Contratto collettivo di lavoro per il settore dei contact center e call center

contact call center

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore dei contact center e call center, allegato al decreto del Consiglio federale del 7 giugno 2018* 1, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:

Art. 3.6 lett. b,i e j Disposizioni esecutive

b. Funzioni e competenze della CP: la CP ha i compiti e le competenze seguenti:

- svolgere controlli salariali (tramite il canale di corrispondenza e/o in azienda) ed esaminare i rapporti di lavoro all’interno dell’azienda. La commissione può affidare a terzi tali controlli e indagini;

- mediare in caso di divergenze tra datore di lavoro e lavoratori merito alla classificazione salariale;

- autorizzare, su richiesta preventiva, la sottoquotazione del salario minimo per i dipendenti con capacità ridotta;

- rappresentare gli interessi della CP come definiti dal CCL dinanzi ai tribunali civili;

Le divergenze di opinioni o le controversie vanno trattate senza indugio dalla CP.

Appendice

Contratto collettivo di lavoro per il settore dei contact center e call center

concluso il ...

tra contactswiss e CallNet.ch (Swiss Contact Center Association), da una parte

e

syndicom dall ’altra parte

Disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale

Art. 3.6 Disposizioni esecutive

a. Designazione di una commissione paritetica: per l’applicazione e l’attuazione del CCL esiste una commissione paritetica (CP).

b. Compiti e competenze della CP: la CP ha i seguenti compiti e competenze:

- svolgimento di controlli contabili dei salari e di indagini in merito ai rapporti di lavoro presso i datori di lavoro. La commissione può effettuare tali controlli e indagini per il tramite di terzi;

- mediare in caso di divergenza di opinioni tra datore di lavoro e lavoratori in relazione alla classificazione della classe salariale;

Le divergenze di opinioni o le controversie vanno trattate senza indugio dalla CP.

h. Sanzioni: qualora accerti una violazione delle disposizioni del CCL da parte di un datore di lavoro inadempiente, la CP lo esorta ad adempiere ai propri obblighi senza indugio. La CP è legittimata a:

- pronunciare un avvertimento;

- infliggere una pena convenzionale fino a un importo di 30 000 franchi; nei casi di privazione di richieste in denaro, la penale potrà raggiungere la prestazione dovuta;

- addossare le spese dei controlli e di procedura al datore di lavoro ina-dempiente;

i. Calcolo della pena convenzionale: la pena convenzionale deve essere calcolata in primo luogo in modo da dissuadere il datore di lavoro inadempiente dal commettere nuove violazioni del presente CCL.

L’importo della pena convenzionale è calcolato cumulativamente in base a tutte le condizioni secondo i seguenti criteri:

- l’entità delle prestazioni in denaro dovute dal datore di lavoro ai suoi dipendenti;

- la natura della violazione di disposizioni del CCL non valutabili in denaro;

- occorrenza unica o ripetuta (inclusa la recidiva) della violazione delle disposizioni del CCL e gravità della violazione;

- le dimensioni dell’azienda (datore di lavoro);

- il fatto che nel frattempo il datore di lavoro inadempiente abbia adempiuto, in tutto o in parte, ai propri obblighi.

j. Qualora il datore di lavoro non effettui il controllo del tempo di lavoro (rile-vamento orari di lavoro) in modo da permettere un controllo efficace, la CP gli infligge obbligatoriamente una pena convenzionale fino a 30 000 franchi a dipendenza delle dimensioni dell’azienda. In casi gravi, potranno essere inflitte pene convenzionali fino a 100 000 franchi.

l. Pagamento della pena convenzionale: ogni pena convenzionale definitiva inflitta nonché le spese dei controlli e di procedura dovranno essere corrisposte alla CP entro 30 giorni. La CP utilizza tali importi per l’esecuzione e l’applicazione del presente CCL. Eventuali eccedenze saranno assegnate al fondo paritetico.

Art. 4.3 Piano sociale

In caso di licenziamenti per motivi economici, chiusure e trasferimenti d’impresa con almeno 50 interessati, l’azienda è tenuta a elaborare tempestivamente un piano sociale per iscritto volto ad alleviare le difficoltà economiche e sociali delle persone licenziate.

Le negoziazioni relative al piano sociale devono essere condotte con i dipendenti interessati. Su richiesta dell’azienda o dei dipendenti la commissione paritetica del CCL può essere coinvolta con funzione consultiva.

Art. 5.1 Contratto di lavoro

Il datore di lavoro firma un contratto individuale di lavoro con tutti i lavoratori.

Il contratto individuale di lavoro regola almeno:

- la funzione e il campo di attività;

- l’inizio del rapporto di lavoro e la sua durata nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato;

- il grado di occupazione;

- il salario di base ed eventuali supplementi salariali;

- il luogo di lavoro.

Art. 5.2 Periodo di prova

I primi tre mesi di assunzione valgono come periodo di prova. Può essere concordato per scritto un periodo di prova più breve.

Art. 5.3 Rapporti di lavoro a tempo determinato

I rapporti di lavoro a tempo determinato vengono computati ai fini del calcolo della durata dell’assunzione, salvo che sia in corso un’interruzione da oltre dodici mesi. Se un rapporto di lavoro a tempo determinato, o parecchi rapporti di lavoro a tempo determinato insieme, durano più di 12 mesi, valgono i termini di disdetta secondo l’articolo 5.5.

Art. 5.4 Fine del rapporto di lavoro

La disdetta deve avvenire per scritto.

Art. 5.5 Termini di disdetta

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti nel rispetto dei seguenti termini di disdetta:

- durante il periodo di prova con un termine di disdetta di 7 giorni per una data qualunque;

- decorso il periodo di prova con un termine di disdetta di un mese (giorni civili);

- dopo il 1° anno di servizio con un termine di disdetta di un mese per la fine di un mese;

- dopo il 5° anno di servizio con un termine di disdetta di 3 mesi per la fine di un mese.

Art. 5.7 Orario di lavoro

L’orario normale di lavoro dei dipendenti a tempo pieno ammonta in media a 42 ore settimanali per una settimana di 5 giorni (8,4 ore al giorno). In caso di altre esigenze aziendali la settimana lavorativa può essere estesa a 6 giorni, nel rispetto delle disposizioni legali.

La pianificazione operativa compete al datore di lavoro. Nel farlo esso deve tenere conto delle esigenze dei dipendenti nella misura in cui le circostanze aziendali lo permettono.

I settori dell’organizzazione comunicano il prima possibile gli orari di lavoro, al più tardi due settimane prima del turno programmato con i nuovi orari.

Art. 5.12 Indennità per il lavoro straordinario ordinato

La compensazione delle ore straordinarie e del lavoro supplementare avviene gene-ralmente mediante la concessione di tempo libero della stessa durata. Laddove una compensazione mediante tempo libero non è possibile le ore supplementari prestate possono essere pagate al 100% (senza supplemento).

Art. 5.13 Salario

Lo stipendio base viene inteso come salario di base (incluse le indennità di vacanze e per i giorni festivi ai fini del calcolo dello stipendio orario), ma senza provvigioni, incentivi ecc.

I salari mensili si calcolano con un divisore di 12 relativo allo stipendio annuale, gli stipendi orari con un divisore di 182 sul salario mensile.

Stipendio annuale in franchi
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4
Svizzera orientale 44 400 48 000 49 200 54 000
Lago Lemano 48 048 51 944 53 243 58 437
Altipiano (Mittelland) 46 775 50 568 51 832 56 889
Svizzera nord occidentale 49 989 54 042 55 393 60 797
Zurigo 50 074 54 134 55 488 60 901
Svizzera centrale 47 194 51 021 52 297 57 399
Ticino 42 000 45 600 48 000 52 200

Svizzera orientale: AR, AI, GL, GR, SG, SH, TH.

Lago Lemano: GE, VD, VS.

Altipiano (Mittelland): BE, FR, JU, NE, SO.

Svizzera nordoccidentale: AG, BL, BS.

Zurigo: ZH.

Svizzera centrale: LU, NW, OW, SZ, UR, ZG.

Ticino: TI.

Art. 5.14 Struttura salariale / funzioni

Livello 1 Inbound / Outbound 1st Level
Livello 2 Multiskill
Livello 3 Funzioni amministrative e di supporto
Livello 4 Technical Specialist e 2nd Level

Dopo 12 mesi d’assunzione l’inquadramento avviene almeno nel livello 2.

Per operatrici/operatori per la comunicazione con la clientela AFC l’inquadramento avviene almeno nel livello 2 a partire dell’assunzione.

Art. 5.17 Vacanze

Per anno civile il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze:

Fino al compimento del 20° anno di età 25 giorni lavorativi, dal 21° anno di età 20 giorni lavorativi.

Per ogni anno di servizio completato al collaboratore viene concesso un ulteriore giorno di ferie fino ad arrivare ad un massimo di 25 giorni.

Art. 5.18 Giorni festivi

I giorni festivi federali, cantonali e d’uso nel luogo di lavoro valgono come giorni liberi retribuiti.

Art. 5.19 Assenze retribuite

- Matrimonio proprio - 3 giorni

- Decesso di coniuge / partner, figli; genitori, suoceri, fratelli - 3 giorni

- Decesso di altri familiari - 1 giorno

- Nascita di un figlio proprio - 2 giorni

- Reclutamento militare - secondo l’effettivo impiego di tempo

- Ispezione, rilascio dal servizio militare obbligatorio - 1/2 giornata

- Trasloco della propria abitazione - 1 giorno per anno civile

- Cura di familiari malati nella propria casa in caso di comprovata necessità - 3 giorni al massimo

Art. 5.20 Versamento del salario in caso di malattia e infortunio

Per le sue prestazioni il datore di lavoro stipula un’assicurazione collettiva per l’indennità giornaliera per malattia su 730 giorni all’80%, con un periodo di attesa di massimo 180 giorni.

Durante il periodo di attesa il datore di lavoro ha il dovere di pagare 100% del salario. I dipendenti contribuiscono per la metà del premio.

Il diritto alla continuazione del versamento del salario sussiste durante la durata del rapporto d’impiego. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l’assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all’assicurazione individuale.

Art. 5.22 Informazione / certificato medico

Le assenze vanno comunicate immediatamente ai superiori gerarchici.

In caso di assenze di oltre 3 giorni a causa di malattia o infortunio al superiore va consegnato un certificato medico da inoltrare all’ufficio del personale.

Il datore di lavoro può richiedere un certificato medico già dal 1° giorno di assenza e/o ordinare una visita presso un medico di fiducia.

Art. 5.23 Servizio militare, protezione civile e servizio civile

5.23.3 Restanti obblighi di servizio

Per tutti restanti servizi obbligatori (corsi di ripetizione) la continuazione del pagamento dello stipendio equivale al 100% del salario per 30 giorni civili nel corso di un anno civile.

5.23.5 Prestazioni IPG

Le prestazioni IPG spettano al datore di lavoro proporzionalmente alla continuazione del pagamento dello stipendio.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore dei contact center e call center

Modifica del 16 gennaio 2020

I -

i. Calcolo della penale convenzionale: la penale convenzionale dovrà essere valutata, in primo luogo, in modo che il datore di lavoro inadempiente si astenga dal commettere in futuro violazioni del presente CCL.

L’importo della penale convenzionale viene calcolato in base all’insieme di tutte le condizioni secondo i seguenti criteri:

- l’entità delle prestazioni in denaro dovute dal datore di lavoro ai suoi dipendenti;

- la natura della violazione di norme previste dal contratto collettivo di lavoro non valutabili in denaro;

- l’occorrenza unica o ripetuta (inclusa la recidiva) delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro e gravità della violazione;

- le dimensioni dell’azienda (datore di lavoro);

- la disponibilità dell’azienda a cooperare, in particolare, nell’ambito dei controlli salariali;

- il fatto che nel frattempo il datore di lavoro inadempiente abbia adempiuto, in tutto o in parte, ai propri obblighi.

j. Qualora il controllo del tempo di lavoro (rielvamento degli orari di lavoro) di un datore di lavoro non corrisponda a uno standard che consente un efficiente controllo, o, se l’importo delle prestazioni dovute per un periodo più lungo non può essere valutato più precisamente per altri motivi, di cui è responsabile l’azienda, la commissione paritetica, in base alle dimensioni dell’azienda, potrà infliggere una penale convenzionale fino a 30 000 franchi. In casi gravi la penale potrà ammontare fino a 100 000 franchi.

Art. 5.10 Indennità di salario e di tempo

I supplementi per le ferie e per i giorni festivi sono calcolati sulla base del salario orario di base definito dall’articolo 5.13.

I supplementi, ad esempio per il lavoro straordinario, il lavoro notturno o il lavoro domenicale, sono calcolati sulla base del salario orario di base. 

Art. 5.13 Salario

Il salario di base viene inteso come stipendio di base (escluse le indennità di vacanze e le indennità per i giorni festivi ai fini del calcolo dello stipendio orario), senza provvigioni, bonus ecc.

Salario annuo,mensile (in casodi 12 stipendi mensili) e orario in franchi
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4
Svizzera orientale 45 288

3 774

20.74

48 960

4 080

22.42

50 184

4 182

22.98

55 080

4 590

25.22

Lago Lemano 49 020

4 085

22.45

52 992

4 416

24.26

52 992

4 416

24.26

59 616

4 968

27.30

Altipiano (Mittelland) 47 712

3 976

21.85

51 588

4 299

23.62

52 872

4 406

24.21

58 032

4 836

26.57

Svizzera nord occidentale 51 000

4 250

23.35

55 128

4 594

25.24

56 508

4 709

25.87

62 016

5 168

28.40

Zurigo 51 084

4 257

23.39

55 224

4 602

25.29

56 604

4 717

25.92

62 124

5 177

28.45

Svizzera centrale 48 144

4 012

22.04

52 044

4 337

23.83

53 352

4 446

24.43

58 548

4 879

26.81

Ticino
42 840

3 570

19.62

46 512

3 876

21.30

48 960

4 080

22.42

53 244

4 437

24.38

Svizzera orientale: AR, AI, GL, GR, SG, SH, TG.

Lago Lemano: GE, VD, VS.

Altipiano (Mittelland): BE, FR, JU, NE, SO.

Svizzera nordoccidentale: AG, BL, BS.

Zurigo: ZH.

Svizzera centrale: LU, NW, OW, SZ, UR, ZG.

Ticino: TI.

Su richiesta possono essere autorizzati accordi speciali per i dipendenti con capacità ridotta. Tali accordi devono essere sottoposti precedentemente alla CP per approvazione.

Art. 5.14 Struttura salariale / funzioni

Livello 1 Inbound / Outbound 1st Level
Livello 2 Multiskill
Livello 3 Funzioni amministrative e sostenibili
Livello 4 Technical Specialist e 2nd Level

Dopo 12 mesi di impiego nella stessa azienda (e indipendentemente dalla percentuale lavorativa dei impiegati), l’inquadramento avviene almeno nel livello 2. Se il totale delle assenze di un impiegato durante il primo anno di servizio supera i 60 giorni di calendario, l’inquadramento nel livello 2 è differito di conseguenza.

Per le operatrici e gli operatori per la comunicazione con la clientela AFC l’inquadramento avviene almeno nel livello 2 a partire dall’assunzione.

Art. 5.22 Informazione / certificato medico

Le assenze vanno comunicate immediatamente ai superiori.

In caso di assenze a causa di malattia o infortunio, a partire dal terzo giorno va consegnato al superiore un certificato medico da inoltrare successivamente all’ufficio del personale.

In casi eccezionali e giustificati, il datore di lavoro può chiedere un certificato medico già dal primo giorno di assenza e/o ordinare una visita presso un medico di fiducia.

II -

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

16 gennaio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore dei contact center e call center del 7 giugno 2018

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1

Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore dei contact center e call center viene conferita l’obbligatorietà generale.

Art. 2

1- L’obbligatorietà generale fa stato su tutto il territorio svizzero.

2 - Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) valgono direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore dei contact center e call center con più di 20 lavoratori, compreso il personale non sottoposto al CCL. Il settore summenzionato comprende imprese o parti di imprese che offrono prestazioni di contact center (inbound, outbound; backoffice, e-Mail, chat, altri canali di comunicazione) per terzi.

3 - Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale valgono per lavoratori delle imprese e parti di imprese secondo il paragrafo 2.

Sono esclusi:

a. i membri della direzione aziendale

b. i quadri

c. i capigruppo e supervisori

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2018 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

7 giugno 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 221.215.311

Contratto collettivo di lavoro per il settore dei contact center e call center 2018 - 2018

Date de prise d'effet: → 2018-07-01
Date de fin: → 2020-12-31
Ratifiée par: → Autre
Ratifiée le: → 2018-06-07
Nom de l'industrie: → Immobilier, location, activités de centres d'appels, Transports, logistique, communications
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Nom de l'entreprise: → 
Noms des syndicats: → 

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 80 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 730 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → Non
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Non
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Non
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Non
Formation sur santé et sécurité convenue: → 
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → 
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Non

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → 
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → 
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Durée de congé en jours en cas de décès d’un proche : → 3 jours

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Non
Clauses sur la discrimination au travail: → Non
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → Non

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 90 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → Non
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → Non
Apprentis exclus de toute disposition : → Non
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → Non

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par jour: → 8.4
Heures de travail par semaine: → 42.0
Congé annuel payé: → 25.0 jours
Congé annuel payé: → 6.0 semaines
Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → Non

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime seulement pour le travail de nuit: → Oui

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime de dimanche

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → Non
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