP l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro il termine fissato dal tribunale o
c. a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.
Art. 4 Procedura
1 - Diritto di valersi della cauzione: In presenza delle premesse di cui all’articolo 3, la CPP ha senz’altro facoltà di esigere dal soggetto competente il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione o dell’importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell’importo dalla cauzione versata in contanti.
2 - Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo: Entro 30 giorni o prima della ripresa dell’attività lavorativa in Svizzera, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione di 10 000 franchi.
3 - Svincolo della cauzione: La cauzione viene svincolata
- quando l’azienda con sede in Svizzera ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nella posa di ponteggi in Svizzera;
- in caso di aziende e lavoratori distaccati al massimo tre mesi dopo la conclu-sione dell’incarico in Svizzera;
a condizione che
- siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
-l a Commissione professionale paritetica non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL o dal CCL per il pensionamento anticipato (CCL PEAN).
Appendice 2
Indirizzi della Commissione professionale paritetica e dei segretariati dei sindacati per la comunicazione del lavoro di sabato, di domenica e durante i giorni festivi ai sensi dell’art. 8.5 CCL
Commissione professionale pariteticaposa di ponteggi
c/o Sezione Unia di Solothurn,
Dornacherhof 11
4501 Solothurn
Tel. 032 626 36 26 Fax 032 626 36 25
Segretariati centrali Unia
Sede Berna
Weltpoststrasse 20
Postfach 262
3000 Bern 15
Tel. 031 350 21 11 Fax 031 350 22 11
Sede Zurigo
Strassburgstrasse 11 8004 Zürich
Tel. 044 295 15 25 Fax 044 295 15 55
Sede Losanna
Place de la Riponne 4 case postale 7639 1002 Lausanne
Tel. 021 310 66 00 Fax 021 310 66 27
Sezioni
Aargau Ost
Dynamostrasse 3 5400 Baden
Tel. 0848 33 30 03 Fax 056 221 59 06
Aargau West
Bachstrasse 43 Postfach 3918 5001 Aarau
Tel. 0848 33 30 03 Fax 062 834 94 69
Am t-Limmat-Horgen
Schulstrasse. 2 Postfach 550 8952 Schlieren
Tel. 043 444 80 90 Fax 043 444 80 91
Ajoie-Porrentruy
Rue des Annonciades 25 2900 Porrentruy
Tel. 042 466 13 59
Bas-Valais, Martigny
Rue de la Moya 6 1920 Martigny
Tel. 027 722 21 70 Fax 027 722 97 83
Bellinzona, Biasca e Moesa
Viale Stazione 33 6501 Bellinzona
Tel. 091 821 10 40 Fax 091 825 48 12
Bern
Monbijoustrasse 61 3007 Bern
Tel. 031 385 22 22 Fax 031 385 22 20
Berner Oberland
Aarestrasse 40
Postfach 2206 3602 Thun
Tel. 033 225 30 20 Fax 033 225 30 39
Biasca
Via Franscini 14 6710 Biasca
Tel. 091 862 12 44 Fax 091 863 35 78
Biel-Seeland
Murtenstrasse 33
Postfach 1792 2501 Biel
Tel. 032 329 33 33 Fax 032 329 33 34
Delémont
19, rue des Moulins case postale 1042 2800 Délémont
Tel. 032 421 60 60 Fax 032 422 67 47
Fleurier
Place de la Gare 3 case postale 2114 Fleurier
Tel. 032 862 22 15 Fax 032 862 22 19
Fribourg
Rue des Alpes 11 case postale 1574 1701 Fribourg
Tel. 026 347 31 31 Fax 026 323 16 39
Fribourg-Sud, Secrétariat Bulle
Place de la Riponne 4 case postale Bulle 1
Tel. 026 912 77 14 Fax 026 913 12 37
Fricktal
Zürcherstrasse 4 4332 Stein
Tel. 0848 33 30 03 Fax 062 873 39 87
Genève
Chemin Surinam 5 case postale 288 1211 Genève 13
Tel. 022 949 12 00 Fax 022 949 12 20
Graubünden
Engadinstrasse 2 7002 Chur
Tel. 081 258 46 16 Fax 081 258 46 29
La Côte
Rue de la Morâche 3 case postale 1260 1260 Nyon 1
Tel. 022 994 88 44 Fax 022 994 88 55
La Chaux-de-Fonds
Av. Leopold Robert 67 case postale 1463
2301 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 910 82 82 Fax 032 910 82 83
Lausanne
Place de la Riponne 4
case postale 7667 1002 Lausanne
Tel. 061 310 66 00 Fax 061 310 66 01
Lenzburg-Freiamt
Niederlenzerstrasse 21 5600 Lenzburg
Tel. 0848 33 30 03 Fax 062 885 37 49
Le Locle
Crêt-Vaillant 19-21 case postale 432 2400 Le Locle
Tel. 032 930 09 80 Fax 032 930 09 88
Locarno e Valli
Via della posta 8 6600 Locarno
Tel. 091 735 35 80 Fax 091 735 35 89
Luzern, Ob- und Nidwalden
St. Karlistrasse 21 Postfach 4864 6002 Luzern
Tel. 041 249 93 00 Fax 041 249 93 19
Manno
Via Vedegio 1 6928 Manno
Tel. 091 611 17 11 Fax 091 604 53 54
Massagno
Via Genzana 2 6900 Massagno
Tel. 091 961 83 83 Fax 091 967 69 40
Mendrisio
Via al Gas 8 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 64 30 Fax 091 640 64 39
Moutier
Rue centrale 11 case postale 334 2740 Moutier
Tel. 032 493 11 41 Fax 032 493 58 44
Neuchâtel
Avenue de la Gare 3 case postale 3136 2001 Neuchâtel
Tel. 032 729 30 29 Fax 032 729 30 28
Nord vaudois
Av. Haldimand 23 case postale 1364 1401 Yverdon
Tel. 024 425 29 11 Fax 024 425 17 02
Nordwestschweiz
Rebgasse 1 Postfach 4005 Basel
Tel. 061 686 73 00 Fax 061 686 73 05
Oberwallis
Bahnhofstrasse 4 Postfach 220 3930 Visp
Tel. 027 948 12 80 Fax 027 948 12 85
Rapperswil-Glarus
Obere Bahnhofstrasse 32 a Postfach 1132 8640 Rapperswil
Tel. 055 214 22 44 Fax 055 214 22 66
Riviera Est-Vaudois
Grande Place case postale 1800 Vevey 1
Tel. 021 925 20 40 Fax 021 925 20 45
Saignelégier
Rue de la Gruère 7 case postale 2350 2350 Saignelégier
Tel. 032 951 14 60
St. Imier-La Neuveville
Rue du Midi 33 case postale 93 2610 St. Imier
Tel. 032 941 21 93
Schaffhausen
Pfarrweg 1 Postfach 1372 8201 Schaffhausen
Tel. 052 625 49 88 Fax 052 625 49 11
Schwyz-Uri
Oberdorfstrasse 2 8808 Pfăffikon
Tel. 055 415 74 24 Fax 055 415 74 28
Solothurn
Dornacherhof 11 4501 Solothurn
Tel. 032 626 36 26 Fax 032 626 36 25
Sottoceneri
Via Genzana 2 casella postale 197 6908 Massagno
Tel. 091 961 83 83 Fax 091 967 69 40
St. Gallen
Lămmlisbrunnenstrasse 41 Postfach 2152 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 25 70 Fax 071 227 25 71
Tavannes
Rue H.F. Sandoz 14 case postale 248 2710 Tavannes
Tel. 032 482 72 30 Fax 032 482 72 39
Thurgau
Bahnhofstrasse 39
Postfach 1421 8280 Kreuzlingen
Tel. 071 677 11 77 Fax 071 677 11 70
Valais central
Rue du Temple 3 3960 Sierre
Tel. 027 455 15 17 Fax 027 455 37 39
Vallée de Joux
Route Neuve 2 case postale 127
1347 Le Sentier
Tel.021 845 62 66 Fax 021 845 45 60
Winterthur
Lagerhausstrasse 6 8400 Winterthur
Tel.052 260 04 44 Fax 052 260 04 40
Zug
Metallstrasse 5 6300 Zug
Tel.041 728 04 20 Fax 041 728 04 21
Zürcher Oberland
Bahnsstsrasse 23 Postfach 487 8610 Uster
Tel.044 905 80 30 Fax 044 905 80 40
Zürich
Stauffacherstrasse 60 Postfach 1541 8004 Zürich
Tel.044 296 18 18 Fax 044 296 18 50
Sezioni SYNA
Segretariato centrale
Romerstrasse 7 4600 Olten
Tel.044 279 71 71 Fax 044 279 71 72
Sezioni/segretariati
Altdorf
Herrengasse 12 Postfach
6460 Altdorf
Tel.041 870 51 85 Fax 041 870 51 81
Basel
Byfangweg 30 Postfach 4011 Basel
Tel.061 227 97 30 Fax 061 227 97 31
Bern
Neuengasse 39 3011 Bern
Tel. 031 311 45 40 Fax 031 311 65 85
Brugg
Neumarkt 2 Postfach 5201 Brugg
Tel. 056 448 99 00 Fax 056 448 99 01
Bulle
Place du Tilleul 9 1630 Bulle
Tel. 026 919 59 09 Fax 026 919 59 10
Chur
Steinbockstrasse 12 Postfach 7001 Chur
Tel. 081 257 11 22 Fax 081 257 11 20
Delémont
Rue de l’Avenir 2 case postale 939 2800 Delémont 1
Tel. 032 421 35 45 Fax 032 421 35 40
Frauenfeld
Freiestrasse 28 Postfach 8501 Frauenfeld
Tel. 052 721 25 95 Fax 052 720 22 43
Fribourg
Rte du Petit Moncor 1 case postale 11 1752 Villars-sur-Glâne
Tel. 026 409 78 20 Fax 026 409 78 25
Genève
Rue Caroline 24 case postale 1512 1227 Carouge
Tel. 022 304 86 00 Fax 022 304 86 01
Lausanne
Rue du Valentin 18 1004 Lausanne
Tel. 021 323 86 17 Fax 021 323 64 17
Liestal
Kasernenstrasse 56 4410 Liestal
Tel. 061 921 98 48
Luzern
Obergrundstrasse 109 6005 Luzern
Tel. 041 318 00 88 Fax 041 318 00 77
Neuchâtel
Rue St. Maurice 2 case postale 3073 2001 Neuchâtel
Tel. 032 725 86 33 Fax 032 725 86 34
Olten
Aarauerstrasse 55 Postfach 4601 Olten
Tel. 062 296 54 50 Fax 062 296 54 23
Rapperswil
Alte Jonastrasse 10 Postfach 8640 Rapperswil
Tel. 055 221 80 90 Fax 055 221 80 91
Schaffhausen
(Betreut von ZH) Schaffhauserstrasse 409 8050 Zürich-Oerlikon
Tel. 044 307 10 70
Schwyz
Bahnhofstrasse 25 Postfach 125 6431 Schwyz
Tel. 041 811 51 52 Fax 041 810 01 26
Solothurn
Lagerhausstrasse 1 Postfach 1538 4502 Solothurn
Tel. 032 622 24 54 Fax 032 622 52 07
St. Gallen
Kornhausstrasse 3 Postfach 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 68 48 Fax 071 227 68 49
Stans
Bahnhofstrasse 3 Postfach 6371 Stans
Tel. 041 610 61 35 Fax 041 610 71 35
Tafers
Schwarzseestrasse 7 Postfach 1712 Tafers
Tel. 026 494 50 40 Fax 026 494 50 41
Visp
Kantonsstrasse 11 Postfach 3930 Visp
Tel. 027 948 09 30 Fax 027 948 09 35
Zug
Alte Steinhauserstrasse 19 6330 Cham
Tel. 041 711 07 07
Zürich-Oerlikon
Schaffhauserstrasse 409 8050 Zürich-Oerlikon
Tel. 044 307 10 70 Fax 044 307 10 71
Svizzera romanda
Segretariati contrattuali
Martigny
Rue des Finettes 22 case postale 928 1920 Martigny
Tel. 027 722 44 15 Fax 027 723 19 85
Monthey
Rue du Château-Vieux 5 case postale
1870 Monthey
Tel. 024 475 71 71 Fax 024 475 71 79
Sierre
Rue Centrale 4 3960 Sierre
Tel. 027 452 26 26 Fax 027 452 26 28
Sion
Rue Porte-Neuve 20 1950 Sion
Tel. 027 329 60 60 Fax 027 329 60 61
Ticino
Sezioni OCST
Lugano
Via Balestra 19 6901 Lugano
Tel. 091 921 15 51 Fax 091 923 53 65
Sopraceneri
Via Magoria 6 6500 Bellinzona
Tel. 091 821 41 51 Fax 091 821 41 59
Sopraceneri
Via Lavizzari 2 6600 Locarno
Tel. 091 751 30 52 Fax 091 751 49 28
RTV
Piazza Centrale 1 6710 Biasca
Tel. 091 873 01 20 Fax 091 873 01 29
Mendrisio
Via G. Lanz 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 51 11 Fax 091 646 74 52
Appendice 3
Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 9 del presente contratto) e della quota della 13ma mensilità (art. 13 cpv. 9 del presente contratto)
Generi di salario e altre prestazioni versati dal datore di lavoro al lavoratore | Diritto del lavoratore a: salario
durante |
||
le vacanze | 13ma mensilità | ||
1 | Salari base | ||
101 | Salario orario, settimanale, mensile | sì | sì |
2 | Altre prestazioni di carattere salariale | no | no |
201 | 13ma mensilità | no | no |
202 | Partecipazioni, gratifiche, provvigioni | no | no |
203 | Onorari a membri di consigli di amministrazione | no | no |
204 | Tantièmes | no | no |
3 | Salari in caso di assenze | ||
301 | Salario vacanze (pagato o accreditato) | no | sì |
302 | Salario nei giorni festivi sì sì | sì | sì |
303 | Salario assenze inevitabili secondo CCL | sì | sì |
304 | Indennità intemperie secondo CCL | sì | sì |
305 | Indennità per perdita salariale causa lavoro ridotto | sì | sì |
306 | Indennità per perdita salariale Gebafonds per corsi di formazione e perfezionamento | no (1) | no (1) |
307 | Versamento del salario durante la formazione professionale, se superiore alle indennità Gebafonds | sì | sì |
308 | Indennità giornaliera malattia, indennità infortuni SUVA | no (2) | no (2) |
309 | Salario durante malattia o infortunio: parte che supera la cifra 308 (compresi giorni di carenza SUVA) | sì | sì |
310 | Versamento del salario durante SM, SC o SPC obbligatori | sì (3) | sì (3) |
311 | Premio fedeltà | sì | sì |
4 | Salari in natura | ||
401 | Salari in natura | sì | sì |
402 | Indennità per alloggio | sì | sì |
403 | Appartamento di servizio | no | sì |
5 | Supplementi e premi | ||
501 | Supplementi per lavoro straordinario | sì (4) | sì (4) |
502 | Supplementi per lavoro notturno e domenicale | ||
503 | Supplementi per il tempo di viaggio | sì (4) | sì (4) |
6 | Indennità e spese | ||
601 | Indennità pranzo | no | no |
602 | Indennità di trasferta, se rimborso spese | no | no |
603 | Indennità per il tragitto, se rimborso spese | no | no |
604 | Biglietti di trasporto gratis o a prezzo ridotto | no | no |
605 | Rimborso spese di trasferta | no | no |
606 | Rimborso spese di ogni genere | no | no |
607 | Indennità lavoro notturno a sciolte, se rimborso spese | no | no |
608 | Indennità di altitudine, se rimborso spese | no | no |
609 | Indennità vestiario per forte 6a | no | no |
7 | Regali e prestazioni diverse | ||
701 | Regali per anzianità di servizio, gratifiche | no | no |
702 | Regali in natura | no | no |
703 | Indennità di partenza | no | no |
704 | Salario pagato in caso di decesso | no | sì |
705 | Prestazioni del datore di lavoro per corsi di formazione (p.e. finanziamento di corsi) | no | no |
706 | Elargizioni per giubilei aziendali, solo ogni 25 anni | no | no |
707 | Contributi AVS/AI/IPG/AD e imposte assunte dal datore di lavoro | no | no |
708 | Premi di riconoscimento per proposte | no | no |
709 | Indennità per famiglia, figli, nascita e matrimonio | no | no |
710 | Altri premi di fedeltà oltre a quelli della cifra 311 | no | no |
(1)Il diritto alle vacanze e alla quota parte di 13ma mensilità è compreso nelle prestazioni del Gebafonds.
(2) Il diritto alle vacanze e alla quota parte di 13ma mensilità è compreso nelle prestazione della SUVA e deve essere coassicurato nell’assicurazione per indennità giornaliera di malattia.
(3) Il diritto alle vacanze e alla quota parte di 13ma mensilità è compreso nella prestazioni dell’Ordinamento per perdita di guadagno e della Cassa compensazione e viene accreditato al datore di lavoro.
(4) Il diritto al salario per le vacanze e alla 13ma mensilità sussiste soltanto se il lavoro straordinario (pos. 501), il tempo di viaggio (pos. 503), rispettivamente il supplemento per lavoro nell’acqua e nel fango e altri supplementi per lavori faticosi (pos. 504) sono calcolati in base alle ore, ma non quando il conteggio avviene in base a importi forfetari concordati in franchi. Anche i lavoratori che percepiscono il salario mensile non hanno diritto al salario per le vacanze e alla 13ma mensilità per queste posizioni.
Appendice 4 «Guida» Assicurazione di indennità giornaliera di malattia
Capitolo 1 Generalità
Art. 1 Principi
1 - La presente guida elenca le condizioni che ogni contratto d’assicurazione deve soddisfare per essere conforme all’articolo 17 del presente contratto (...). Queste condizioni garantiscono che in caso di malattia tutti i lavoratori assicurati abbiano diritto alle stesse prestazioni.
2 - Se questi diritti non sono garantiti da un contratto d’assicurazione, ne risponde il datore di lavoro.
3 - Sono ammissibili contratti di assicurazione che prevedono soluzioni migliorative.
Capitolo 2 Condizioni che ogni contratto d’assicurazione deve soddisfare
Art. 2 Importo dell’indennità giornaliera
1 - L’indennità giornaliera è pari all’80 % del salario a partire dal secondo giorno. Il datore di lavoro ha facoltà di assumersi il rischio per i primi 30 giorni, rispettivamente di assicurare l’indennità giornaliera con un periodo di attesa massimo di 30 giorni (per quanto attiene al passaggio all’assicurazione individuale, si rinvia all’articolo 9 della presente guida).
2 - Sono considerati salario il salario lordo, le indennità di vacanze e di giorni festivi e la tredicesima mensilità. Se contrattualmente non è stata stabilita alcuna disposizione che oltrepassi questo quadro, la base per calcolare il guadagno giornaliero è data dall’orario di lavoro fissato nel contratto collettivo.
3 - Per gli assicurati retribuiti mensilmente, il guadagno giornaliero corrisponde a 1/365 del salario annuale.
4 - Perdite di salario dovute a una riduzione dell’orario di lavoro e a disoccupazione devono essere discusse con l’assicurazione prima dell’introduzione del lavoro ridotto o dell’inizio del periodo di disoccupazione. In genere vale il principio che il lavoratore malato non deve beneficiare di un’indennità giornaliera più alta del lavoratore in disoccupazione o interessato da lavoro ridotto.
5 - In caso di malattia gli adeguamenti del salario sanciti dal contratto collettivo vengono presi in considerazione.
6 - In caso di perdita di salario per malattia al lavoratore non può essere detratto dall’indennità giornaliera il premio relativo all’assicurazione per tale prestazione.
Art. 3 Inizio delle prestazioni assicurative
L’indennità giornaliera viene versata dal 2° giorno (nel caso di pagamento differito dell’indennità giornaliera alla scadenza del periodo di attesa di 30 giorni al massimo) per un’inabilità al lavoro di almeno il 50 %, certificata dal medico o dal chiropratico, ma al più presto con tre giorni di anticipo rispetto alla prima visita medica.
Art. 4 Giorno di carenza
È considerato giorno di carenza il primo giorno di malattia per il quale sussiste il diritto alla retribuzione. Il giorno di carenza decade se entro 90 giorni dopo la ripresa del lavoro subentra nuovamente l’inabilità a seguito della stessa malattia (ricaduta).
Art. 5 Durata delle prestazioni assicurative
1 - Le prestazioni vengono versate al massimo durante 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi. Per quanto concerne l’obbligo di proroga del pagamento del salario da parte del datore di lavoro o la protezione contro il licenziamento, trova applicazione l’articolo 17 risp. 7 del presente contratto.
(...)
3 - Le prestazioni in caso di maternità vanno estese (...) ad almeno 16 settimane, di cui almeno 8 settimane devono cadere nel periodo posteriore al parto. La durata dell’indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 720 giorni.
Per quanto concerne il diritto all’indennizzo nel caso di gravidanze decorrenti da una data anteriore a quella dell’inizio dell’assicurazione, in linea di principio valgono le disposizioni dell’articolo 7 della presente guida. (...)
4 - Per quanto riguarda la durata del diritto alle prestazioni, i giorni di inabilità parziale al lavoro vengono computati solo proporzionalmente.
5 - Eventuali prestazioni della SUVA, dell’AI, dell’LPP e dell’Assicurazione militare nonché di terzi responsabili vengono computate alle prestazioni di indennità giornaliera, in modo tale che l’assicurato benefici al massimo della totalità del salario perduto. In caso di riduzione dell’indennità giornaliera a seguito di sovrassicurazione i giorni di prestazione vengono calcolati dividendo l’importo complessivo delle indennità giornaliere versate per l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata. I giorni così conteggiati vengono computati alla durata delle prestazioni.
6 - Gli assicurati che hanno diritto a una rendita di vecchiaia AVS usufruiscono nell’ambito dell’indennità giornaliera di una copertura al massimo per i seguenti periodi:
Anni di servizio nell’azienda | Durata delle prestazioni |
fino a 10 anni | 90 giorni |
oltre 10 anni | 120 giorni |
oltre 15 anni | 150 giorni |
oltre 20 anni | 180 giorni |
Art. 6 Ammissione nell’assicurazione
1 - L’assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore, in virtù dell’assunzione, comincia o avrebbe dovuto cominciare a lavorare.
2 - Il limite massimo di età per l’ammissione all’assicurazione è l’età pensionabile di vecchiaia secondo l’AVS.
Art. 7 Riserve assicurative
(...)
3 - Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l’assicurato è stato curato prima di entrare nell’assicurazione, vengono indennizzate come segue:
Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto | Durata massima delle prestazioni |
fino a 6 mesi | 4 settimane |
fino a 9 mesi | 6 settimane |
fino a 12 mesi | 2 settimane |
fino a 5 anni | 4 settimane |
4 - Sono garantite le piene prestazioni (conformemente all’articolo 5 della presente guida) se l’assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo della posa di ponteggi. Interruzioni inferiori a 90 giorni non sono prese in considerazione.
Art. 8 Estinzione dell’assicurazione
Il diritto alle prestazioni si estingue nei seguenti casi:
a) con l’uscita dalla cerchia degli assicurati;
b) se il contratto viene annullato o sospeso;
c) se è stato esaurito il massimo delle prestazioni.
Art. 9 Passaggio ad altri tipi di assicurazione
1- L’assicurato deve essere informato sui propri diritti di passaggio all’assicurazione individuale (.).
2 - Nei casi di cui all’articolo 8 lettere a) e b) della presente guida, l’assicurato può passare all’assicurazione individuale dell’organismo che gestisce l’assicurazione collettiva senza un nuovo esame del suo stato di salute. Il premio dell’assicurazione individuale viene calcolato tenendo conto dell’età dell’assicurato al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva.
I giorni di malattia indennizzati dall’assicurazione collettiva vengono computati alla durata del diritto alle prestazioni dell’assicurazione individuale. L’indennità giornaliera assicurabile nell’ambito dell’assicurazione individuale può corrispondere al massimo all’ultimo salario assicurato prima del passaggio.
3 - Se l’assicurato passa ad altra assicurazione collettiva di indennità giornaliera ai sensi di questo contratto collettivo di lavoro, trova applicazione per analogia l’articolo 9 capoverso 2 della presente guida. Un’eventuale continuazione del pagamento delle indennità giornaliere è di competenza del nuovo assicuratore. La stessa regolamentazione vale anche per il trasferimento di un intero gruppo di assicurati. In questo caso l’assicurato non beneficia del diritto di passaggio di cui all’articolo 9 capoverso 2 della presente guida.
4 - Il tempo di attesa può essere al massimo di un giorno. Eccezione: nel caso di disoccupazione, l’indennità giornaliera deve essere assicurata a partire dal 31° giorno per un tasso pari a quello dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 10 Area geografica di validità
1 - L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato di Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all’estero superiore ai tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura ed i medici sconsiglino il viaggio di rientro in Svizzera.
2 - Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza l’espresso consenso dell’assicuratore ha diritto alle prestazioni soltanto a partire dal momento del suo rientro in Svizzera.
3 - Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o quando l’assicurato lascia la Svizzera e il Principato di Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di soggiorno in case di cura in Svizzera, certificati dal punto di vista medico e a condizione che vi sia l’autorizzazione della polizia degli stranieri.
4 - Il lavoratore frontaliere va trattato, per quel che concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli (...) rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione. (.)
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Rimessa in vigore e modifica dell’11 aprile 2019
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I
I decreti del Consiglio federale del 20 giugno 2013 e del 12 febbraio 20151, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, sono rimessi in vigore.
II
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate di obbligatorietà generale:
Art. 13 cpv. 1 e 2 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, 13ma mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari)
1 - Salari base: Le classi salariali elencate di seguito valgono come salari base a cui il lavoratore ha diritto a titolo di salario minimo. Sono fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 13 capoverso 6 del presente contratto. In tutta la Svizzera, i salari base per ogni classe salariale, ammontano a franchi svizzeri al mese:
Salari mensili per classe salariale | ||||
Q | A | B1 | B2 | C |
5296.- | 5160.- | 4770.- | 4414.- | 4293.- |
Il salario orario viene calcolatocome segue:salario mensile diviso per 182,5 = salario orario.
1 FF 2013 5355, 2015 1663
2 Adeguamenti salariali: I salari effettivi registrano un aumento generale di 50 franchi al mese (27 centesimi all’ora). Gli aumenti salariali concessi dal datore di lavoro dal 31 marzo 2018 possono essere computati agli importi summenzionati.
III
Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2019 e ha effetto sino al 31 maggio 2020.
11 aprile 2019
In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr