Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie del 3 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,
decreta:
Art. 1
Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 16 marzo 1998 per le costruzioni ferroviarie, viene conferita l’obbligatorietà generale.
Art. 2
1 L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
2 Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi ai fondi di coordinamento e di formazione (art. 3 cpv. 2 e 3 CCL) i Cantoni di Basilea-Città, Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.
3 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell’allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro che eseguono lavori di costruzione e manutenzione ferroviaria, così come per i loro lavoratori e lavoratrici.
Sono escluse le imprese sottoposte alla convenzione dell’industria metalmeccanica e le imprese che eseguono esclusivamente lavori di saldatura e di rettifica delle rotaie, come pure lavori di costruzione delle linee di contatto e dei circuiti elettrici.
4 Il fondo di coordinamento, rispettivamente il fondo per la formazione del settore principale dell’edilizia, è competente per l’incasso, l’amministrazione e l’utilizzazione dei contributi ai fondi di coordinamento e di formazione (art. 3 cpv. 2 e 3 CCL).
5 Il fondo di coordinamento, rispettivamente il fondo per la formazione, ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull’obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.
Art. 3
Per quanto riguarda i contributi alle spese d’esecuzione occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l’esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite alla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2000 ed è valido sino al 31 dicembre 2000.
3 ottobre 2000. In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Appendice Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie concluso il 16 marzo 1998
tra
la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, l’Associazione Svizzera delle imprese ferroviarie, da una parte
e
il Sindacato edilizia & industria e il Sindacato SYNA, dall’altra parte
TESTI
Testo stampato in grassetto: dichiarato di obbligatorietà generale
Testo stampato in scrittura normale: non dichiarato di obbligatorietà generale
Preambolo
Le parti contraenti del presente contratto collettivo affermano di voler osservare anche nei loro rapporti reciproci i principi fissati dal Contratto nazionale mantello. Esse si impegnano pertanto a sostenersi a vicenda secondo i principi della buona fede e a promuovere gli interessi delle associazioni professionali per il bene comune dei datori di lavoro e dei lavoratori. Esse sono disposte a discutere assieme, caso per caso, le questioni importanti che, secondo una o ambedue le parti, necessitano di un chiarimento, nonché a cercare una soluzione adeguata.
1.Disposizioni generali
Art. 1 - Raggio di validità
Il presente Contratto collettivo di lavoro è valido per tutti i lavori di costruzione e manutenzione ferroviaria in Svizzera (per elenco dettagliato vedi allegato 5).
Art. 2 - Trattative durante la durata del contratto e disposizioni del CNM 2000 e del CO
1 Gli adeguamenti salariali concordati dagli organi centrali della Società Svizzera Impresari-Costruttori da una parte e del Sindacato Edilizia & Industria e della Federazione cristiana degli operai del legno ed edili della Svizzera dall’altra, così come gli altri adeguamenti del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale svizzera 2000 (qui di seguito CNM 2000) sono vincolanti per le parti contraenti del presente contratto collettivo di lavoro.
2 Per i casi in cui questo contratto collettivo di lavoro non stabilisce disposizioni specifiche, vale il CNM 2000 e se neppure questo prevede una regolamentazione vale il Codice delle obbligazioni (CO).
Art. 3 - Fondo di coordinamento e per la formazione
1I fondi di coordinamento e di formazione per l’edilizia principale svizzera (Parifonds Edilizia) costituiti dalle parti contraenti il CNM hanno la forma giuridica di un’associazione.
2 Il fondo di coordinamento ha come obiettivo la copertura dei costi di applicazione del CCL, il sostegno di misure volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali nonché l’espletamento di altre mansioni di natura prevalentemente sociale. In linea di massima tutti i lavoratori sottoposti al presente contratto devono versare un contributo pari allo 0,45 per cento del salario imponibile INSAI; le imprese sottoposte al CCL devono versare un contributo pari allo 0,05 per cento della massa salariale imponibile INSAI dei lavoratori sottoposti al Fondo di coordinamento.
3 Il Fondo per la formazione si prefigge di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale nonché di favorire la formazione e l’aggiornamento professionale. In linea di massima tutti i lavoratori e i datori di lavoro sottoposti al presente contratto devono versare ciascuno un contributo pari allo 0,25 per cento del salario soggetto all’INSAI, complessivamente dunque lo 0,5 per cento della massa salariale soggetta all’INSAI dei lavoratori sottoposti al Fondo per la formazione.
4 I particolari, la definizione del campo di applicazione, la determinazione dello scopo e dell’applicazione vengono disciplinati negli statuti delle associazioni e nei regolamenti del fondo di coordinamento e del fondo per la formazione; gli statuti e i regolamenti sono parte integrante del CNM 2000 e del presente contratto. In caso di mancanza di contratto, le parti contraenti il CNM convengono quali istituzioni sociali basate sul CNM 2000 occorre mantenere.
Art. 4 Pace del lavoro
1Nell’intento di salvaguardare la pace del lavoro, nell’interesse dell’intera economia nazionale, le parti contraenti del presente contratto collettivo chiariranno reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d’opinione importanti e le eventuali vertenze e si adopereranno per la loro composizione nel senso delle disposizioni sull’esecuzione del presente contratto collettivo di lavoro.
2 In ogni caso le parti si impegnano, per sé, le loro sezioni e i loro soci, a salvaguardare, per l’intera durata del presente contratto, la pace assoluta del lavoro ai sensi dell’articolo 357a capoverso 2 del Codice svizzero delle obbligazioni (CO). Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicottaggio.
Art. 5 Applicazione del contratto e divergenze di opinione
1Le parti contraenti provvedono all’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro. A questo scopo costituiscono una Commissione professionale paritetica e un Collegio arbitrale. I singoli aspetti vengono regolati nell’articolo 29 di questo contratto (risp. allegato 6 al presente contratto).
2 Nei casi di importanza nazionale e nell’eventualità di violazione della pace del lavoro valgono le disposizioni del Contratto nazionale mantello (da art. 12 a art. 17 e art. 51 CNM 2000).
Art. 6 Dichiarazione di obbligatorietà generale e contratti di adesione
1Le parti contraenti si impegnano affinché questo contratto venga dichiarato al più presto possibile, per intero o nelle sue parti essenziali, di obbligatorietà generale dal Consiglio federale.
2 Le organizzazioni dei lavoratori contraenti si impegnano ad adoperarsi affinché questo contratto collettivo di lavoro venga firmato anche dalle imprese non organizzate e da quelle esterne, che eseguono lavori nella zona di applicazione del presente contratto. Per il resto valgono le disposizioni del CNM 2000.
Art. 7 Partecipazione, alloggi per i lavoratori, igiene e ordine sui cantieri
2 Il presente contratto collettivo di lavoro adotta la regolamentazione riguardante le norme relative all’igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l’ordine e l’igiene sui cantieri (convenzione addizionale sugli alloggi per i lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri del 13 febbraio 1998*, appendice 6 al CNM 2000).
2.Disposizioni materiali
Art. 8 Periodo di prova
1Per i lavoratori assunti per la prima volta in un’impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto.
2 II tempo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente (art. 335b cpv. 3 CO).
3 Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti in ogni momento con preavviso di cinque giorni lavorativi.
Art. 9 Disdetta del rapporto definitivo di lavoro
1Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario orario o mensile, osservando i seguenti termini:
a) nel primo anno di servizio, rispettivamente quando la durata del rapporto di lavoro stagionale a tempo indeterminato è stata complessivamente inferiore ai 12 mesi, il termine di disdetta è di un mese, per la fine del mese;
b) nel secondo e fino al nono anno di servizio compreso, rispettivamente con un rapporto di lavoro stagionale a tempo indeterminato della durata di oltre 12 mesi, con un preavviso di disdetta di due mesi, per la fine del mese;
c) dal decimo anno di servizio, con un preavviso di disdetta di tre mesi, per la fine del mese.
2 I termini di disdetta ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 del CNM non possono essere modificati (ridotti) a scapito del lavoratore.
3 Sono riservati in tutti i casi i rapporti di lavoro conclusi per un periodo determinato ai sensi dell’articolo 334 CO, come pure la rescissione immediata del rapporto di lavoro per motivi gravi conformemente agli articoli 337-337b del CO.
4 La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per iscritto (art. 335 cpv. 2 CO).
Art. 10 Regolamentazioni speciali per gli stagionali
1I datori di lavoro informano tempestivamente gli attuali lavoratori stagionali stranieri, di regola quattro settimane, ma almeno 14 giorni prima della loro partenza, valutando il volume dei lavori, sulle possibilità di una nuova occupazione nella stagione successiva. Gli stagionali che a motivo della loro qualifica insufficiente o della mancanza di lavoro non possono più essere riassunti, saranno informati per iscritto. Si osservino eventuali disposizioni legislative.
2 I datori di lavoro si impegnano affinché gli attuali lavoratori stagionali godano di priorità di assunzione rispetto a nuovi stagionali con pari qualifica e prestazioni. Anche i lavoratori stagionali che per la stagione successiva intendono rinunciare ad una nuova occupazione nell’attuale impresa devono informare tempestivamente il loro datore di lavoro.
3 Nessuna pretesa giuridica, in particolare salariale, può essere fatta valere in presenza o assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 10 capoversi 1 e 2 del presente contratto.
4 Se la Commissione professionale paritetica constata manifesti abusi, comunicazione al riguardo sarà fatta all’autorità cantonale competente per il rilascio dei permessi.
5 Al fine di garantire una maggiore tutela contro gli effetti della disoccupazione agli stagionali che, per ragioni economiche, vengono licenziati anzitempo nel corso della stagione, le parti contraenti il CNM hanno stipulato una convenzione addizionale in data 13 febbraio 1998 (vedi appendice 4 al CNM 2000*). Questa convenzione addizionale costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 11 Protezione contro la disdetta
1 Principio: È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, con riserva dell’articolo 11 capoversi 2 e 3, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
2 Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
3 Malattia dopo la disdetta: Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta, ai sensi dell’articolo 336c capoverso 2 del CO, verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla fine del mese successivo.
4 Infortunio dopo la disdetta: Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di inde nnità giornaliera.
5 Disdetta in presenza di saldo positivo delle ore flessibili: Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore flessibili positivo e se il saldo positivo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il termine di disdetta si prolunga di un mese.
6 Disposizioni legali: A meno che il CNM non preveda altrimenti, valgono le norme di legge relative alla protezione contro i licenziamenti e in particolare:
a) art. 336-art. 336b CO sulle disdette abusive;
b) art 336c e art 336d CO sulla disdetta in tempo inopportuno;
c) art. 337c e art. 337d CO sulle conseguenze del licenziamento ingiustificato senza preavviso.
Art. 12 Disposizioni relative all’orario di lavoro
1Definizione di orario di lavoro: Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro. Per quanto riguarda il tempo di viaggio si applica l’articolo 19 capoverso 5 del presente contratto;
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
2 Orario a empo parziale: Per tempo parziale si intende la formula, in cui il lavoratore non mette a disposizione del datore di lavoro l’intero orario di lavoro, bensì lavora solo a ore, mezze giornate o giornate intere (art. 319 cpv. 2 CO), cioè per una quota dell’orario di lavoro annuale conformemente al capoverso 3 del presente articolo, come fissato nel contratto di lavoro individuale. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto.
3 Orario di lavoro annuale e settimanale: Il totale determinante delle ore annuali ammonta a:
a) per il 1998: 2125 ore (365 giorni: 7 = 52,14 settimane x 40,75 ore);
b) per il 1999: 2112 ore (365 giorni: 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore), tenendo conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie.
4 Giorni non lavorativi: La domenica, le festività e i giorni di riposo cantonali e ufficiali così come il 1° agosto non si lavora. Neppure il sabato si lavora (fatta eccezione per il turno di notte da venerdì a sabato). In casi motivati è ammesso il lavoro nei giorni non lavorativi; in questo caso va data comunicazione alla Commissione professionale paritetica, se possibile in anticipo.
5 Ore flessibili
a) Concetto: È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto al calendario di lavoro determinante, purché vengano rispettati i limiti previsti dalla legge e le disposizioni degli articoli 55 e 56 CNM; le ore per eccesso o per difetto vengono chiamate «ore flessibili».
b) Entità: Le ore flessibili complessive non devono superare le 15 ore mensili; vale a dire che al mese successivo potranno essere trasferite al massimo 15 ore flessibili. Alla fine di un mese o alla fine di un anno, il totale delle ore flessibili riportate al mese successivo non può superare un massimo di 60 ore per il 1998 (75 ore a partire dal 1999).
c) Compensazione: Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario ed essere compensate in tempo di paridurata al più tardi dal gennaio dell’anno successivo entro la fine di marzo dell’anno successivo. Le ore flessibili che non sono state ancora compensate devono essere indennizzate nel mese di aprile con un supplemento di tempo del 12,5 per cento.
d) Altre soluzioni: L’impresa può stipulare per iscritto con i lavoratori una soluzione più ampia o un modello di orario diverso. Questa soluzione deve essere comunicata, prima dell’entrata in vigore, alla Commissione professionale paritetica «Costruzioni ferroviarie». Se tale soluzione viola le disposizioni del contratto collettivo di lavoro o della legge, la Commissione professionale paritetica può opporsi con motivazione e respingerla.
Art. 13 Vacanze
1 Diritto generale alle vacanze: Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze:
lavoratore a salario mensile | lavoratore a salario orario | |
dal compimento del 20o anno di
età fino al 50o anno compiuto |
5 settimane (= 25 giornate lavorative) |
10,6% del salario (corrisponde a 5 settimane di vacanza) |
fino al compimento del 20o anno di
età e dal 50o anno compiuto |
6 settimane (= 30 giornate lavorative) | 13,0% del salario (corrisponde a 6 settimane di vacanza) |
3 Diritto pro rata alle vacanze: Nell’anno civile nel quale inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze vengono calcolate pro rata, in base alla durata del rapporto di lavoro nel rispettivo anno civile, e conformemente all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto.
4 Impedimento al lavoro: Nei casi seguenti può esserci una riduzione del diritto alle vacanze:
a) Impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore: Se l’impedimento non dura complessivamente più di un mese nel corso di un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale o d’una finzione pubblica, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze. Se, tuttavia, il periodo di assenza senza colpa del lavoratore supera complessivamente un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza dal lavoro (art. 329b cpv. 2 CO);
b) Impedimento al lavoro con colpa del lavoratore: Se nel corso di un anno civile il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro (art. 329b cpv. 1 CO).
5 Periodo delle vacanze: Il periodo delle vacanze va concordato per tempo tra il datore di lavoro e il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Al lavoratore deve essere accordata la possibilità di prendere almeno due settimane di vacanza senza interruzione (art. 329c cpv. 1 CO) purché il diritto alle vacanze sia sufficiente.
6 Vacanze aziendali: L’impresa stabilisce per tempo la data di eventuali vacanze aziendali dopo aver consultato i lavoratori o la loro rappresentanza. Se le vacanze aziendali sono state concordate per le settimane di Natale e Capodanno, i giorni lavorativi che vanno persi vanno computati al diritto alle vacanze.
7 Godimento delle vacanze: Le vacanze devono essere godute di regola nel corso dell’anno. Finché dura il rapporto di lavoro le vacanze non possono essere compensate con denaro o con altre prestazioni (art. 329d cpv. 2 CO).
8 Lavoro durante le vacanze: Se durante le vacanze il lavoratore presta lavoro rimunerato per conto di terzi e lede così i legittimi interessi del datore di lavoro, questi gli può rifiutare il salario dovuto per le vacanze o esigerne la restituzione se il pagamento fosse già avvenuto (art. 329d cpv. 3 CO).
Art. 14 Giorni festivi
1 Giorni festivi indennizzabili: I lavoratori hanno diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati giorni festivi (almeno 8) che ricorrono in giorni di lavoro. Se i giorni festivi che danno diritto all’indennizzo cadono durante le vacanze vanno ugualmente bonificati.
2 Indennità per i lavoratori a salario orario o per i lavoratori con pagamento mensile ponderato:
Per il calcolo dell’indennità per i giorni festivi fanno stato le ore di lavoro normali perdute, da indennizzare in base al salario base. Il pagamento dell’indennità avviene alla chiusura del periodo di paga in cui cade il giorno festivo.
3 Diritto all’indennità: Il lavoratore matura il diritto all’indennità per i giorni festivi a condizione che abbia lavorato nell’impresa almeno una settimana prima del giorno festivo. Il diritto decade qualora il lavoratore:
a) sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
b) sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
c) percepisca, per il giorno festivo, prestazioni assicurative da parte di una cassa malati, dall’INSAI o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
4 Lavoratori stagionali: I lavoratori stagionali che nel relativo anno civile hanno prestato la loro opera per almeno sette mesi nella stessa impresa riceveranno, come premio di fedeltà, un’indennità per i giorni festivi indennizzabili che cadono nelle settimane di Natale e Capodanno (tuttavia al massimo due giorni) a condizione che non cadano in un giorno non lavorativo.
5 Indennità forfettaria: Le imprese hanno la possibilità di corrispondere invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle disposizioni di cui sopra un indennizzo forfettario del 3 per cento. Con ciò l’indennizzo per la perdita di salario nei giorni festivi previsti dalla legge è interamente compensato.
Art. 15 Assenze di breve durata
1 Diritto generale: Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore ai tre mesi, spetta di diritto un’indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate:
a) Ispezione armi e equipaggiamento: 1/2 giornata. Qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello di ispezione sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore avrà diritto a una giornata intera;
b) Matrimonio del lavoratore e nascita di un figlio:1 giorno;
c) Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figlio):3 giorni;
d) Decesso di fratelli, genitori o suoceri:3 giorni;
e) Trasloco della propria economia domestica se il rapporto di lavoro non è disdetto:1 giorno.
2 Applicazione dell’articolo 324a CO: Se il lavoratore, per altri motivi personali, è impedito senza colpa propria a prestare la sua opera, si applica l’articolo 324a del CO.
3 Conteggio: Per le assenze di breve durata, menzionate all’articolo 15 capoverso 1 del presente contratto, verrà corrisposto il salario per le ore effettivamente perse, di cui il lavoratore avrebbe fruito se, quel giorno, avesse lavorato normalmente (conformemente al calendario di lavoro vigente).
4 Pagamento: L’indennità verrà corrisposta alla fine del periodo retributivo durante il quale si sono avute queste assenze inevitabili.
Art. 16 Servizio militare, civile e di protezione civile svizzero
1Entità dell’indennità: Il lavoratore ha diritto a un’indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile in tempo di pace. L’indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:
celibi | coniugati o celibi con persone a carico | |
Per tutta la durata della Scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, civile o
di protezione a carattere obbligatorio |
||
- nelle prime 4 settimane | 100% | 100% |
- a decorrere dalla 5a e fino alla 21a settimana | 50% | 80% |
2 Diritto all’indennità: Vi è diritto all’indennità quando il rapporto di lavoro:
a) è durato oltre tre mesi prima dell’inizio del servizio militare civile o di protezione civile o
b) dura oltre tre mesi, compreso il servizio militare, civile o di protezione civile.
3 Calcolo della perdita di guadagno: Per il calcolo relativo alla perdita di guadagno ci si basa sul salario orario, settimanale o mensile nonché sulle ore di lavoro considerate dalle norme di legge relative all’indennità per perdita di guadagno (IPG).
4 Deduzioni: Qualora, per ragioni amministrative, vengano trattenuti al lavoratore sulle prestazioni IPG i contributi INSAI, del Fondo di coordinamento e del Fondo di formazione, tali contributi non verranno più rimborsati; le indennità di cui all’articolo 16 capoverso 1 del presente contratto sono considerate ridotte per un importo pari ai contributi in questione.
5 Coordinamento con le prestazioni IPG: Se le prestazioni previste dal regolamento sull’indennità per perdita di guadagno superano quelle corrisposte dal datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 del presente contratto, l’importo eccedente spetta al lavoratore.
6 Tacitazione: Con l’adempimento delle condizioni summenzionate viene così tacitato l’obbligo da parte del datore di lavoro di versare il salario, ai sensi degli articoli 324a e 324b del CO.
Art. 17 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, 13a mensilità)
a) nel 1998
V | A | B | C |
CHF/ora/mese | CHF/ora/mese | CHF/ora/mese | CHF/ora/mese |
27.00/4850.- | 23.55/4255.- | 21.40/3885.- | Zona di salario base C secondo
art. 41 cpv. 1 lett. a CNM 2000 in accordo con appendice 9 al CNM 2000 e il CCL locale per l’edilizia principale della zona contrattuale nella quale l’impresa ferroviaria ha la sua sede. |
b) dal 1° gennaio 1999 (stato 1° settembre 1998) secondo zona blu (art. 41 cpv. 2 lett. b CNM 2000):
V | A | B | C |
CHF/ora/mese | CHF/ora/mese | CHF/ora/mese | CHF/ora/mese |
5000.-/27.90 | 4320.-/24.00 | 3975.-/22.00 | 3510.-/19.50 |
2 Classi salariali: Per i salari base stabiliti all’articolo 17 capoverso 1 del presente contratto valgono le seguenti classi salariali:
Classi salariali | Requisiti |
C (lavoratori delle costruzioni ferroviarie) |
Lavoratori senza conoscenze professionali |
B (lavoratori delle costruzioni
ferroviarie con conoscenze professionali) |
Lavoratori con conoscenze professionali ma
senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. |
Lavoratori qualificati delle
costruzioni ferroviarie |
|
A (lavoratori qualificati) | Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A. |
Capi V (capi) | Lavoratori qualificati delle costruzioni
ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi. |
3 Esperienza professionale: per i lavoratori che dalle costruzioni e dal genio civile passano alle costruzioni ferroviarie, nell’assegnazione alla classe salariale va tenuto conto dell’esperienza professionale maturata.
4 Assegnazione alla classe salariale: l’assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta dal datore di lavoro dopo la prima assunzione nell’impresa e viene comunicata al lavoratore al più tardi a scadenza del periodo di prova. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale individuale.
5 Qualifica e adeguamento salariale: il lavoratore verrà annualmente qualificato dal proprio datore di lavoro nell’ultimo quadrimestre dell’anno civile. La qualifica contempla la disponibilità lavorativa, l’idoneità professionale, il rendimento e l’affidabilità in materia di sicurezza.
6 Regolamentazioni salariali in casi particolari
a) Casi particolari: per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti, che vengono occupati per meno di due mesi all’anno civile;
3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi all’anno civile;
4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla Commissione professionale paritetica competente.
b) Divergenzed’opinione: in caso di divergenze d’opinionesull’adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla Commissione professionale paritetica «costruzioni ferroviarie».
7 Versamento del salario in generale: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese in contanti o per bonifico. Il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile.
8 Pagamento del salario mensile ponderato: se il salario viene corrisposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un rispettivo salario mensile costante. Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.
9 Divieto di cessione del salario: il lavoratore non può cedere a terzi le proprie pretese salariali (art. 325 cpv. 2 CO). Cessioni già avvenute, eventualmente anche prima dell’inizio del contratto di lavoro, non vengono riconosciute dal datore di lavoro. Egli versa il salario, con effetto liberatorio, esclusivamente al lavoratore. Una deroga da parte del datore di lavoro può esserci solo nei seguenti casi:
a) decisioni giudiziarie;
b) pignoramenti salariali in via esecutiva, ai sensi dell’articolo 325 capoverso 1 del CO.
10 Tredicesima mensilità: i lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima verrà corrisposta pro rata. Il pagamento avviene come segue:
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella all’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella all’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
b) Pagamento pro rata: se il rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore verrà corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella all’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
Art. 18 Supplementi salariali
1In caso di deroghe all’orario di lavoro normale, le ore di lavoro diurno non danno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per lavoro straordinario o festivo. È considerato lavoro diurno, ai sensi della legge sul lavoro, quello prestato fra le 05.00 e le 20.00 in estate e tra le 06.00 e le 20.00 in inverno.
Art. 19 Indennità e rimborso spese
2 Indennità di trasferta: i lavoratori che vengono trasferiti dall’impresa da un cantiere a un altro hanno diritto alle spese di viaggio (costo del biglietto) così come a un’indennità per la perdita di salario che ne deriva. Al lavoratore devono essere rimborsate le spese supplementari inevitabili risultanti dalla trasferta.
3 Indennità per il vitto: a compensazione delle spese per trasferta (art. 327a e 327b CO) a tutti i lavoratori delle costruzioni ferroviarie viene corrisposto un supplemento di CHF 14.50 al giorno. Se sono le Ferrovie federali svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa dell’impresa, il lavoratore non ha diritto all’indennità e le spese del vitto vanno a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un’indennità di CHF 9.50 al giorno. Questi importi vengono adeguati nella misura in cui eventuali aumenti possano essere scaricati sui committenti principali.
4 Indennità per l’auto: in caso di utilizzo, su richiesta del datore di lavoro, di un autoveicolo di proprietà del lavoratore vengono corrisposte le seguenti indennità:
a) autovettura - CHF 0.60 a km;
b) motocicletta - CHF 0.45 a km;
c) ciclomotore - CHF 0.30 a km.
Il proprietario del veicolo è tenuto, nel limite del possibile, a trasportare anche colleghi di lavoro.
5 Tempo di viaggio: se il tempo di viaggio giornaliero per recarsi sui cantieri fuori sede per l’andata ed il ritorno dal e al posto di raccolta comporta 30 minuti o meno, questo tempo di viaggio non viene indennizzato. Come punto di partenza vale la sede dell’impresa o l’alloggio assegnato dal datore di lavoro; a questo proposito è determinante la località più vicina al cantiere. Se invece il tempo richiesto è superiore a 30 minuti al giorno, per il tempo richiesto in più (cioè oltre i 30 minuti) sarà corrisposto il salario base. Per salario base si intende il salario individuale contrattualmente convenuto, escluse le indennità e i supplementi.
6 Lavori in galleria: per i lavori in galleria l’indennità viene corrisposta in base ai parametri stabiliti dal regolamento FFS del 1° maggio 1980 relativo all’indennità per i lavori in galleria, di cui riportiamo alcuni estratti qui di seguito:
«2. Per i lavori in gallerie che, secondo i piani grafici, superano i 200 metri, viene corrisposta un’indennità di CHF 7.-. Per lavori in gallerie più corte non sussiste questo diritto. Nel campo dei lavori sotterranei con trasporti pubblici sono indennizzati solamente quei lavori chi si svolgono oltre la fine dei binari.
3. Il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di:
- 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure
- 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.
4. Durante un turno, l’indennità viene versata una sola volta.
5. Con quest’indennità vengono compensate con una somma forfettaria le difficoltà del lavoro in galleria, quali rumori, sudicio, polvere, gas di scarico, correnti, caldo, illuminazione artificiale, maggiore attenzione ecc. Con il diritto a questa indennità cade quella sugli abiti da lavoro del personale tecnico».
7 Indennità per addetto alla sicurezza: qualora un lavoratore delle costruzioni ferroviarie venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), durante questa funzione ha diritto almeno al salario della classe A.
8 Assegni familiari: eventuali assegni familiari che il datore di lavoro deve versare, verranno corrisposti, per quanto riguarda l’entità e il diritto di beneficio, secondo le regolamentazioni vigenti nel settore principale dell’edilizia, in virtù delle prescrizioni legali cantonali o delle disposizioni stabilite nei contratti collettivi di lavoro.
Art. 20 Indennità di intemperie
1 Sospensione dei lavori: i lavori che si svolgono all’aperto devono essere interrotti, nella misura in cui è tecnicamente possibile, in caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro (pioggia, neve, colpo di fulmine, freddo intenso). L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori, si dovranno consultare i lavoratori in-teressati.
2 Diritto all’indennità: il lavoratore ha diritto a un’indennità d’intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo (indennità d’intemperie) tenendo conto del cpv. 3 del presente articolo. Tale indennità ammonta all’80 per cento del salario base e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all’indennità d’intemperie tutte le ore, le mezze giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l’assicurazione sulla disoccupazione. Per il resto, gli obblighi, in modo particolare gli anticipi nell’ambito dell’indennità per intemperie, vengono regolati dall’assicurazione contro la disoccupazione.
3 Compensazione in tempo (computo alle ore flessibili): la compensazione in tempo della stessa durata, con computo alle ore flessibili ai sensi dell’articolo 12 capoverso 5 del presente contratto, è permessa solo quando (1):
a) le ore perse a causa del maltempo non possono essere fatte valere presso l’assicurazione contro la disoccupazione e non si tratta di tempo d’attesa a carico del datore di lavoro ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione e
b) il lavoratore può disporre liberamente del suo tempo.
4 Uffici di pagamento: per far valere i loro diritti verso l’assicurazione contro la disoccupazione, si raccomanda ai datori di lavoro di rivolgersi agli uffici di pagamento delle indennità di assicurazione contro la disoccupazione delle organizzazioni di lavoratori che sono parte contraente di questo CCL.
5 Disponibilità a riprendere il lavoro: durante un’interruzione del lavoro, il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro o del suorappresentante, in modo da poter riprendere il lavoro ad ogni momento, a meno che il datore di lavoro gli abbia concesso di disporre liberamente del suo tempo (vedi cpv. 3 del presente articolo). In più, durante l’interruzione del lavoro, il lavoratore deve accettare, dietro disposizione del datore di lavoro o del suo rappresentante, l’esecuzione di ogni altro lavoro che ragionevolmente si può attendere da lui. Per lavoro che si può «ragionevolmente» attendere s’intende ogni lavoro che è generalmente usuale nella professione della costruzione e che il lavoratore è in grado di eseguire. Il lavoratore che svolge tale lavoro ha diritto al salario base.
(1) Per quanto riguarda la compensazione si applica in particolare l’art. 12 cpv. 5 lett. c del presente contratto.
Art. 21 Assicurazione indennità giornaliera di malattia
1Pagamento continuato del salario da parte dell’assicurazione collettiva: l’impresa deve stipulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al presente contratto che garantisca un’indennità giornaliera pari all’80 per cento dell’ultimo salario versato secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. Con il versamento dell’indennità giornaliera di malattia viene interamente tacitato l’obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 324a/b del CO.
2 Premi:
b) Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva(2)per indennità giornaliera di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di carenza per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80 per cento del salario perso durante il periodo di differimento. In tal caso, il lavoratore deve comunque pagare la metà del premio che sarebbe necessario a coprire l’80 per cento dell’ultimo salario corrisposto a partire dal 2° giorno. L’impresa deve comprovare l’ammontare del premio sulla base della struttura tariffaria ufficiale (tabella delle tariffe) dell’assicuratore.
3 Condizioni minime di assicurazione: le condizioni assicurative devono corrispondere, come minimo, alle seguenti norme:
a) inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro;
b) il versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80 per cento dopo al massimo un giorno di carenza, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro;
(2)Secondo le disposizioni della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) o sul contratto d’assicurazione (LCA).
c) il pagamento dell’indennità giornaliera per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi;
d) il versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50 per cento;
e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi salvo nei casi di impegni per lavoro all’estero, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica per convalescenza e non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute;
f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia;
g) le prestazioni ai sensi dell’articolo 324a del CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva;
h) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’articolo 71 capoverso 2 LAMal, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale sarà stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione collettiva senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa è di un giorno al massimo.
4 «Guida»: valgono inoltre le disposizioni degli enti assicuratori, elaborate di concerto con le parti contraenti, contenute nella Guida «Assicurazione di indennità giornaliera per le costruzioni ferroviarie» (vedi allegato 2).
5 Modello managed-care: tali modelli vengono ammessi , purché complessivamente:
a) vengano rispettate le prestazioni minime ai sensi del capoverso 3 del presente articolo (che la Commissione professionale paritetica «Costruzioni fe rroviarie» dovrà confermare);
b) ne risulti un risparmio di premi di almeno il 10 per cento rispetto a una consueta assicurazione collettiva di indennità giornaliera dello stesso assicuratore ai sensi del capoverso 3 del presente articolo e
c) tutti i lavoratori interessati all’interno dell’impresa accettino un tale modello.
Art. 22 Assicurazione contro gli infortuni
1Prestazioni in caso d’infortunio: in caso d’infortunio di un lavoratore, l’azienda non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dall’istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) coprono l’80 per cento del guadagno assicurato. I giorni di carenza dell’INSAI devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell’80 per cento del guadagno assicurato. Viene così tacitato l’obbligo da parte dell’impresa di versare il salario ai sensi dell’articolo 324a/b CO.
2 Riduzione delle prestazioni da parte dell’INSAI: se l’INSAI esclude o riduce le prestazioni dell’assicurazione per colpevolezza dell’assicurato o pericoli straordinari o atti temerari ai sensi degli articoli 37-39 LAINF, l’obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione per i salari superiori al massimo dell’INSAI, come pure per i giorni di carenza.
3 Premi: i premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono assunti dal datore di lavoro; quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.
Art. 23 Pagamento del salario in caso di morte del lavoratore
1Condizioni ed entità: se il rapporto di lavoro cessa a causa del decesso del lavoratore, il salario sarà versato, a contare dal giorno della morte e sempreché il lavoratore lasci il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza (art. 338 CO), come segue:
a) fino alla fine del 5° anno di servizio:una mensilità lorda;
b) a partire dal 6° anno di servizio:due mensilità lorde.
2 Possibilità di computo: se a causa del decesso vengono versate prestazioni da parte di istituzioni di previdenza o di assicurazioni coprenti il rischio di morte, queste possono essere computate al salario da versare come segue:
premio interamente a carico del datore di lavoro: interamente;
premio paritetico:quota parte della prestazione corrispondente al contributo del datore di lavoro.
3 Esclusione del computo: è escluso il computo di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria.
Art. 24 Indennità di partenza
2 Scadenza: l’indennità di partenza è esigibile a conclusione del rapporto di lavoro. Mediante accordo scritto fra lavoratore e datore di lavoro l’esigibilità può essere differita.
Art. 25 Previdenza professionale
2 Informazione: gli assicurati devono essere informati sulle prestazioni assicurative ed hanno diritto a una partecipazione adeguata negli organi dell’istituzione di previdenza del personale.
Art. 26 Obbligo di diligenza e fedeltà
1Principio: il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
2 Uso di macchine, utensili ecc.: il lavoratore deve adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con cura, come pure il materiale messo a sua disposizione.
3 Responsabilità: il lavoratore è responsabile per il danno provocato intenzionalmente o per negligenza nei confronti del datore di lavoro. Riguardo alla diligenza di cui deve dar prova il lavoratore si rinvia all’articolo 321 e del CO.
Art. 27 Inosservanza del contratto da parte del datore di lavoro
Se il datore di lavoro garantisce a un lavoratore un rapporto di lavoro per un determinato termine contrattuale, rispettivamente per una durata determinata, e se per sua colpa non rispetta il relativo accordo, egli deve pagare al lavoratore il salario.
Art. 28 Inosservanza del contratto da parte del lavoratore
1 Principio: qualora il lavoratore non adempia a una o più fattispecie elencate al capoverso 2 di questo articolo, egli deve versare al datore di lavoro quale indennizzo un importo pari a un quarto della retribuzione media mensile di base per ognuno dei casi citati (tali indennizzi sono cumulabili). Il datore di lavoro ha inoltre diritto ad essere risarcito per danni supplementari.
2 Obbligo di risarcimento: l’obbligo di indennizzare da parte del lavoratore matura quando:
a) non rispetta, per sua colpa, la data concordata sul contratto per l’inizio del lavoro. I termini di tolleranza sono i seguenti:
- 10 giorni per i lavoratori stranieri che entrano per la prima volta in Svizzera,
- 5 giorni per tutti gli altri lavoratori che entrano in Svizzera;
b) non rispetta, per sua colpa, la data contrattuale di risoluzione del rapporto di lavoro o non rispetta i termini di disdetta; termine di tolleranza 2 giorni;
c) non rispetta, per sua colpa, le convenzioni stipulate nel contratto di lavoro individuale in merito alla durata e al periodo di godimento delle vacanze; termine di tolleranza 2 giorni.
3 Dovere di notifica: se le premesse per l’obbligo di risarcimento sono adempite, il datore di lavoro deve informarne per iscritto il lavoratore interessato entro la fine del periodo di paga seguente.
4 Assenza dal posto di lavoro: se il lavoratore non inizia il rapporto di lavoro senza motivi importanti o lo lascia senza preavviso, il datore di lavoro ha diritto a un risarcimento ai sensi dell’articolo 337d CO. Se il datore di lavoro fa valere questo diritto legale, scade quello secondo i capoversi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 29 Disposizioni per l’applicazione
Le disposizioni relative all’applicazione del presente contratto sono disciplinate nell’allegato 6 dello stesso. L’allegato 6 è parte integrante del presente contratto.
Art. 30 Entrata in vigore, durata del contratto e disdetta
1Entrata in vigore e durata: il presente contratto entra in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale da parte del Consiglio federale, al più tardi il 1° settembre 1998 e sostituisce il contratto del 12 aprile 1995. Fondamentalmente è valido fino al 31 dicembre 2000.
2 Scioglimento: qualora il CNM 2000 dovesse essere disdetto anticipatamente da una delle parti contraenti, anche il presente contratto può essere disdetto dalle parti contraenti osservando un termine di preavviso di tre mesi.
Per la Società svizzera degli impresari-costruttori:
H. PletscherH. Bütikofer
Per l’Associazione svizzera delle imprese ferroviarie:
H. BlumM.Vanoli
Per il Sindacato edilizia & industria:
H. BaumannM. Buchs
Per la Federazione cristiana degli operai del legno ed edili della Svizzera:
P. ScolaE. Favre
Allegati
1.Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze e della 13a mensilità
2.«'Guida» Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per le costruzioni ferroviarie
3.Tabella per il calcolo dell’indennità di partenza ai sensi dell’articolo 24 del CCL
4.Convenzione sulla proroga del CCL per le costruzioni ferroviarie e relativi adeguamenti del 19 gennaio 1998
5.Attività aziendali delle imprese delle costruzioni ferroviarie
6.Disposizioni di applicazione
Allegato 1 Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 9 del presente contratto)
Generi di salario e altre prestazioni versate
dal datore di
lavoro al lavoratore |
Diritto del lavoratore a: | ||
1 | Salari base | Salario durante
le vacanze |
13a mensilità |
101 | Salario orario, settimanale, mensilesisi | si | si |
2 202 203 204 |
Altre prestazioni con carattere salariale | no | no |
201 | 13a mensilitànono | no | no |
202 | Partecipazioni, gratifiche, provvigioninono | no | no |
203 | Onorari a membri di consiglinono
d’amministrazione |
no | |
204 | Tantièmesnono | no | no |
3 | Salari in caso di assenze | ||
301 | Salario vacanze (pagato o accreditato) | no | si |
302 | Salario nei giorni festivi | si | si |
303 | Salario assenze inevitabili secondo CCL | si | si |
304 | Indennità intemperie secondo CCL | si | si |
305 | Indennità per perdita salariale a causa
di lavoro ridotto |
si | si |
306 | Indennità per perdita salariale da parte
del Parifonds per corsi di formazione |
no (1) | no (1) |
307 | Versamento del salario durante la formazione
professionale, nella misura in cui è superiore alle indennità Parifonds |
si | si |
308 | Indennità giornaliera malattia, indennità
infortuni INSAI |
no (2) | no (2) |
309 | Salario durante malattia o infortunio: parte
che supera la cifra 308 (compresi giorni di carenza INSAI) |
si | si |
310 | Versamento del salario durante SM, SC o
SPC |
si (3) | si (3) |
311 | Premio fedeltà secondo art. 38 cpv. 4 del
CNM 2000 |
si | si |
4 | Salari in natura | ||
401 | Salari in natura | si | si |
402 | Indennità per alloggio | si | si |
403 | Appartamento di servizio | no | si |
5 | Supplementi e premi | ||
501 | Supplementi per lavoro straordinario | si (4) | si (4) |
502 | Supplementi per lavoro notturno e
domenicale |
si | si |
503 | Supplementi per tempo di viaggio | si (4) | si (4) |
504 | Supplementi per lavori in acqua, fango
o condizioni difficili |
si (4) | si (4) |
505 | Supplementi per lavori sotterranei | si | si |
506 | Premi d’avanzamento, successo o durata | si | si |
6 | Indennità e spese | ||
601 | Indennità pranzo | no | no |
602 | Indennità di trasfe rta, se rimborso spese | no | no |
603 | Indennità per il tragitto, se rimborso spese | no | no |
604 | Biglietti di trasporto gratuiti o a prezzo
ridotto |
no | no |
605 | Rimborso spese di trasferta | no | no |
606 | Rimborso spese di ogni genere | no | no |
607 | Indennità per lavoro notturno a sciolte, se
rimborso spese |
no | no |
608 | Indennità di altitudine, se rimborso spese | no | no |
609 | Indennità vestiario per forte usura | no | no |
7 | Regali e prestazioni diverse | ||
701 | Regali per anzianità di servizio, gratifiche | no | no |
702 | Regali in natura | no | no |
703 | Indennità di partenza | no | no |
704 | Salario pagato in caso di decesso | no | no |
705 | Prestazioni del datore di lavoro per corsi
di formazione (p. es. finanziamento di corsi) |
no | no |
706 | Elargizioni in caso di giubilei aziendali (solo
ogni 25 anni) |
no | no |
707 | Contributi AVS/AI/IPG/AD o imposte
assunte dal datore di lavoro |
no | no |
708 | Premi di riconoscimento per proposte | no | no |
709 | Indennità per famiglia, figli, nascita
e matrimonio |
no | no |
710 | Altri premi di fedeltà oltre a quelli
della cifra 311 |
no | no |
8 | Salari per lavoro a cottimo | (5) | (5) |
Note dell’allegato 1
(1) Il diritto alle vacanze e alla quota parte di 13a mensilità è compreso nelle prestazioni del Parifonds.
(2) Il diritto alle vacanze e alla quota parte di 13a mensilità è compreso nelle prestazione dell’INSAI e deve essere coassicurato nell’assicurazione per indennità giornaliera di malattia.
(3) Il diritto alle vacanze e alla quota parte di 13a mensilità è compreso nelle prestazioni dell’indennità per perdita di guadagno e della Cassa compensazione e viene accreditato al datore di lavoro.
(4) Il diritto al salario per le vacanze e alla 13a mensilità sussiste soltanto se il lavoro straordinario (pos. 501), il tempo di viaggio (pos. 503), rispettivamente il supplemento per lavoro nell’acqua e nel fango, altri supplementi per lavori faticosi (pos. 504), sono calcolati in base alle ore, non quando però il conteggio avviene in base a importi forfettari in franchi. Per queste posizioni non hanno parimenti diritto al salario per le vacanze e alla 13a mensilità i lavoratori che percepiscono il salario mensile.
(5) In caso d’impiego di cottimisti si deve applicare una regolamentazione conformemente all’art. 46 del CNM 2000 (lavoro a cottimo) e all’art. 50 del CNM 2000 (modalità di pagamento), specialmente per quanto concerne il diritto alle vacanze e alla 13a mensilità.
Allegato 2 «Guida» Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per le costruzioni ferroviarie del 16 maizo 1998
CAPITOLO 1: GENERALITÀ
Art. 1 Principi
1 La presente guida elenca le condizioni che ogni contratto d’assicurazione deve soddisfare per essere conforme all’articolo 21 di questo contratto per il periodo che va dall’entrata in vigore del CCL fino al 31 dicembre 2000. Queste condizioni garantiscono a tutti i lavoratori assicurati lo stesso diritto alle prestazioni in caso di malattia.
2 Se questi diritti non sono garantiti da un contratto d’assicurazione, ne risponde il datore di lavoro.
3 Sono ammissibili contratti di assicurazione che prevedono soluzioni migliorative.
CAPITOLO 2: CONDIZIONI CHE OGNI CONTRATTO D’ASSICURAZIONE DEVE SODDISFARE
Art. 2 Entità dell’indennità giornaliera
1L’indennità giornaliera è pari all’80 per cento del salario a partire dal secondo giorno. Il datore di lavoro ha facoltà di assumersi il rischio per i primi 30 giorni, rispettivamente di assicurare l’indennità giornaliera entro il termine massimo di 30 giorni (per quanto attiene al passaggio all’assicurazione individuale, si rinvia all’art. 9 di questa guida).
2 Il salario è considerato al lordo, comprese le indennità di vacanze e di giorni festivi e la tredicesima mensilità. Se contrattualmente non è stata stabilita alcuna disposizione che oltrepassi questo quadro, la base per calcolare il guadagno giornaliero è data dall’orario di lavoro fissato nel contratto collettivo.
3 Per gli assicurati retribuiti mensilmente, il guadagno giornaliero corrisponde a 1/365 del salario annuale.
4 Perdite di salario dovute a una riduzione dell’orario di lavoro e a disoccupazione devono essere discusse con l’assicurazione prima dell’introduzione dell’orario ridotto o dell’inizio del periodo di disoccupazione. In genere vale il principio che il lavoratore malato non deve beneficiare di un’indennità giornaliera più alta del lavoratore in disoccupazione o di quello che lavora a orario ridotto.
5 Adeguamenti del salario sanciti dal contratto collettivo vengono presi in cons iderazione in caso di malattia.
6 In caso di perdita di salario per malattia non può essere detratto dall’indennità giornaliera il premio relativo all’assicurazione per questa prestazione. Nell’assicurazione di indennità giornaliera ai sensi della LAMal il premio deve essere versato.
Art. 3 Inizio delle prestazioni assicurative
L’indennità giornaliera viene versata dal 2° giorno per un’inabilità al lavoro di almeno il 50 per cento, certificata dal medico o dal chiropratico, ma al più presto con tre giorni di anticipo rispetto alla prima visita medica (nel caso di pagamento differito dell’indennità giornaliera, alla scadenza del periodo di attesa di 30 giorni al massimo).
Art. 4 Giorno di carenza
È considerato giorno di carenza il primo giorno di malattia per il quale sussiste il diritto a retribuzione. Il giorno di carenza decade, se entro 90 giorni dopo la ripresa del lavoro subentra nuovamente l’inabilità a seguito della stessa malattia (ricaduta).
Art. 5 Durata delle prestazioni assicurative
1 Le prestazioni vengono versate al massimo durante 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi. Per quanto concerne l’obbligo di proroga del pagamento del salario da parte del datore di lavoro o la protezione contro il licenziamento, vale l’articolo 22, rispettivamente 11, del presente contratto.
2 Le prestazioni in caso di maternità vanno estese per legge a 16 settimane, di cui almeno 8 settimane devono cadere nel periodo posteriore al parto . La durata dell’indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 720 giorni. Per quanto concerne il diritto all’indennizzo nel caso di gravidanze decorrenti da una data anteriore a quella dell’inizio dell’assicurazione, valgono in linea di principio le disposizioni dell’articolo 7 di questa guida.
(Nota per gli assicuratori privati: le complicazioni della gravidanza e del parto sono equiparate alle malattie.)
3 Per quanto riguarda la durata del diritto alle prestazioni, i giorni di inabilità parziale al lavoro vengono computati solo proporzionalmente.
4 Eventuali prestazioni dell’INSAI, dell’AI, della LPP e dell’assicurazione militare, così come di terzi responsabili, vengono computate alle prestazioni di indennità giornaliera, in modo tale che l’assicurato benefici al massimo della totalità del salario perduto. In caso di riduzione dell’indennità giornaliera a seguito di sovrassicurazione i giorni di prestazione vengono calcolati dividendo l’importo complessivo delle indennità giornaliere versate per l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata. I giorni così conteggiati vengono computati alla durata delle prestazioni.
5 Gli assicurati che hanno diritto a una rendita di vecchiaia AVS usufruiscono nell’ambito dell’indennità giornaliera di una copertura per, al massimo, i seguenti periodi:
Anni di servizio nell’azienda | Durata delle prestazioni |
fino a 10 anni | 90 giorni |
oltre 10 anni | 120 giorni |
oltre 15 anni | 150 giorni |
oltre 20 anni | 180 giorni |
Art. 6 Ammissione
1 L’assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore, in virtù dell’assunzione, comincia o avrebbe dovuto cominciare a lavorare.
2 Il limite massimo di età per l’ammissione all’assicurazione è l’età pensionabile di vecchiaia secondo l’AVS.
Art. 7 Riserve assicurative
1 Nell’assicurazione sociale gli assicurati devono essere informati dalla cassa malati per iscritto su eventuali riserve assicurative con l’indicazione delle possibilità di ricorso.
2 Nell’assicurazione malattia privata l’assicurato va informato per iscritto dalla compagnia di assicurazione all’inizio del rapporto di lavoro, che le malattie già curate in precedenza vengono indennizzate in base a una scala conforme all’obbligo di retribuzione del datore di lavoro.
3 Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l’assicurato è stato curato prima di entrare nell’assicurazione, vengono indennizzate come segue:
Recidiva della malattia durante il rapporto
di lavoro ininterrotto in un’azienda assoggettata al CNM |
Durata massima delle prestazioni per ogni
caso di malattia |
fino a 6 mesi | 4 settimane |
fino a 9 mesi | 6 settimane |
fino a 12 mesi | 2 mesi |
fino a 5 anni | 4 mesi |
4 Sono garantite le piene prestazioni (conformemente all’art. 5 di questa guida) se l’assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell’edilizia principale svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali).
Art. 8 Estinzione dell’assicurazione
Il diritto alle prestazioni si estingue 5:
a) con l’uscita dalla cerchia degli assicurati;
b) se il contratto viene annullato o sospeso;
c) se è stato esaurito il massimo delle prestazioni.
Art. 9 Passaggio ad altri tipi di assicurazione
1L’assicurato deve essere informato sui propri diritti di passaggio all’assicurazione individuale:
a) nell’assicurazione sociale, da parte della cassa malati per iscritto e con menzione delle norme di legge dell’assicurazione contro le malattie;
b) nell’assicurazione privata, da parte della compagnia assicuratrice, per iscritto e con menzione delle condizioni generali di assicurazione. Sono ammesse altre forme di informazione sui diritti di passaggio durante il rapporto di lavoro (l’onere della prova compete al datore di lavoro).
2 Nei casi di cui all’articolo 8 lettere a e b di questa guida, l’assicurato può passare all’assicurazione individuale dell’organismo che gestisce l’assicurazione collettiva, senza un nuovo esame del suo stato di salute. Il premio dell’assicurazione individuale viene calcolato tenendo conto dell’età dell’assicurato al momento della stipulazione del contratto dell’assicurazione collettiva. I giorni di malattia indennizzati dall’assicurazione collettiva vengono computati alla durata del diritto alle prestazioni dell’assicurazione individuale. L’indennità giornaliera assicurabile nell’ambito dell’assicurazione individuale può corrispondere al massimo all’ultimo salario assicurato prima del passaggio.
3 Se l’assicurato passa a un’altra assicurazione collettiva di indennità giornaliera ai sensi di questo contratto collettivo di lavoro, si applica per analogia l’articolo 9 capoverso 2 di questa guida. Un’eventuale continuazione del pagamento delle indennità giornaliere è di competenza del nuovo assicuratore. La stessa regolamentazione vale anche per il trasferimento di un intero gruppo di assicurati. In questo caso l’assicurato non beneficia del diritto di passaggio di cui all’articolo 9 capoverso 2 di questa guida.
4 Il tempo di attesa può essere al massimo di un giorno. Eccezione: nel caso di disoccupazione, l’indennità giornaliera deve essere assicurata, a partire dal 31° giorno, per un tasso pari a quello dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 10 Area geografica di validità
1L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all’estero superiore ai tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura ed i medici sconsiglino il viaggio di rientro in Svizzera.
2 Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza il consenso dell’assicu-ratore ha diritto alle prestazioni soltanto a partire dal momento del suo rientro in Svizzera.
3 Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l’obbligo di prestazione dell’as sicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro, o quando l’assicurato lascia la Svizzera e il Principato di Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di soggiorno in case di cura in Svizzera, certificati dal punto di vista medico e a condizione che vi sia l’autorizzazione della polizia degli stranieri.
4 Il lavoratore frontaliero va trattato, per quel che concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione. All’assicurazione è comunque consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l’assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa ad altra regione estera.
Art. 11 Disposizioni finali
Per il resto sono applicabili le condizioni generali di assicurazione, rispettivamente gli statuti e i regolamenti dell’assicuratore.
In caso di controversie interpretative, fa testo unicamente la versione originale tedesca.
Allegato 3
Tabella per il calcolo dell’indennità di partenza giusta l’articolo 24 del CCL costruzioni ferroviarie («Direttive»)
Età | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
A* | ||||||||||||||||
20 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
21 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
22 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
23 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
24 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
25 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
26 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
27 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
28 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
29 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
30 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
31 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
32 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
33 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
34 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
35 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
36 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 80 | 80 | 8,0 | 8,0 |
37 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
38 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
39 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||
40 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
* Anni di servizio
Scala per un massimo di 40 anni di servizio. L’indennità di partenza è riportata in mensilità.
Allegato 4
CONVENZIONE SULLA PROROGA DEL CCL PER LE COSTRUZIONI FERROVIARIE E RELATIVI ADEGUAMENTI
del 19 gennaio 1998
Le parti contraenti il contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie del 12 aprile 1995,
- in considerazione delle condizioni estremamente difficili in cui versa ormai da anni l’edilizia principale svizzera, e in particolare la costruzione di binari, e
- nell’intento di stabilire, nonostante questa difficile situazione economica, da un lato una proroga dell’attuale contratto collettivo di lavoro (e quindi il passaggio a un CCL per le costruzioni ferroviarie 2000, che si riallacci fondamentalmente al CNM 2000) e dall’altro una flessibilizzazione dell’orario di lavoro e un adeguamento salariale, convengono quanto segue:
CAPITOLO 1: PROROGA DEL CCL PER LE COSTRUZIONI FERROVIARIE 95/97
Art. 1Proroga del CCL per le costruzioni ferroviarie 95/97
Dichiarazione di obbligatorietà generale
1Il CCL per le costruzioni ferroviarie 95/97, che scade il 31 dicembre 1997, viene prorogato fino all’entrata in vigore del CCL per le costruzioni ferroviarie 2000, al massimo fino al 31 agosto 1998.
2 Le parti contraenti il CCL si impegnano affinché il CCL per le costruzioni ferroviarie 95/97 venga dichiarato al più presto di obbligatorietà generale dal Consiglio federale fino al 31 agosto 1998 (proroga).
CAPITOLO 2: DISPOSIZIONI MATERIALI
Art. 2 Principio
1Le disposizioni materiali riportate qui di seguito si basano sulla convenzione del 19 dicembre 1997 tra le parti contraenti il CNM relativa alla fissazione dei valori di riferimento centrali per il CNM 2000.
2 Se entro il 31 marzo 1998 le parti contraenti il CNM non trovano un accordo sul CCL per le costruzioni ferroviarie (versione tedesca), la presente convenzione cessa di essere in vigore al 1° aprile 1998.
Art. 3 Riduzione dell’orario di lavoro rispettivamente adeguamento salariale
1 A partire dal 1998 il totale determinante delle ore annuali ammonta:
-2125 ore (365 giorni: 7 = 52,14 settimane x 40,75 ore).
2 In base al salario individuale al 31 dicembre 1997, il salario al 1° gennaio 1998 deve essere adeguato come segue:
- per un lavoratore con salario orario: fr. 0.15 / ora.
Art. 4 Ore flessibili
Riguardo alle ore flessibili si conviene di adottare integralmente l’articolo 5 della convenzione quadro del 19 dicembre 1997 tra le parti contraenti il CNM e di inserire nel contratto l’articolo 53 capoverso 2 CNM 95/97 così emendato.
CAPITOLO 3: ADEGUAMENTI CONTRATTUALI
Art. 5 Adeguamenti contrattuali al 1999 e 2000
1 A partire dal 1999 il totale determinante delle ore annuali ammonta a:
- 112 ore (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore).
2 In base al salario individuale al 31 dicembre 1998, il salario al 1° gennaio 1999 deve essere adeguato come segue:
- per un lavoratore con salario orario: fr. 0.15 / ora.
3 Le ore flessibili stabilite all’art. 5 della convenzione quadro del 19 dicembre 1997 tra le parti contraenti il CNM (vedi anche art. 4 della presente convenzione) vengono fissate a partire dal 1° gennaio 1999 a 75 ore e valgono anche per il presente contratto.
4 Per il 1999 non sono previsti altri adeguamenti contrattuali. Se la situazione economica nell’edilizia principale dovesse registrare cambiamenti sostanziali e/o se l’indice nazionale dei prezzi al consumo dovesse segnalare un notevole rialzo (stato: 103,9 punti, novembre 1997), le parti contraenti il CCL per le costruzioni ferroviarie intavolano delle trattative in applicazione dell’articolo 51 CNM 2000 su un adeguamento dei salari base e dei salari effettivi in percentuale o in franchi.
5 Nell’autunno 1999 le parti contraenti il CCL per le costruzioni ferroviarie intavolano trattative per l’adeguamento contrattuale del CCL per le costruzioni ferroviarie 2000 su:
a) un eventuale adeguamento dei salari base e/o dei salari effettivi in percentuale o in franchi e/o
b) un cambiamento degli orari di lavoro e delle ore flessibili.
6 Se entro il 15 ottobre 1999 le parti contraenti il CCL per le costruzioni ferroviarie non si accordano sugli adeguamenti contrattuali ai sensi dei capoversi 4 e 5 della presente convenzione, si applica l’articolo 51 capoverso 3 CNM 2000.
CAPITOLO 4: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 6 Entrata in vigore e durata
1 La presente convenzione è parte integrante del CCL per le costruzioni ferroviarie 2000, che - se non stabilito altrimenti - si riallaccia al CNM 2000 (cfr. situazione contrattuale attuale: art. 2 cpv. 2 CCL per le costruzioni ferroviarie 95/97).
2 La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1998 ed è valida fino al 31 dicembre 1998, a meno che nella convenzione siano espressamente previsti altri termini di scadenza oppure parti della convenzione siano realizzate prima di tale termine (per lo scioglimento anticipato cfr. art. 2 cpv. 2 della presente convenzione).
In caso di controversie di interpretazione, fa testo unicamente la versione originale tedesca.
Zurigo, 19 gennaio 1998 Per la Società svizzera degli impresari-costruttori:
H. PletscherH. Bütikofer
Per l’Associazione svizzera delle imprese ferroviarie:
H. BlumM.Vanoli
Per il Sindacato edilizia & industria:
H. BaumannM. Buchs
Per la Federazione cristiana degli operai del legno
ed edili della Svizzera:
P. ScolaE. Favre
Allegato 5 Attività aziendali delle imprese di costruzione di binari (complemento all’alt. 1 CCL costruzioni ferroviarie 2000)
Il campo di attività aziendale per le imprese di costruzione di binari include:
Cifra 1 Ricostruzione totale di binari principali e secondari;
a)sostituzione di vecchie rotaie, traversine, dispositivi di fissaggio, pietrisco e costruzione di un nuovo planum con PSS o HMT 32;
b)costruzione di banchine e loro raccordi. Questi lavori includono anche la neutralizzazione dei binari con saldatura di tutti giunti delle rotaie e costruzione dei necessari circuiti elettrici.
Cifra 2 Ricostruzione di rotaie in binari principali e secondari
a) sostituzione delle vecchie rotaie in una o entrambe le linee, con neutralizzazione, saldatura dei giunti delle rotaie e sostituzione dei vecchi dispositivi di fissaggio;
b) controllo dello scartamento e degli impianti.
Cifra 3 Ricostruzione di traversine in binari principali e secondari
a)sostituzione di vecchie traversine e fissaggi con contemporaneo rinnovo del pietrisco e costruzione di banchine.
Cifra 4 Ricostruzione di scambi
a) sostituzione di scambi (parti intere);
b) costruzione del planum con PSS o HMT 32;
c) costruzione di banchine con bordi di raccordo;
d) montaggio di dispositivi di riscaldamento negli aghi degli scambi.
Cifra 5 Lavori di manutenzione nei e sui binari
a) pulizia di banchine, fosse e tubi di drenaggio, pozzetti (garantire ovunque il deflusso di acqua);
b) sostituzione di materiale della soprastruttura danneggiato, come rotaie, traversine, dispositivi di fissaggio, parti degli scambi, parti centrali, dilatazioni, giunti di isolamento;
c) riparazione di saldature di rotaie danneggiate;
d) regolazione dello scartamento e tiraggio dei dispositivi di fissaggio;
e) verifica della massa di controllo degli scambi e delle parti centrali;
f) aggiunta di pietrisco e livellamento del profilo del pietrisco;
g) calcatura dei binari e controllo della loro posizione;
h) controllo dei punti di assicurazione e costruzione delle necessarie correzioni;
i) calcatura delle traversine di spinta e ostacolo;
j) levigazione e sbavatura delle rotaie e degli scambi;
k) smerigliatura delle superfici di rotolamento;
l) controllo degli aghi degli scambi;
m) controllo dei supporti dei giunti;
n) controllo dei collegamenti delle rotaie;
o) lavori di manutenzione della scarpata;
p) pulizia degli scambi;
q) sgombero della neve.
Cifra 6 Drenaggio dei binari
a) drenaggio del planum;
b) deviazione dell’acqua di superficie;
c) costruzione di tubi di drenaggio, pozzi di controllo, pozzi di drenaggio, fosse di drenaggio;
d) abbassamento del livello freatico;
e) pulizia e risciacquo di tubi di drenaggio.
Cifra 7 Marciapiedi
a) costruzione di nuovi marciapiedi con relativi lavori di edilizia e genio civile.
Cifra 8 Cavi
a) costruzione di nuovi canali per cavi ai binari con attraversamento di binari, blocchi di condotti per cavi, inserimento di cavi, tracciati;
b) demolizione di vecchi canali per cavi.
Cifra 9 Fondamenta dei pali
a) cavo delle fondamenta;
b) armatura e messa in opera del calcestruzzo;
c) demolizione di vecchie fondamenta e smaltimento.
Cifra 10 Varie
a) produzione e posa di lastre di cemento per passaggi a livello;
b) produzione e montaggio di respingenti in cemento e respingenti scorrevoli;
c) costruzione di fondamenta per stadere e piattaforme girevoli;
d) costruzione di binari industriali con pietrisco, calcestruzzo e manto;
e) trivellazioni e avanzamento a spinta;
f) conduzione di gru scorrevoli su rotaie per la posa di elementi di cemento;
g) conduzione di macchine per il sollevamento di binari;
h) conduzione di scavatrici idrauliche scorrevoli su rotaie;
i) conduzione di macchine automatiche per la calcatura e la livellazione di binari e scambi;
j) impiego di illuminazioni per cantieri e impianti di allarme secondo le norme FFS;
k) sistemazione del planum;
l) risanamento dei pendii;
m) costruzione di sovrappassi;
n) costruzione di sottopassaggi per pedoni;
o) costruzione di impianti per binari industriali;
p) esecuzione di servizi di sicurezza;
q)costruzione di binari per tram;
r) costruzione di rotaie a cremagliera per ferrovie di montagna;
s) prestito di personale (squadre) alle ferrovie.
ALLEGATO 6 DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE
ai sensi dell’articolo 29 CCL costruzioni ferroviarie 2000
Ai sensi dell’articolo 29 del CCL costruzioni ferroviarie 2000 valgono le seguenti disposizioni di applicazione:
Art. 1 Competenze
Le parti contraenti sono competenti per l’applicazione del CCL costruzioni ferroviarie 2000 ai sensi dell’articolo 29 CCL e in virtù dell’articolo 357a/b CO in merito alla composizione di vertenze o di controversie nel territorio contrattuale.
Art. 2 Commissione paritetica professionale: nomina, competenze
e compiti
1Nomina: entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto le parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie 2000 designano una Commissione professionale paritetica (CPP costruzioni ferroviarie) che avrà la forma giuridica di un’associazione. La CPP costruzione ferroviarie è espressamente incaricata dell’esecuzione del CCL costruzioni ferroviarie 2000 durante la sua validità.
2 Competenza: le parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie sono tenute a conferire alla CPP costruzioni ferroviarie i necessari mandati per la rappresentanza del diritto comune ai sensi dell’articolo 357b CO.
3 Compiti: la CPP costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
a) su incarico e in nome delle parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie di vegliare sull’applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie 2000, sui relativi allegati e convenzioni addizionali;
b) e in particolare:
1. esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nel-l’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. concilia le vertenze tra l’impresa e il lavoratore che riguardano l’inquadramento nelle classi salariali (art. 17 CCL costruzioni ferroviarie 2000);
3. veglia sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri» (appendice 6 al CNM 2000);
4. concilia le controversie fra impresa e lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie (appendice 5 al CNM 2000);
5. concilia le divergenze d’opinione ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione addizionale «Partecipazione nel settore dell’edilizia principale» (appendice 5 al CNM 2000);
6. comunica alle autorità, come gli uffici cantonali del lavoro e i committenti pubblici svizzeri, eventuali violazioni del CCL costruzioni ferroviarie 2000, purché validamente giudicate.
4 Procedura: la CPP costruzioni ferroviarie conduce le sue procedure secondo i principi di diritto pubblico. La CPP costruzioni ferroviarie:
a) decide di controllare o far controllare il rispetto del CCL costruzioni ferroviarie;
b) esegue controlli con membri autorizzati della Commissione, di solito con preavviso scritto, per verificare il rispetto del CCL costruzioni ferroviarie 2000 e controlla i cantieri. Può richiedere l’assistenza legale delle commissioni professionali paritetiche locali del CNM 2000;
c) elabora un rapporto sulle sue ispezioni, che viene inviato all’impresa interessata per una presa di posizione entro un termine adeguato, di solito due settimane;
d) può affidare i compiti di cui alle lett. b e c anche a terzi specializzati;
e) al termine delle sue indagini elabora un giudizio scritto, che oltre al giudizio vero e proprio contiene una breve motivazione e l’indicazione delle possibilità di ricorso. Il giudizio deve inoltre indicare:
1.se la procedura viene chiusa senza conseguenze o
2.se oltre alla constatazione della violazione del CCL costruzioni ferroviarie viene pronunciata un’ammonizione o una sanzione,
3.se segue una notifica alle autorità e
4.chi deve sostenere i costi del controllo e della procedura.
Art. 3 Collegio arbitrale: nomina e competenze
1 Nomina del Collegio arbitrale: nei primi tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, le parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie 2000 nominano un Collegio arbitrale. Esso si compone di un presidente, che è giurista e specialista in materia di diritto del lavoro, nominato di comune accordo dalle parti contraenti, e di due arbitri qualificati, anch’essi nominati dalle stesse parti. Qualora entro i termini legali non vi sia intesa sulla nomina del presidente, sarà la Commissione professionale paritetica svizzera ai sensi del CNM 2000 a decidere in materia entro due mesi dalla richiesta da parte di una parte contraente.
2 Competenza per materia: il Collegio arbitrale locale è competente per materia per:
a) giudicare controversie o vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la CPP costruzioni ferroviarie non raggiunga un accordo;
b) giudicare le decisioni della CPP costruzioni ferroviarie contro datori di lavoro e lavoratori interessati. I datori di lavoro o i lavoratori interessati, che non fanno parte delle parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie 2000 devono riconoscere per iscritto il Collegio arbitrale;
c) denunce della CPP costruzioni ferroviarie contro datori di lavoro e lavoratori interessati.
3 Procedura arbitrale: la procedura davanti al Collegio arbitrale si basa sul codice di procedura civile del Cantone di Zurigo. Le decisioni del Collegio arbitrale sono definitive, dietro riserva di un eventuale ricorso o reclamo per nullità secondo il diritto cantonale.
4 Opinione pubblica: per tutta la durata della procedura davanti alla CPP costruzioni ferroviarie o al Collegio arbitrale, si dovrà tralasciare ogni polemica pubblica sullo svolgimento e il contenuto delle trattative. È permessa un’informazione oggettiva dei membri.
5 Competenze: la CPP costruzioni ferroviarie e il Collegio arbitrale sono autorizzate unicamente a trattare questioni e divergenze riguardanti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti. L’emanazione di nuove norme è loro esclusa e rimane riservata espressamente alle parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie 2000.
Art. 4 Sanzioni
1 Se la CPP costruzioni ferroviarie constata la violazione delle disposizioni contrattuali, essa inviterà la parte colpevole ad onorare immediatamente i propri impegni.
2 La Commissione professionale paritetica ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a 20 000 franchi; se la pretesa è di ordine finanziario la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.
3 La multa convenzionale deve essere fissata in modo da dissuadere in futuro il lavoratore o il datore di lavoro in colpa a contravvenire al CNM. L’importo della multa convenzionale viene stabilito in modo cumulativo in considerazione dei fattori seguenti:
a) importo della prestazione pecuniaria di cui è stato privato il lavoratore dal datore di lavoro (vedi cpv. 2 lett. b del presente articolo);
b) violazione di disposizioni contrattuali non di natura finanziaria;
c) violazione singola o multipla (comprese recidive) delle disposizioni contrattuali collettive, e gravità della violazione;
d) dimensioni dell’impresa;
e) il fatto che il lavoratore o il datore di lavoro colpevole e messo in mora, abbia già soddisfatto in parte o completamente i propri obblighi;
f) il fatto che il lavoratore faccia valere autonomamente i propri diritti contro un datore di lavoro in colpa o che abbia comunque intenzione di farlo nell’immediato futuro.
4 La multa convenzionale validamente stabilita deve essere versata alla CPP costruzioni ferroviarie entro 30 giorni. La CPP costruzioni ferroviarie impiegherà l’importo per l’applicazione e l’esecuzione del CCL costruzioni ferroviarie 2000.
Per la Società svizzera degli impresari-costruttori:
H. PletscherH. Bütikofer
Per l’Associazione svizzera delle imprese ferroviarie:
H. BlumM.Vanoli
Per il Sindacato edilizia & industria:
H. BaumannM. Buchs
Per la Federazione cristiana degli operai del legno ed edili della Svizzera:
P. ScolaE. Favre
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie
Modifica del 2 maggio 2019
Il Consiglio federale svizzero
decreta:
I
Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell’8 giugno 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 14 gennaio 2010, del 29 giugno 2010, dell’11 settembre 2012, del 6 marzo 2014, del 25 luglio 2016, del 9 maggio 2017 e del 1° marzo 2019, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:
Art. 9 cpv. 6 (Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)
6 (…) L’impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.
Art. 12 cpv. 7 lett. b e d, e 7bis (Disposizioni relative all’orario di lavoro)
7 Ore supplementari:
(…)
b) Supplemento e limiti: se l’orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base.
(...)
d) Compensazione: il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere.
Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali ec-cezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25 per cento.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno civile, oc-corre effettuare il calcolo pro rata dell’orario annuale di lavoro.
(...)
7 bis Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari: per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso.
Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell’anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento.
L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti.
In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.
Art. 17 cpv. 6 lett. a cif. 5 e 6 (Retribuzioni [salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13a mensilità])
6 Regolamentazioni salariali in casi particolari
a. Casi particolari: per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per scritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
(...)
5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’appren-distato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al la-voratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
6.lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un preti-rocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (...).
Art. 22 cpv. 2(Assicurazione contro gli infortuni)
2 Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell’assicurazione per colpevolezza dell’assicurato o pericoli straor-dinari o atti temerari, l’obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione.
Allegato 6 Disposizioni di applicazione
Art. 2 cpv. 2, 3 lett. a e 4bis(Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie [CPS costruzioni ferroviarie]: (.) competenze e compiti)
2 Competenze: La CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere il diritto all’esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell’articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.
3 Compiti: la CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
a. garantire l’applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie (.);
(...)
4 bls In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.
Art. 4 cpv. 2 lett. b, 2bis e 2ter(Sanzioni)
2 La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:
(...)
b. infliggere una multa convenzionale fino a 50 000 franchi; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
(...)
2 bls La CPS costruzioni ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l’impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (...) oppure ostacola le procedure di controllo.
2 ter Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie - si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all’avvio della procedura.
II
Il presente decreto entra in vigore Il 1° giugno 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr