Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo del 10 luglio 2003
fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Art. 4
Il presente decreto entro in vigore il 1° agosto 2003 ed è valido sino al 31 dicembre 2005.
1- 0 luglio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Appendice Contratto collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo
concluso il 15 luglio 2002
tra
Swiss Beton e l’Union des fabricants de produits en béton de Suisse Romande, da una parte
e
il Sindacato Edilizia & Industria e il Sindacato SYNA, dall’altra parte
Disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale
Art. 2 Orario di lavoro
1- Il normale orario di lavoro settimanale è di 42 ore. Per i lavori a turno fa stato il piano dei turni approvato dalle autorità.
2 - La ripartizione delle ore di lavoro sui giorni della settimana viene fissata dal datore di lavoro, previa consultazione con la commissione di fabbrica o con i/le lavorato- ri/trici. Il datore di lavoro è libero di ripartire il lavoro sull’arco dell’intero anno in modo che la settimana lavorativa media corrisponda a 42 ore.
(...)
4 - Se, a causa di guasti o problemi nella produzione o per altri motivi, il lavoro viene interrotto per un periodo relativamente breve, o nel caso in cui al/la lavoratore/trice vengono concesse giornate libere dietro sua richiesta, in deroga all’orario di lavoro settimanale massimo il datore di lavoro può esigere, ai sensi della legge sul lavoro, una compensazione delle ore lavorative entro un periodo di 12 settimane.
(.)
6 - Il sabato di regola non si lavora.
7 - Nelle giornate libere possono essere svolte attività lavorative a scopo di lucro solo con il consenso del datore di lavoro.
(.)
3 - Di comune accordo con il/la lavoratore/trice, il datore di lavoro può compensare entro otto settimane il lavoro straordinario con tempo libero che abbia almeno la stessa durata. Se il lavoro straordinario viene compensato con tempo libero, il datore di lavoro può scegliere se compensare il supplemento con denaro o tempo libero. Se il lavoro straordinario non viene compensato con tempo libero, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un supplemento del 25 %. Per il lavoro straordinario eseguito la domenica o nei giorni festivi il supplemento è pari al 50 %.
4 - Restano escluse le disposizioni per l’indennità del lavoro a turni.
5 - Nei giorni festivi soggetti ad indennità, al/la lavoratore/trice viene corrisposto il salario con il relativo supplemento. Tali giorni festivi devono essere compensati con un altro giorno di tempo libero oppure devono essere indennizzati quali giorni festivi.
Art. 4 Salario
1 - Ai/alle lavoratori/trici viene corrisposto un salario mensile. La base di calcolo è data da 182.5 ore mensili.
(...)
A.Salari minimi
Per i/le lavoratori/lavoratrici pienamente abili al lavoro con più di 19 anni i salari minimi concordati ammontano a:
- lavoratori/trici non qualificati/e | fr.3800-* |
- lavoratori/trici semiqualificati/e | fr.3900 |
- lavoratori/trici qualificati/e | fr.4200 |
* In caso di nuova assunzione, nel primo anno di servizio il salario può essere ridotto di fr. 200.-.
(.)
B. Tredicesima mensilità
1- Alla fine dell’anno civile i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad una tredicesima mensilità pari all’8,33 % del salario totale percepito nelI’anno civile in oggetto (senza supplementi o compensi per lavoro straordinario). Anche la tredicesima mensilità deve rientrare nell’assicurazione di indennità giornaliera di malattia.
2 - Il datore di lavoro è autorizzato a computare gratifiche o altre prestazioni supplementari di fine anno con la tredicesima mensilità.
3 - Anche le apprendiste e gli apprendisti hanno diritto a percepire la tredicesima mensilità.
C.Lavoro a turni
Per le aziende che adottano l’orario di lavoro a due turni il supplemento ammonta a fr. 1.20 all’ora.
(.)
Art. 5 Vacanze
1- Diritto:
2003 | 2004 | ||
a partire dal 1 ° anno di servizio | 24,0 | 25,0 | giorni |
dopo 15 anni di servizio nell’azienda | 26,5 | 27,5 | giorni |
dopo il compimento del 50° anno di età | 29,0 | 30,0 | giorni |
fino a 20 anni compiuti
(valido anche per gli/le apprendisti/e) |
29,0 | 30,0 | giorni |
2 - Il diritto alle vacanze viene calcolato pro rata e per ogni anno civile.
3 - Se l’assenza dal lavoro per causa di malattia, infortunio, adempimento a doveri legali o esercizio di una carica pubblica non dura più di un mese, il diritto alle vacanze non subisce riduzioni. Il servizio militare svizzero della durata inferiore ad un mese non viene computato ai fini della riduzione del diritto alle vacanze. Ai lavoratori e alle lavoratrici che nell’anno in corso hanno già beneficiato del loro diritto alle vacanze e che disdicono il loro rapporto di lavoro o che vengono licenziati per cause gravi ai sensi dell’articolo 337 CO, al momento del licenziamento sarà trattenuta la quota corrispondente ai giorni di vacanza in eccesso di cui hanno già beneficiato.
(...)
Art. 6 Giorni festivi
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, compresi quelli che lavorano a turni, hanno diritto a (...) 9 giorni festivi retribuiti in conformità agli usi locali o alle disposizioni legislative, se questi cadono in un giorno di lavoro.
Art. 7 Indennità per assenze
1- Per le seguenti assenze le lavoratrici e i lavoratori usufruiscono di un’indennità (rinuncia a deduzioni dal salario mensile) (.):
- decesso del/la coniuge, del/la compagno/a (con cui il/la lavoratore/trice ha vissuto un rapporto simile al matrimonio per un periodo prolungato), dei genitori o dei propri figli: | 3 giorni |
- nascita di figli (.), matrimonio proprio, decesso di un fratello o di una sorella, dei nonni o dei suoceri: | 1 giorno |
- ispezione militare dell’equipaggiamento e delle armi, compresa la protezione civile | 1/2 giornata |
- trasferimento del proprio domicilio | 1 giorno |
2 - Se la partecipazione all’ispezione militare richiede più di mezza giornata, viene indennizzato il tempo necessario fino ad un massimo di una giornata.
3 - Per altre assenze inevitabili di breve durata (esercizio di cariche pubbliche, adem-pimento a doveri legali) a condizione che siano annunciate e giustificate in anticipo: il tempo necessario.
(...)
Art. 8 Indennità per servizio militare
1 - Il lavoratore ha diritto ad un’indennità per i giorni lavorativi persi durante il servizio militare svizzero obbligatorio o altri servizi parificati (protezione civile). L’indennità è calcolata in base al salario come segue:
scuola reclute | 100 % |
restanti servizi militari fino a 4 settimane per anno civile | 100 % |
servizi militari superiori a 4 settimane fino a 21 settimane per anno civile | 80 % |
2 - Tale indennità spetta solo se il rapporto di lavoro ha una durata di almeno 6 mesi prima e dopo la prestazione del servizio militare e non viene disdetto dal lavoratore al momento della ripresa del lavoro. Se il lavoratore disdice il rapporto di lavoro prima che siano decorsi questi 6 mesi ha diritto solo alle prestazioni ai sensi del Codice delle obbligazioni.
Art. 10 Assicurazione per indennità giornaliera di malattia
1 Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia per i lavoratori sottoposti al presente contratto. Le disposizioni assicurative devono essere conformi alla LAMal e garantire in particolare il rispetto assoluto degli articoli 72 e 74 della LAMal e del diritto di passare all’assicurazione individuale. (.)
Le condizioni assicurative devono prevedere una copertura pari all’80 % del salario (tredicesima mensilità compresa) a partire dal primo giorno di malattia.
2 - Il datore di lavoro versa (...) il 70 % del premio per l’assicurazione d’indennità giornaliera, che prevede la suddetta copertura.
(...)
Art. 11 Assunzione e licenziamento
1- I primi due mesi dopo l’assunzione vengono considerati come periodo di prova. In tale periodo il rapporto di lavoro può essere sciolto in ogni momento da entrambe le parti rispettando un termine di disdetta di 7 giorni.
2 - Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere sciolto da entrambe le parti per la fine di un mese, rispettando i seguenti periodi di disdetta:
- nel primo anno di servizio:1mese
- dal 2° al 5° anno di servizio2mesi
- dal 6° anno di servizio:3mesi
3 La disdetta deve pervenire al destinatario prima dell’inizio del periodo di disdetta.
(...)
Art. 14 Comunità contrattuale
Ai sensi dell’articolo 357b CO le parti contraenti hanno il diritto comune di esigere l’adempimento del contratto collettivo di lavoro da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. (.)
Art. 15 Contributo per le spese di esecuzione
1- Per la copertura dei costi derivanti dall’esecuzione del presente contratto e per la realizzazione di altri compiti del Parifonds quali:
- finanziamento di corsi per la formazione e il perfezionamento professionali (tecnica, lingue straniere e conoscenze informatiche)
- finanziamento di corsi introduttivi per costruttori di prefabbricati apprendisti
- pagamento della perdita di salario per la partecipazione ai corsi sovvenzionati
- sovvenzione per mezzi ausiliari non previsti dalla legislazione vigente per aumentare la sicurezza del lavoro e la protezione della salute
- sovvenzione a favore di lavoratori/trici che rappresentano dei casi di rigore tutti i/le lavoratori/trici, gli/le apprendisti/e e i datori di lavoro sottoposti al presente contratto versano un contributo.
Il contributo mensile dei datori di lavoro ammonta a fr. 3.- per ogni collaborato- re/trice sottoposto/a al presente contratto.
Il contributo mensile dei/delle lavoratori/trici ammonta a fr. 12.- per ogni lavorato- re/trice sottoposto/a al presente contratto.
I/le costruttori/trici di prefabbricati apprendisti versano un contributo mensile di fr. 5.-.
2- Ai fini della riscossione dei contributi entro la fine dell’anno civile ogni datore di lavoro è tenuto ad inoltrare alla Commissione professionale paritetica un elenco relativo all’anno trascorso contenente tutti i nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro. Per ogni nominativo l’elenco deve indicare la funzione, il domicilio, la durata del rapporto di lavoro e l’importo complessivo dei contributi detratti.
3 - La riscossione e il pagamento delle sovvenzioni vengono gestiti dall’associazione Parifonds dell’industria svizzera di prodotti in calcestruzzo. (. )
Art. 17 Diritto di coalizione
(.) Nessun/a lavoratore/trice deve essere penalizzato in base alla propria appartenenza o non appartenenza ad una organizzazione dei lavoratori, né ad opera dell’azienda né ad opera dei/delle lavoratori/trici.
Art. 18 Commissione di fabbrica
1- 1 lavoratori e le lavoratrici di ogni azienda hanno il diritto di costituire una com-missione di fabbrica, costituita da almeno 3 membri. L’elezione avviene secondo una procedura alla quale vengono invitati ed ammessi con parità di diritti e di doveri tutti i dipendenti dell’azienda interessata; l’elezione deve tener conto dei diversi gruppi di lavoro.
2 - La commissione di fabbrica viene informata dalla direzione dell’impresa in merito a tutte le questioni concernenti i rapporti di lavoro e partecipa alla soluzione di tali questioni. (...)
3 - Eventuali divergenze che non possano essere risolte direttamente tra datore di lavoro e commissione di fabbrica, rispettivamente maestranze, vengono deferite alla Commissione professionale paritetica (art. 20).
Art. 19 Pubblicazione
Il contratto collettivo di lavoro (.) deve essere affisso in modo ben visibile in ogni azienda.
Art. 20 Commissione professionale paritetica
1- Ai fini della comune attuazione del presente CCL ai sensi dell’articolo 357b CO, è costituita una Commissione professionale paritetica (.).
2 - La Commissione professionale paritetica svolge in particolare i seguenti compiti:
a. mediazione in caso di controversie tra datori di lavoro e lavoratori/trici, risp. commissioni di fabbrica;
(.)
c. esercizio del diritto di accertamento di violazioni contrattuali (disposizioni legislative o altri obblighi più specifici stabiliti nel CCL);
d. attuazione di controlli sull’osservanza del contratto collettivo di lavoro;
e. comminazione e riscossione delle pene convenzionali e addebito delle relative spese di controllo e procedura.
(.)
Art. 21 Pene convenzionali
1- La Commissione professionale paritetica può infliggere una pena convenzionale fino a fr. 50 000.- ai datori di lavoro e ai/alle lavoratori/trici che non rispettano gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro. La pena convenzionale viene fissata innanzitutto in modo da scoraggiare ulteriori violazioni del contratto collettivo di lavoro da parte dei datori di lavoro o dei/delle lavoratori/trici colpevoli.
L’importo della pena convenzionale viene stabilito applicando i seguenti criteri:
a. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai/alle
lavoratori/trici ed entità della violazione delle norme sui salari minimi;
b. violazione delle disposizioni non monetarie del contratto collettivo di lavoro, in particolare delle disposizioni sull’orario di lavoro e il lavoro in nero ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali;
c. violazione delle singole disposizioni del contratto collettivo di lavoro unica o ripetuta e sua gravità;
d. eventuale recidiva delle violazioni del contratto collettivo di lavoro;
e. numero delle violazioni;
f. il fatto che i datore di lavoro o i/le lavoratori/trici colpevoli, messo in mora da una parte contrattuale, abbiano già adempiuto in tutto o in parte ai loro obblighi;
g. il fatto che i/le lavoratori/trici facciano valere individualmente i loro diritti nei confronti di un datore di lavoro colpevole;
h. In caso di prestazioni in denaro non corrisposte la pena convenzionale può arrivare a coprire l’importo della prestazione dovuta.
2 - La Commissione professionale paritetica può disporre che i datori di lavoro o i/le lavoratori/trici sottoposti ad un controllo dal quale emerge una violazione degli obblighi contrattuali, debbano versare, oltre alla pena convenzionale, anche le spese di controllo sostenute che possono essere provate (per spese sostenute sia dal mandatario che dalla Commissione professionale paritetica).
3 - La Commissione professionale paritetica deve utilizzare gli importi della pena convenzionale e delle spese di controllo e procedurali per coprire i costi di esecuzione del contratto collettivo di lavoro.
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956* 1 2 3 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:
Art. 1
Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo del 15 luglio 2002, viene conferita l’obbligatorietà generale.
Art. 2
1- L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
2 - Le disposizione del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro che realizzano prodotti in calcestruzzo a base di cemento o resine sintetiche ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, e ai loro lavoratori, indipendentemente dal tipo di rimunerazione.
Sono eccettuati:
a. i lavoratori che rivestono funzioni direttive;
b. il personale tecnico;
c. il personale amministrativo.
3 - Per i costruttori di prefabbricati apprendisti, si applicano le disposizioni del CCL elencate qui di seguito: articoli 4, B (tredicesima mensilità), 5 (vacanze) e 15 (contributo per le spese di esecuzione).
Art. 3
Per quanto riguarda i contributi alle spese d’esecuzione (art. 15) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l’esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la
1 RS 221.215.311
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo
Proroga e modifica del 19 marzo 2019
III
Idatori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all’articolo 1 della Convenzione addizionale del 6 dicembre 2018.
IV
II presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.
19 marzo 2019 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I
La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009, del 20 aprile 2015, del 10 aprile 2017 e del 25 maggio 2018* 1 II, che conferiscono obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata fino al 31 dicembre 2020.
II
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel Contratto collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:
Convenzione addizionale del 6 dicembre 2018
Art. 1 Adeguamenti salariali generali e individuali:
1 Adeguamento generale dei salari effettivi: 35 franchi al mese.
2 Adeguamento individuale dei salari: la massa salariale dei/delle lavoratori/trici sottoposti/e al CCL deve aumentare mediamente di 10 franchi al mese.
1 FF 2003 4473, 2006 6205, 2009 4475, 2015 2835, 2017 2909, 2018 2849